Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' RE02249/0 1 O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 3372/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 4726 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.13/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 elettivamente domiciliato in ROMA VIAPIETRO, PADULA 16 FEB. 2001 ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO IL CANCELLIERE BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
C0064225 FFSS SPA, FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI intimato avverso la sentenza n. 16889/99 del Tribunale di ROMA, $ 2000 depositata il 17/11/99 R.G.N. 101130/96; 4684 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 13/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, in camera di consiglio, di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge. -2- r.g.n. 3372/2000 c.c. 13 novembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. DU ET con ricorso ex art. 414 c.p.c. al pretore del lavoro di Roma chiedeva che la società Ferrovie dello Stato venisse condannata al pagamento della somma di L. 944.960, oltre gli accessori di legge per prestazioni straordinarie rese nei giorni festivi. Nella narrativa dell'atto introduttivo, si esponeva, tra l'altro, che il ricorrente, il quale lavorava alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato s.p.a. presso la stazione ferroviaria di e svolgeva la propria attività secondo turniPotenza predeterminati dall'azienda, era stato chiamato a svolgere prestazioni di lavoro in giorni in cui avrebbe dovuto rispettare il turno di riposo, senza percepire le maggiorazioni previste per il lavoro svolto durante il turno festivo. Nel ricorso venivano elencate per anno il numero delle ore lavorate nei giorni di riposo, con la determinazione della somma finale richiesta, risultante dal prodotto del numero complessivo delle ore di straordinario per la differenza tra l'aliquota festiva e quella feriale. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato contestando sotto ogni profilo la domanda e chiedendone il rigetto. 3 All'udienza del 16/11/1999 la causa veniva discussa e decisa sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata di ufficio ai sensi dell'art. 413 c.p.c. Con sentenza del 16-17 novembre 1999 il giudice adito (il tribunale di Roma quale giudice unico di primo grado, competente per le controversie già pendenti innanzi al pretore di Roma) dichiarava la sua incompetenza territoriale per essere competente il tribunale di Potenza. Avverso tale pronuncia ha proposto regolamento di competenza il DU chiedendo la dichiarazione della competenza per territorio del tribunale di Roma, quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro. Il Procuratore Generale, richiesto di parere scritto, ha concluso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. E' sufficiente rilevare che quell'orientamento giurisprudenziale (Cass. n.2618/96 e Cass. n.4683/97) al quale ha fatto riferimento il tribunale di Roma per fondare la sua pronuncia di incompetenza territoriale è stato superato dalla giurisprudenza successiva. Infatti in precedenza questa Corte (Cass., sez. lav., 25 marzo 1996, n.2618) aveva affermato che nelle controversie individuali subordinato, l'art. 413, 2' comma, c.p.c. prevededi lavoro soltanto due lorofori speciali ed esclusivi, tra alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda (in ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale di questa alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto) ovvero di quello in cui si trova la dipendenza (nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratoreaziendale addetto a tale dipendenza alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto), senza che la parte istante possa considerarsi libera di optare tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato, ove questo coincida con il luogo della sede principale o di una dipendenza aziendale (conf. Cass., sez. lav., 27 maggio 1997, n.4683). -Successivamente però quest'orientamento che in realtà si poneva in contrasto con la pluriennale giurisprudenza ancora più - è stato rettificato con la riaffermazione di risalente quest'ultima a partire da Cass., sez. lav., 9 giugno 1998, n.5704. Pronuncia questa che ha affermato che i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, 2' e 3' comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il 5 rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto ) 0 prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, né in base al disposto della 1. 11 febbraio 1992 n. 128, relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., né in base a quello dell'art. 40 d.leg. 80 per le controversie relative al pubblico 31 marzo 1998 n. impiego, attese le peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di illegittimità costituzionale del sistema. 13 febbraio 1999,In senso conforme v. anche Cass., sez. lav., n.1190, che ha precisato che i fori speciali esclusivi alternativamente concorrenti tra loro indicati dall'art. 413, 2' e 3' comma, c.p.c. per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato sono tre: quello in cui è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto o prestava la sua attività alla fine del rapporto, senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello dello svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente nè in base al disposto della 1. 11 febbraio 1992 n. 128, relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., nè in base a quello dell'art. 40 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attesa la peculiarità delle situazioni ivi regolate 6 (cfr. anche Cass., sez. lav., 6 luglio 1998, n.6572). Pertanto, avendo il ricorrente scelto il foro dell'azienda, che ha sede in Roma, il giudizio era stato correttamente instaurato innanzi al pretore del lavoro di Roma, giudice territorialmente competente. Va pertanto dichiarata - dopo l'instaurazione del giudice unico di primo grado la competenza territoriale del tribunale di Roma, quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del tribunale di Roma, quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amoroso) (Paolino Dell'Anno) fellinn. m ühma. десе I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A T L T . R L , Depositata in Cancelleria A N O ' A S B L 3 E L I 7 P E oggi, 16 FEB 2001. D - S D 8 I A - I N T 1 S S G IL COLLABORATORE 1 N O O E E P DI CANCELLERIA S E P A U I M G D I S E A T G E A R , E O O D C L O T R T E J I T T A S R I L I N L G E D S E E E R O D