Sentenza 3 agosto 2006
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 123 per i controlli microbiologici da effettuarsi sui campioni di sostanze alimentari deteriorabili (quali definite dal D.M. 16 dicembre 1993), in base alla quale è prevista non una revisione della prima analisi, qualora questa sia effettuata in assenza di contraddittorio, ma una ripetizione d'ufficio della stessa, a breve distanza di tempo, previo tempestivo avviso all'interessato, è da ritenere applicabile, per analogia, anche alle analisi chimiche qualora queste siano dirette alla ricerca di residui chimici destinati, in difetto di speciali cautele, a modificarsi o scomparire in breve lasso di tempo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'inosservanza della suddetta disciplina nell'effettuazione di analisi che avevano rivelato l'apparente presenza anidride solforosa in campioni di salsiccia fresca comportasse l'inutilizzabilità, in sede penale, dei risultati di dette analisi, ancorchè di essi il laboratorio avesse dato avviso all'interessato per consentirgli di richiedere l'eventuale analisi di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 03/08/2006, n. 30805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30805 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 03/08/2006
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 36
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 17412/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AT, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa il 21 febbraio 2005 dalla corte d'appello di Torino;
udita nella pubblica udienza del 3 agosto 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Franco Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Torino confermò la sentenza emessa il 2 aprile 2002 dal giudice del tribunale di Torino, che aveva dichiarato OL AT colpevole del reato di cui all'art. 516 cod. pen. per avere, quale titolare di uno spaccio di carni fresche, prodotto e detenuto per la vendita come genuini prodotti alimentari non genuini (una salsiccia di suino) in quanto erano stati aggiunti additivi chimici (anidride solforosa) non autorizzati per tale prodotto (commesso il 3 febbraio 1999), e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) mancata assunzione di una prova decisiva ritualmente richiesta. Lamenta che erroneamente e comunque con carente motivazione la corte d'appello ha respinto la richiesta, avanzata sin dalle prime fasi del giudizio, di disporre una perizia tecnica sul campione del prodotto a tal fine ancora conservato presso il laboratorio dell'art. 4 La perizia era infatti assolutamente necessaria ai fini del decidere in quanto le analisi svolte dall'ARPA e quelle svolte dalla Camera di commercio per conto dell'imputato avevano pari grado e dignità ed avevano portato a risultati opposti. La prova richiesta non è manifestamente superflua, perché solo una perizia su un campione certamente correttamente conservato può dirimere ogni contestazione. b) violazione delle disposizione di cui alla normativa in materia di sicurezza e controllo degli alimenti. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha respinto le eccezioni di nullità in proposito sollevate dalla difesa. In primo luogo, infatti, egli non era il produttore, o almeno l'unico produttore delle salsicce, perché tale era anche il commerciante di carne suina che aveva fornito i tagli per la preparazione e la miscelazione, sicché 'avrebbe dovuto essere prelevata una quinta aliquota del prodotto da accantonare per il produttore ed a questo avrebbe dovuto essere notificato il verbale di prelievo. Inoltre, nonostante quanto prescritto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, nel verbale di prelevamento non e' stata fatta alcuna menzione delle ragioni per le quali sono stati prelevati campioni di peso inferiore ed in numero inferiore a quelli previsti. Erroneamente poi sono state ritenute corrette le modalità di prelievo e di effettuazione delle analisi poste in essere dall'ARPA, in quanto doveva ritenersi che si trattava di alimento deteriorabile e dovevano perciò essere seguite le relative procedure, ivi compresa la ripetizione di analisi. Del resto l'alimento è stato considerato deteriorabile dalla stessa sentenza impugnata) (al fine di escludere l'affidabilità della seconda analisi fatta effettuare dall'imputato. c) manifesta illogicità della motivazione e motivazione apparente, in particolare nella parte in cui si ipotizza che il campione conservato dall'imputato potesse non essere in buone condizioni di conservazione, dimenticando che il laboratorio della CCIA ha descritto le condizioni del campione e non avrebbe mai effettuato analisi su campioni deteriorati. La sentenza impugnata ha inoltre dimenticato che il campione era stato dall'ARPA sigillato in un sacchetto, con sigillo munito di un piombino, e che queste condizioni erano state rilevate dal laboratorio CCIA e riportate dal teste sia in dibattimento sia nel verbale di analisi. Ha anche dimenticato la circostanza accertata che il campione era in uno stato di buona conservazione. È poi irrilevante che il prodotto potesse essere stato a contatto con l'aria perché non sotto vuoto, dato che tale condizione era pacificamente comune a tutte e quattro le aliquote formate dall'ARPA. È poi illogico il riferimento al tempo di 16 giorni trascorso tra l'analisi dell'ARPA e quella della CCIA, perché le analisi di revisione avrebbero comportato un tempo ben più lungo. Sono infine manifestamente illogiche le considerazioni svolte circa il lavaggio dei contenitori.
