Sentenza 24 giugno 2011
Massime • 1
L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie dell'imputato) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.,, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2011, n. 32902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32902 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2011
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1724
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 31815/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) LL IC N. IL 19/01/1966 C/;
avverso la sentenza n. 1890/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. Casiero.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Milano avverso la sentenza della Corte di appello in data 12 gennaio 2010 con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stato pronunciato verdetto assolutorio nei confronti di LI LE relativamente alla imputazione di lesioni personali aggravate in danno di EN OP, fatto commesso il 3 luglio 2006.
Il LI, peraltro ex cognato del OP che aveva divorziato dalla sorella del ricorrente, AN LI, era stato ritenuto, in primo grado, responsabile di avere provocato volontariamente lesioni al denunciante in occasione di un incontro avvenuto per strada quando il LI avrebbe raggiunto il OP dopo avere lasciato la propria bicicletta e, con la catena di pertinenza di tale mezzo, avrebbe colpito il OP al costato provocandogli una frattura composta giudicata guaribile in gg 20.
La Corte di appello aveva però osservato che l'episodio andava inserito in un contesto di rapporti da tempo tesi tra le parti e segnatamente nell'ambito di ripetuti attacchi provocatori della odierna persona offesa nei confronti dell'imputato e della intera sua famiglia.
In particolare la Corte aveva ritenuto non infondato il motivo di appello con cui era stata prospettata la tesi dell'imputato di avere agito, in realtà, in stato di legittima difesa dopo essere stato aggredito dal OP che infatti gli aveva rotto le ossa nasali con un pugno sferrato senza che egli se lo aspettasse.
In particolare la Corte valorizzava la deposizione del teste PE il quale era intervenuto quando i due litiganti si trovavano avvinghiati l'uno all'altro, a terra, presentando, il LI, il viso sporco di sangue che usciva dal naso.
La Corte, rilevato che le due versioni dei protagonisti della vicenda erano oggettivamente contrapposte quanto alla individuazione di chi avesse cominciato a offendere e a picchiare l'altro e che non vi erano testi capaci di sorreggere l'una o l'altra versione, riteneva che quella dell'imputato, relativamente all'avere respinto con la catena la persona offesa solo per difendersi "non poteva essere esclusa".
Sul punto la Corte evidenziava che la lesione alla costola del OP (a destra dell'emitorace) non poteva sicuramente dirsi provocata dall'uso della catena perché viceversa le impronte della pressione con la catena erano presenti su altra parte del costato (a sinistra). Per tale ragione la Corte concludeva per l'assoluzione con la formula, ai sensi dell'art. 530 c.p., comma 2 perché il fatto non costituisce reato.
Deduce il PG la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte avrebbe basato il proprio convincimento sulle considerazioni del consulente dell'imputato, concernenti la natura delle lesioni riportate dal OP, acquisite irritualmente e cioè in assenza della previa audizione orale del loro autore, il dott. Fogelli. Tale vizio procedurale avrebbe comportato che la motivazione, deprivata dell'apporto probatorio della consulenza del dott. Fogelli, sarebbe mancante su un punto decisivo. E cioè sulla valorizzazione (omessa) delle dichiarazioni del teste PE (di segno contrario rispetto alle osservazioni del consulente) il quale aveva dichiarato di avere visto avvenire la colluttazione in luogo posto a venti metri di distanza da quello indicato dall'imputato (secondo quest'ultimo cioè vicino al semaforo, ove egli stava legando la bicicletta con la catena che, poi, invece, a causa della aggressione del OP avrebbe usato per respingerlo;
secondo il PE, finanziere, venti metri oltre tale punto).
Ad avviso del PG la deposizione del PE avrebbe lasciato emergere la inattendibilità della versione dell'imputato il quale, quindi, non aveva usto la catena per difendersi ma aveva avuto tempo e modo di lasciare il posto ove era la bicicletta, percorrere venti metri ed aggredire, con la catena stessa, il denunciante.
Ad ogni buon conto mancherebbe, per il PG il requisito della proporzionalità della difesa, essendo la vittima a mani nude. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero, quanto alla rappresentata inutilizzabilità di una consulenza senza che sia stato sentito il suo autore, deve ricordarsi come la giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte abbia più volte osservato, nella affine materia della lettura della perizia, che il mancato esame dibattimentale del perito prima della lettura della relazione peritale non comporta l'inutilizzabilità della prova, bensì integra un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio ex art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art.183 c.p.p., comma 1, lett. a). (Rv. 228981; massime precedenti conformi: N. 8300 del 1995 Rv. 202194, N. 38413 del 2003 Rv. 227412). La stessa giurisprudenza ricorda, cioè, che quando la lettura di tale consulenza sia inficiata dalla detta nullità, la parte presente al compimento di tale nullità deve immediatamente dolersene nelle forme prescritte pena la decadenza dal potere di deducibilità della nullità e la sanatoria di essa dovuta alla accettazione degli effetti dell'atto.
E nella specie non risulta ne' viene dedotto dall'impugnante che subito dopo la lettura degli atti da utilizzare ai fini della decisione ovvero la loro indicazione da parte del giudice nella fase antecedente alla discussione finale il PM presente abbia dedotto alcuna nullità.
Nel merito, poi, v'è da considerare che la impugnazione si risolve in una inammissibile sollecitazione, rivolta al giudice della legittimità, ad una ricostruzione alternativa della vicenda, in punto di fatto.
La Corte di appello ha fornito infatti una motivazione del tutto plausibile e priva di manifeste illogicità o di lacune su punti decisivi e per tale ragione un ulteriore sindacato da parte della Cassazione non è ammesso dall'ordinamento.
I giudici dell'appello, cioè, hanno valorizzato una serie di circostanze di fatto ( pregressi rapporti tesi tra i protagonisti della vicenda;
vistosa epistassi a carico del LI quando si rotolava a terra con la presunta vittima;
assenza di testimoni sul momento di scoppio della lite) per evidenziare la delineazione di una situazione connotata da dubbio circa la genesi della aggressione e quindi la possibilità o meno di configurare una scriminante, di cui però apparivano concreti principi di dimostrazione (quelli appena indicati).
La Corte dunque, anche a prescindere dalla valorizzazione della consulenza, ha fatto applicazione, basandosi sugli altri elementi, del principio secondo cui il dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione, per prova insufficiente o per un mero principio di prova, e quindi al di fuori di casi in cui la causa di giustificazione sia soltanto allegata dalla parte e non provata, comporta l'assoluzione dell'imputato. (Rv. 247569). Non decisivo d'altra parte è il rilievo dell'uso di una catena contro un soggetto che agiva a mani nude.
Nel caso concreto, infatti, non risulta affermato ne' provato che l'uso della catena sia avvenuto con lancio, il dubbio avendo coinvolto proprio la modalità di impiego della catena che, secondo la versione difensiva del ricorrente, non screditata dai giudici dell'appello, il prevenuto si sarebbe trovato in mano mentre veniva aggredito con un pugno sul setto nasale da parte della presunta vittima: un uso cioè che nel caso specifico non esulava da un rapporto di proporzionalità con la modalità e la virulenza della lesione appena subita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2011