Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2011, n. 32902
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Sentenza 24 giugno 2011

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L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie dell'imputato) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.,, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2011, n. 32902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32902
    Data del deposito : 24 giugno 2011

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