d) erronea applicazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, perché in presenza di contraddittorietà della prova e di equivalenza tra prove di reità e quelle di innocenza, l'epilogo avrebbe dovuto essere quello della assoluzione ai sensi della citata disposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché effettivamente la sentenza impugnata è incorsa in errori di diritto e, comunque, in palese contraddittorietà di motivazione.
Da quanto emerge dalle sentenze di merito i fatti si sono svolti nel modo seguente.
Il 3 febbraio 1999 agenti della USL prelevarono nella macelleria dell'imputato (in una vetrina con temperatura di +3^) campioni di salsiccia fresca che lo stesso aveva preparato. I campioni furono divisi in quattro aliquote che vennero sigillate. Una fu consegnata all'interessato e le altre tre trasmesse all'ARPA, che in data 24 marzo 1999, effettuò - senza darne alcuna previa comunicazione all'interessato - su una esse le prime analisi (concluse il 26 marzo 1999) che rilevarono la presenza di 141 mg/kg di anidride solforosa (ossia una percentuale notevolmente superiore a quella consentita). Il laboratorio non effettuò la ripetizione della analisi in ordine ai parametri risultati non conformi, ma si limitò a comunicare il risultato della prima analisi all'interessato per metterlo in condizioni di richiedere eventualmente l'analisi di revisione presso l'Istituto superiore di sanità. Il OL non chiese la revisione ma dopo pochissimi giorni (il 13 aprile 1999, ossia 16 giorni dopo il risultato delle analisi dell'ARPA) fece compiere sul campione sigillato in suo possesso analisi presso il laboratorio della CCIA, dalle quali emerse invece un quantitativo di anidride solforosa inferiore a 5 mg./kg., ossia sostanzialmente assente. L'imputato chiese quindi sin dall'inizio del processo penale che, a fronte di questi risultati contraddittori ed inconciliabili, fosse effettuata una perizia sulla quarta aliquota del campione appositamente conservata presso ARPA per essere eventualmente utilizzata dalla autorità giudiziaria. Sia il giudice di primo grado sia la corte d'appello accertarono in punto di fatto che l'analisi condotta presso la CCIA era stata fatta sul campione ancora sigillato ed in buono stato di conservazione (come dichiarato dalla responsabile del laboratorio) e con corretta metodologia. Tuttavia, con motivazione che si esaminerà in seguito, da un lato, rigettarono la richiesta di disporre una perizia d'ufficio e, dall'altro lato, affermarono che fra i due risultati dovesse ritenersi più attendibile quello dell'ARPA, che quindi ben poteva da solo costituire una prova della responsabilità penale dell'imputato.
Ciò premesso in fatto, va brevemente ricordata la disciplina legislativa in materia di analisi sulle sostanze alimentari. La L. 30 aprile 1962, n. 283, che disciplina in via generale la materia della vigilanza sanitaria sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione, stabilisce, nell'art. 1, che le analisi dei campioni prelevati devono essere effettuate da laboratori autorizzati (comma 2); che, quando l'analisi accerti l'irregolarità del prodotto, il direttore del laboratorio deve comunicarne il risultato all'autorità che ha disposto il prelievo, nonché all'esercente e/o al produttore interessati (comma 3); che entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare istanza di revisione al medico o al veterinario provinciale (comma 4); che le analisi di revisione devono essere eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di due mesi (comma 5).
In altri termini, la disciplina generale prevista dalla L. n. 283 del 1962, contemplava per tutti i tipi di prodotti alimentari prelevati:
un primo accertamento, di natura tecnico - amministrativa, ad opera dei laboratori all'uopo autorizzati, che si svolge quindi al di fuori dell'ambito processuale;
la comunicazione all'interessato dei risultati delle analisi, se a lui sfavorevoli, si da consentirgli di richiedere la revisione delle stesse;
solo successivamente, in caso di mancata richiesta dell'interessato o di conferma - in sede di revisione - dei primi risultati, la denuncia all'autorità giudiziaria.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sent. n. 434 del 1990 - opportunamente considerando che l'analisi di revisione eseguita a distanza di tempo è priva di attendibilità scientifica per le sostanze deteriorabili, e che quindi il controllo esercitabile dall'interessato sulla medesima analisi è praticamente inutile - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, comma 2 nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni di sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio dia avviso dell'inizio delle operazioni di analisi alle persone interessate, affinché queste possano presenziare (eventualmente con l'assistenza di un tecnico) all'effettuazione delle analisi. È infatti evidente che, se per la deteriorabilità della sostanza alimentare risulta impossibile l'analisi di revisione, l'interessato che non sia stato preavvisato in ordine alla analisi di prima (e unica) istanza perderebbe la possibilità di controllare in contraddittorio la regolarità delle operazioni e del risultato dell'analisi (cfr. Sez. 3^, 20.3.1997, Spina, m. 208.455). A seguito dell'intervento della Corte costituzionale, pertanto, qualora si tratti di prodotto alimentare deteriorabile, già sulla sola base della L. 30 aprile 1962, n. 283, l'avviso all'interessato, affinché questi possa essere presente, dell'inizio delle operazioni relative alla prima analisi costituisce il presupposto richiesto sia della denuncia alla autorità giudiziaria sia della utilizzabilità delle analisi compiute.
La disciplina garantista risultante dopo l'intervento del giudice delle leggi è stata sostanzialmente confermata con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il quale, con l'art. 223 delle disposizioni di coordinamento, ha introdotto una determinante distinzione, a seconda che i campioni prelevati ai fini dell'analisi possano o meno essere oggetto di revisione;
nel primo caso (comma 2), rinviando il rispetto dei diritti della difesa alla eventuale fase della revisione, nel secondo caso (comma 1), anticipando tale tutela al momento della prima analisi. In particolare l'art. 223 ha stabilito: a) l'obbligo di dare avviso urgente (anche orale) all'interessato dell'inizio delle operazioni d'analisi, quando la normativa specifica non prevede la revisione (primo comma); b) l'obbligo di un preavviso più congruo, di almeno tre giorni, per l'inizio delle analisi di revisione, quando è prevista la revisione delle analisi e questa sia stata chiesta dall'interessato (secondo comma) È evidente la ratio di questa disposizione: assicurare il concreto diritto di difesa a chi, altrimenti, potrebbe vedersi condannato sulla base esclusivamente del risultato di analisi, svoltesi in un contesto extra processuale, e dunque da lui in alcun modo controllabili e contestabili (cfr. Sez. 3^, 19 maggio 1999, n. 8152, Marciano). Ed è stato esattamente sottolineato che, con tutta evidenza, il presupposto su cui si fondava l'intervento del giudice delle leggi, cioè la deteriorabilità della sostanza alimentare da analizzare, corrisponde al presupposto su cui è fondata la normativa codicistica, cioè la non revisionabilità delle analisi, posto che la revisione della prima analisi non ha più senso scientifico quando la sostanza analizzata è deteriorabile (cfr. Sez. 3^, 26 marzo 1998, n. 1086, Pesavento). Il legislatore, con la disposizione di cui al citato art. 223, ha pertanto perseguito la evidente finalità di assicurare il diritto di difesa e la possibilità di contraddittorio in una fase molto delicata ed, a volte, non ripetibile, dell'accertamento di eventuali responsabilità penali (cfr. Sez. 3^, 28 febbraio 2002, n. 13881, Lazzaretti). La disposizione in esame, sia per la sua collocazione sia per le conseguenze che prevede (divieto di ammissibilità nel fascicolo processuale del giudice nel dibattimento penale) è di per sè operante rispetto ad analisi volte ad accertare infrazioni a norme di natura penale.
