Sentenza 8 ottobre 1993
Massime • 1
Alla inutilizzabilità delle analisi di campioni espletate senza l'osservanza delle garanzie di difesa prescritte dall'art. 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non può porsi riparo raccogliendo la testimonianza del consulente tecnico incaricato di eseguirle perché tale testimonianza risulterebbe in contrasto con le prescrizioni dell'art. 194 cod. proc. pen. secondo cui "il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova ... e comunque non può esprimere apprezzamenti personali." Ciò significa che l'analista potrebbe, al più, confermare di avere effettuato la prima indagine, riferendone le conclusioni (peraltro già note) ma non illustrare la validità delle metodiche seguite, trattandosi di apprezzamenti tecnici esulanti dai limiti della prova testimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1993, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1993 |
Testo completo
9 8 Udienza pubblica dell'8 ottobre 1993 Sentenza n° 1454 1 Reg. Generale N. 11306/93
NOCAZIONE CORTE REPUBBLICA ITALIANA
Richiesta copia studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dal Sig. