Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari è irrilevante la durata dell'allontanamento per un periodo inferiore alle dodici ore, diversamente da quanto previsto dagli artt. 47 ter e 47 sexies legge 354/75. (In motivazione la Corte ha ritenuto la non estensibilità in via analogica della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 177/2009, che ha escluso la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. del condannato in detenzione domiciliare che si allontani dal domicilio per meno di dodici ore, atteso che tale pronuncia trova applicazione nell'ambito della disciplina riservata ai condannati definitivi).
Commentario • 1
- 1. Caffè dalla vicina è reato, se .. (CA Roma, 1/4/2019)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2015, n. 50014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50014 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
500 14/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIACOMO PAOLONI - Presidente - N. 1620 Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 35498/2015 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. EMILIA ANNA GIORDANO - Consigliere - Dott. LAURA SCALIA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NT ME N. IL 15/07/1984 avverso la sentenza n. 1377/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del 19/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fung Orni che ha concluso per l' ammissibità del ricors Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 19.06.2015, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'impugnazione proposta da AN RM RU, così confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 28.08.2014, con cui l'imputato è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare. Il RU è stato ritenuto colpevole del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) per essersi allontanato dalla propria abitazione ove si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari come applicati dal Tribunale di Catania in data 28.08.2014. 2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, affidando l'introdotto mezzo ad un unico motivo. Il ricorrente deduce la nullità per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per non avere fatto applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2009. Quest'ultima ha infatti sancito l' illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8 della legge 26.07.1975 n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”) laddove non limita la punibilità, ai sensi dell'art. 385 del codice penale, al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore, così come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della medesima legge, sul presupposto di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, l. cit. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile secondo la pluralità di letture a cui lo stesso si presta. La prima ragione di inammissibilità è nella circostanza che il motivo articolato a sostegno del proposto mezzo è estraneo alle censure introdotte in grado di appello e risulta quindi per la prima volta proposto dinanzi a questa Corte. Il motivo è altresì formulato con tecnica quasi perlustrativa che del primo denuncia, ancora una volta, l'inammissibilità. イ 1 Il ricorrente, infatti, a fronte della motivazione adottata dalla Corte di appello, motivazione espressiva dell'orientamento di legittimità sull'irrilevanza della durata dell'allontanamento e della distanza dal domicilio quanto all'integrazione del reato di evasione (Sez. 6, 09/06/2015, n. 28118, Rapino, Rv. 263977; Sez. 6, 21/03/2012, n. 11679, Fedele), avanza ricorso proponendo «un quesito di diritto», argomentando da un principio che avrebbe trovato applicazione in una pronuncia di merito genericamente richiamata in ricorso. In ogni caso, poi, rileva ancora questa Corte, il principio di diritto di cui il motivo si fa portatore non è previsto dal nostro ordinamento e origina, esso stesso, da una lettura manifestamente infondata della norma di riferimento. La sentenza di declaratoria di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte delle leggi (sentenza n. 177 del 2009), sui cui contenuti il ricorrente costruisce il dedotto vizio da violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 385 cod. pen.), è intervenuta sulla legge n. 354 del 1975 di disciplina dell'ordinamento penitenziario. Di quest'ultimo ha dichiarato l'illegittimità costituzionale relativamente all'art. 47-ter, commi 1, lett. a), seconda parte, e 8 in ragione del parametro di cui all'art. 3 della Costituzione -, nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell'art. 385 del codice penale, al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore, come stabilito invece dall'art. 47-sexies, comma 2, della medesima legge. L'indicata declaratoria di illegittimità per violazione del canone di eguaglianza trova infatti applicazione nell'ambito della disciplina riservata secondo le citate previsioni dell'ordinamento penitenziario, che disegnano una speciale figura del reato di evasione - ai condannati definitivi. In siffatto ambito la pronuncia della Corte costituzionale estende in via analogica il trattamento riservato a chi sia destinatario della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, alla detenuta che sia madre di prole di età inferiore ai dieci anni con la prima convivente. Il precetto normativo colpito da censura di incostituzionalità (art. 47- ter I. n. 354 del 1975) è quindi del tutto estraneo alla vicenda che ha attinto il RU, imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari allorché maturarono i fatti di evasione in contestazione, e come tale detto precetto non può in alcun modo fungere da termine di raffronto per nuove ed auspicate discipline. Il ricorso è pertanto, per tutti i riportati suoi contenuti, inammissibile. 1 2 Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Laura Scalia faustedlin DEPOSITATO IN CANCELLERIA HL 18 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito 3