Successivamente, peraltro, il controllo sulle sostanze alimentari deteriorabili è stato disciplinato dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 (recante Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), il quale, nell'art. 4, comma 1, dispone che "per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili indicati con decreto del Ministro della sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un'aliquota del campione ed in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all'interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi;
un'altra aliquota resta di riserva presso il laboratorio per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria". La disposizione stabilisce anche espressamente che per le analisi si applicano le procedure di cui all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.. È chiaro il confronto tra le due normative riguardanti il prelievo e le analisi delle sostanze alimentari deteriorabili. La prima, di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, così come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 434 del 1990, impone al responsabile del laboratorio di analisi di preavvisare la persona interessata del luogo e del tempo della prima analisi, giacché la deteriorabilità del prodotto rende vano il diritto dell'interessato di chiedere (entro quindici giorni) l'analisi di revisione presso l'Istituto superiore di sanità.
La seconda, di cui al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, ed al D.M. 16 dicembre 1993, sul presupposto che risulta impossibile l'analisi di revisione, impone al laboratorio che abbia accertato nella prima analisi parametri non conformi, di procedere d'ufficio alla ripetizione dell'analisi limitatamente ai parametri non conformi, preavvisando la persona interessata. Anche questa disciplina ricalca sostanzialmente quella introdotta dall'intervento della Corte costituzionale e ne riprende la ratio ispiratrice, limitandosi a precisare che l'analisi del prodotto deteriorabile (come tale non soggetta a revisione) va eseguita su una sola quota del campione prelevato, in modo da consentirne la ripetizione immediata su un'altra quota dello stesso campione, quando alcuni parametri siano risultati non conformi ai requisiti prescritti. In sostanza, questa norma introduce un'opportuna distinzione tra "revisione dell'analisi", che è una sorta di analisi di seconda istanza, condotta a una certa distanza di tempo sulla stessa sostanza analizzata in prima istanza, e "ripetizione dell'analisi", che è un'ulteriore analisi compiuta a breve distanza di tempo su una seconda quota del campione di sostanza prelevato, quando l'analisi sulla prima quota del campione abbia dato risultati non conformi. La ripetizione dell'analisi è prevista per le sostanze alimentari deteriorabili, proprio al fine garantista di consentire all'interessato e ai suoi consulenti la partecipazione alle operazioni (cfr. Sez. 3^, 28 giugno 2000, n. 10237, Vizzotto). Data la differenza delle procedure prescritte, è importante stabilire con chiarezza la nozione di deteriorabilità del prodotto alimentare.
A tal fine, la stessa disposizione di cui al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 del rinvia ad un apposito decreto del ministero della sanità il compito di determinare i prodotti alimentari deteriorabili.
In forza di questa delega, è quindi intervenuto il D.M. 16 dicembre 1993 (recante Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime controlli microbiologici ufficiali), il quale, integrando la disciplina del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, ha incluso fra i prodotti alimentari da intendersi come deteriorabili, ai fini degli accertamenti analitici di cui al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 anche - per quanto qui interessa -
all'art. 1, comma 1, lett. c), "i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinato alla vendita previo frazionamento ..., non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi (quali sterilizzazione, disidratazione, affumicatura, aggiunta di soluti e/o do conservativi antimicrobici, altri trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o in parte da" ... n. 3 "carni fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di carni fresche".
Il D.M. 16 dicembre 1993, del medesimo art. 1, comma 2 stabilisce inoltre che, "qualora sorgano dubbi sulla deteriorabilità di qualche prodotto fra quelli di cui al comma 1, lett. c), l'accertamento della stessa viene effettuato in laboratorio", mentre il comma 3 prescrive la temperatura alla quale devono essere mantenuti i campioni dei prodotti alimentari deteriorabili dal momento del prelievo a quello dell'analisi.
Il medesimo D.M., art. 2, comma 2, stabilisce poi che "per i prodotti di cui all'art. 1, per i quali l'accertamento della deteriorabilità viene effettuata in laboratorio e per i quali, in caso di conferma della deteriorabilità, non sarebbe possibile effettuare l'analisi di revisione secondo le modalità di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 1", il campione prelevato deve essere ripartito in cinque aliquote (invece delle quattro occorrenti per i campioni di prodotti certamente deteriorabili), una delle quali destinata all'accertamento preliminare della deteriorabilità.
Il terzo comma dell'art. 2, ribadisce poi quanto già contenuto nel D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4, comma 1, disponendo che, nel caso che la prima analisi di laboratorio accerti la "non conformità" del prodotto, il laboratorio stesso deve procedere, ai sensi dell'art. 223 disp. att. c.p.p., comma 1, a comunicare all'interessato il giorno, l'ora e il luogo in cui sarà effettuata la seconda analisi limitatamente ai parametri non conformi, in modo che l'interessato possa presenziare all'analisi (personalmente o tramite fiduciario), anche con l'assistenza di un consulente tecnico. Orbene, nel caso di specie si trattava di salsiccia fresca sfusa, che era esposta sul banco di vendita in una vetrina a temperatura di + 3^, e che non era sottoposta a congelazione o a trattamenti atti a determinarne la conservazione per periodi superiori a tre mesi. Si trattava, quindi, di un alimento deteriorabile ai sensi e per gli effetti del D.M. 16 dicembre 1993, n. 3, art. 1, comma 1, lett. c), e del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4, comma 1. D'altra parte, gli stessi agenti operanti prelevarono solo quattro aliquote del campione e non cinque, come avrebbero dovuto fare se vi fossero stati dubbi sulla deteriorabilità. D'altronde, se non avessero ritenuto applicabile il D.M. 16 dicembre 1993, nemmeno si spiegherebbe perché gli agenti prelevarono quattro aliquote invece delle tre previste dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123. Trattandosi quindi di un prodotto deteriorabile avrebbe dovuto essere seguita la procedura di cui alle citate disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4, e del D.M. 16 dicembre 1993, ed in particolare il laboratorio avrebbe dovuto disporre la ripetizione delle analisi sul medesimo campione, limitatamente ai parametri risultati non conformi, provvedendo a darne tempestivamente avviso all'interessato in modo che questi potesse essere presente anche con l'assistenza di un consulente tecnico.
Nella specie, invece, questa procedura non è stata seguita ma il laboratorio si è limitato a dare avviso dei risultati della prima analisi all'interessato ed a fare denuncia alla autorità giudiziaria.
Ciò indubbiamente comporta la inutilizzabilità del risultato delle prime analisi, se non altro per applicazione analogica del terzo comma dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., il quale dispone che i verbali di analisi non ripetibili, ossia i verbali di analisi relativi a prodotti alimentari deteriorabili - quale quelli del caso in esame - possono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento solo se siano state regolarmente osservate le procedure previste nella medesima disposizione. Del resto, il legislatore ha chiaramente voluto, anche a seguito delle opportune indicazioni della Corte costituzionale, che, in caso di prodotti deteriorabili, la sola prima analisi effettuata senza le garanzie del contraddittorio e senza mettere l'interessato in condizione di parteciparvi, non possa di per sè integrare una prova sufficiente per l'affermazione di una responsabilità penale, e che anzi non determina di per sè nemmeno l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria, che infatti deve essere effettuata solo dopo la ripetizione dell'analisi, a meno che non si riscontrino specifiche ragioni di urgenza (cfr. Sez. 3^, 28 febbraio 2002, n. 13881, Lazzaretti). D'altra parte, anche quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario che ritiene che la violazione delle procedure di cui al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 non comporti solo di per se la nullità assoluta dell'intera procedimento di analisi (cfr. Sez. 3^, 23 giugno 1999 n. 8152, Marciano;
Sez. 3^, 28 febbraio 2002, n. 13881, Lazzaretti) precisa che la nullità non si verifica solo quando manchi la preanalisi e sempre che l'interessato abbia ricevuto rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, e ciò per il motivo che "la preanalisi, in via esclusivamente amministrativa, è finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali qualora non fosse evidenziata alcuna irregolarità del prodotto" e che, in sostanza, la ratio della norma "non è quella di imporre una doppia constatazione di difformità del parametro del prodotto alimentare deteriorabile, ma di esigere, in attuazione di precedenti decisioni costituzionali, che anche in sede amministrativa, almeno un accertamento venga effettuato con le garanzie difensive e di consentire pure un'analisi semplificata e mirata" (Sez. 3^, 28 febbraio 2002, n. 13881, Lazzaretti). Nel caso di specie, invece, non è stato dato all'interessato alcun preavviso della prima, ed unica, analisi, svoltasi quindi senza mettere l'interessato in condizioni di partecipare. Potrebbe peraltro ritenersi che nel caso in esame queste considerazioni siano irrilevanti perché in realtà non potrebbero trovare applicazione ne' il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, ne' il D.M. 16 dicembre 1993, e ciò perché la disciplina da essi posta riguarda testualmente soltanto i "controlli microbiologici di prodotti alimentari deteriorabili" quindi non dovrebbe essere applicata nel caso di analisi chimiche, come quella del caso di specie. È stato invero ritenuto (Sez. 3^, 20 novembre 2002, n. 1068/2003, Manzolillo;
Sez. 3^, 19 marzo 1999, n. 8152, Murciano) che il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, concerne solo il regime delle analisi microbiologiche
(anche per la dichiarata finalità di coordinamento con la O.M. 11 ottobre 1978, concernente i limiti massimi di cariche microbiche nelle sostanze alimentari e nelle bevande) e non anche quello delle analisi inerenti alla ricerca di residui chimici, specificandosi peraltro che ciò avviene sul presupposto che queste ultime analisi, a differenza di quelle microbiologiche, siano utilmente praticabili per un lungo periodo di tempo.
Non è qui il caso di esaminare se questa interpretazione sia corretta o se invece possa ritenersi che la disciplina in esame abbia valore di disciplina generale delle analisi sui prodotti alimentari deteriorabili e quindi debba applicarsi, per analogia, anche alle analisi chimiche, oltre che a quelle microbiologiche. E difatti, anche ritenendo che la disciplina stessa non sia applicabile alle analisi chimiche, nel caso di specie la soluzione non sarebbe differente. Se non si applica il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, invero, deve comunque applicarsi la disciplina posta dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., il quale, come si è ricordato,
dispone che qualora si tratti di analisi per le quali non è prevista la revisione, ossia qualora si tratti di analisi su prodotti alimentari deteriorabili, l'organo procedente deve dare, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, del luogo e dell'ora in cui le analisi verranno effettuate, con possibilità per l'interessato stesso di assistervi personalmente o tramite persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico. E, come anche ricordato, il terzo comma del medesimo art. 223 dispone poi che se non sia stata seguita questa procedura i verbali delle analisi non possono essere raccolti nel fascicolo del dibattimento e sono, quindi, inutilizzabili. Nel caso di specie, invece, questo avviso non vi è stato.
D'altra parte, anche volendo aderire all'indirizzo giurisprudenziale (Sez. 3^, 13 novembre 1997, n. 10209, Serva;
Sez. 3^, 15 marzo 2000, n. 5207, Murri) secondo cui l'omesso avviso all'interessato dell'ora e del luogo ove verranno effettuate le analisi non determina la assoluta inutilizzabilità delle analisi stesse ma una nullità ed. "a regime intermedio" che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, le conseguenze non cambierebbero perché nella specie la violazione delle procedure di analisi è stata dedotta sin dall'inizio del processo penale. Deve peraltro osservarsi che, a parere del Collegio, questo orientamento appare difficilmente compatibile con il chiaro dato normativo, dal momento che, come rilevato, il terzo comma dell'art. 223 cit. subordina la possibilità di raccogliere, nel fascicolo del dibattimento, "i verbali di analisi non ri-petibili e i verbali di revisione di analisi" alla specifica condizione che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2, e dunque che sia stato dato avviso agli interessati. Appare quindi maggiormente condivisibile il contrario orientamento (Sez. 6^, 5 novembre 1992, n. 592, Urzi;
Sez. 6^, 8 ottobre 1993, n. 189, Meini;
Sez. 3^, 21 febbraio 1994, n. 5310, Elena ed altri), anche di recente espressamente confermato (Sez. 3^, 20 novembre 2002, n. 1068/2003, Manzolillo) che fa discendere dalla mancanza dall'omissione dell'avviso la assoluta inutilizzabilità dei risultati delle analisi in sede penale, non ovviabile neppure raccogliendo in dibattimento la testimonianza del consulente tecnico incaricato di eseguirle, perché sarebbe in contrasto con le prescrizioni dell'art. 194 cod. proc. pen.. La vera questione che si pone nel presente processo, dunque, è di stabilire se si trattava o meno di prodotto alimentare deteriorabile. Solo nel caso in cui si fosse trattava o meno di prodotto non deteriorabile, invero, la procedura seguita (analisi effettuata senza alcun previo avviso all'interessato e comunicazione dei soli risultati affinché l'interessato potesse eventualmente chiedere la revisione) potrebbe ritenersi regolare. Invero, il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 si applica solo ai prodotti deteriorabili mentre l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. individua due momenti differenti in cui sorge l'obbligo (pena la inutilizzabilità dei risultati delle analisi) di avvertire gli interessati per assicurare loro una adeguata tutela: a) subito dopo il campionamento ed in tempo utile per assistere alle prime analisi, per i campioni per i quali non è prevista la revisione, ossia per i campioni deteriorabili;
2) dopo le prime analisi, quando la revisione sia possibile e venga richiesta dall'interessato, ed almeno tre giorni prima di essa. Ovviamente la concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi è collegata al dato obiettivo della non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la fisica impossibilità di una reiterazione di esse. Pertanto, quando il campione non è deteriorabile, legittimamente viene esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, giacché la revisione consentirebbe comunque, anche in un momento successivo, di esercitare le garanzie difensive.
D'altra parte, la stessa sentenza impugnata - pur sembrando ammettere che nel caso in esame, sebbene si trattasse di analisi chimiche, trovava comunque applicazione il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 - ha in sostanza escluso una violazione delle procedure ivi previste (e di quella di cui all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.) per la sola ragione che il prodotto non era qualificabile come deteriorabile. Sennonché, in realtà, sulla base di quanto in altra occasione afferma la stessa sentenza impugnata e sulla base degli stessi accertamenti dei giudici del merito, risulta che il prodotto in esame doveva invece ritenersi deteriorabile.
Innanzitutto, infatti, deve ritenersi che la individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili contenuta nel citato D.M. 16 dicembre 1993 sia applicabile per analogia anche per le analisi chimiche, a meno che non risulti che per un dato prodotto quest'ultime, a differenza di quelle microbiologiche, possano essere effettuate anche a distanza di tempo senza pericolo di alterazione nei risultati. Ed invero, anche quell'orientamento che ha ritenuto che la patente di deteriorabilità sia espressamente attribuita, dal D.M. 16 dicembre 1993, solo in relazione alla effettuazione delle analisi microbiologiche (Sez. 3^, 20 novembre 2002, n. 1068/2003, Manzolillo), ha però precisato che questa interpretazione restrittiva si giustifica solo per la ragione che, a differenza dei batteri, i residui chimici permangono inalterati nel prodotto per periodi molto più lunghi, anche senza l'adozione di speciali cautele nel campionamento e nella conservazione. Di conseguenza, quando invece - come nel caso di specie - si tratti di residui chimici che, come si vedrà, sono destinati a modificarsi o scomparire in un breve lasso di tempo senza l'adozione delle dette speciali cautele, non sembra vi siano ostacoli per la applicazione analogica delle previsioni del D.M. 16 dicembre 1993 ai fini del riconoscimento della deteriorabilità di un prodotto.
Ora, il D.M. 16 settembre 1993 comprende appunto tra i prodotti alimentari deteriorabili le "carni fresche" sempre che non siano sottoposte a congelazione o a trattamenti atti a determinarne la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi, e nella specie si trattava appunto di salsiccia fresca preparata dal prevenuto e non sottoposta a congelazione o ad analoghi trattamenti conservativi.
In secondo luogo, per quel che più importa, la natura di prodotto alimentare deteriorabile dello specifico alimento in questione è stata implicitamente, ma inequivocabilmente, ammessa dalla stessa sentenza impugnata.
Questa, infatti, ha dapprima affermato, richiamando una pronuncia di questa Corte (Sez. 3^, 20 marzo 1997, n. 5510, Spina, m- 208.4 55), che il prodotto non avrebbe dovuto considerarsi deteriorabile per il motivo che, dopo il prelievo, era stato sottoposto a debito congelamento, idoneo a rendere possibile le analisi di revisione ed a conservarne intatte le originali caratteristiche chimiche. Sennonché, la giurisprudenza citata (cfr. anche Sez. 3^, 28 giugno 2000, n. 10237, Vizzotto), ha anche precisato che, in ogni caso, in tanto il campione, sottoposto a congelamento, può ritenersi non deteriorabile in quanto sussista la possibilità di una reiterazione delle analisi nell'ambito della quale possano esercitarsi le garanzie difensive spettanti all'interessato. Inoltre, poiché il legislatore ha previsto una procedura che sia idonea a garantire non solo una reiterazione delle analisi in sede amministrativa ma anche una eventuale perizia disposta dalla autorità giudiziaria nell'ambito del processo penale, dovrebbe ritenersi che le modalità di conservazione debbano essere tali da garantire anche la possibilità di effettuazione della perizia, ove ritenuta necessaria dal giudice. Nel caso in esame, come si è prima ricordato, dopo la prima analisi effettuata dall'ARPA, l'interessato fece eseguire, a distanza di 16 giorni - ossia in un tempo molto inferiore a quello previsto in generale per le analisi di revisione - una analisi sul campione in suo possesso dal laboratorio della CCIA, la quale dette risultati completamente diversi, non riscontrando praticamente tacce di anidride solforosa. Ora, la corte d'appello ha ritenuto in fatto che questa analisi aveva pari grado e pari dignità rispetto a quella fatta dall'ARPA, che il metodo utilizzato ero lo stesso di quello della analisi dell'ARPA; che il campione consegnato conservava la confezione ed i sigilli originali e si presentava ben conservato. È quindi evidente che, di fronte a questa situazione, il giudice avrebbe dovuto disporre una perizia d'ufficio sulla aliquota del campione appositamente conservata a questo scopo, risultando chiaramente tale perizia indispensabile ai fini del decidere. La corte d'appello, però, ha, da un lato, ritenuto inattendibili i risultati delle analisi della CCIA e, da un altro lato, ha respinto la richiesta di una perizia di ufficio, con argomentazioni palesemente contraddittorie ma che dimostrano che in realtà si trattava nel caso concreto di prodotto alimentare deteriorabile e comunque non conservato in modo tale da garantire la ripetizione delle analisi nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. La corte d'appello ha, infatti, in primo luogo rilevato che il risultato delle analisi della CCIA non era attendibile perché la confezione in cui era stata sigillata (dai verbalizzanti) la aliquota del campione consegnata all'interessato non era (come le confezioni delle altre tre aliquote) sotto vuoto, il che quindi non consentiva di escludere che vi potesse essere stato un contatto con l'aria e quindi una perdita della anidride solforosa, che è un gas molto volatile. Come è evidente, però, questa circostanza dimostra semmai che il campione, così come conservato dai tecnici dell'ARPA in confezioni non sotto vuoto, non permetteva la ripetizione delle analisi a distanza di tempo e avrebbe dovuto pertanto considerarsi non deperibile. Se infatti la sola sottoposizione del prodotto a congelamento non garantiva la perdita col tempo di un gas volatile come l'anidride solforosa, ciò significa che il laboratorio avrebbe dovuto mettere l'interessato in condizione di assistere già alla prima analisi, ai sensi dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., o comunque effettuare tempestivamente dopo la prima analisi, la ripetizione dell'analisi stessa, ai sensi del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 sempre mettendo l'interessato in condizione di parteciparvi. D'altra parte, se le modalità di confezionamento erano tali da non rendere significativo il risultato delle analisi della CCIA compiuto dopo 16 giorni dalla prima analisi, è chiaro che sarebbe stato ancor meno significativa una analisi di revisione che sarebbe stata effettuata dopo un tempo ben più lungo. In secondo luogo, la corte d'appello ha rigettato la richiesta di disporre una perizia di ufficio (sull'aliquota del campione appositamente predisposta e conservata dall'ARPA a questo scopo) ed ha ritenuto esatta la analoga decisione del giudice di primo grado, anche per il motivo che, essendo l'anidride solforosa volatile, già all'epoca del giudizio di primo grado una perizia d'ufficio sarebbe stata inutile perché avrebbe necessariamente fornito risultati non significativi. Il che conferma, appunto, che si trattava di prodotto alimentare sicuramente deteriorabile e che le modalità di conservazione adottate dai tecnici dell'ARPA, ed in particolare la sottoposizione a congelamento, non erano idonee a rendere possibile la ripetizione delle analisi in contraddittorio e quindi a farlo considerare non deteriorabile.
Trattandosi pertanto di prodotto deteriorabile, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere seguite le procedure di cui al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4, quanto meno, quelle di cui all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.. Il mancato rispetto di queste procedure comporta che la prima (ed unica) analisi effettuata nella specie senza le garanzie del contraddittorio e senza porre l'interessato in condizione di parteciparvi, non poteva essere utilizzata nel processo penale. Di conseguenza, in mancanza di una valida prova della presenza della sostanza vietata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Corte Suprema di Cassazione, il 3 agosto 2003. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2006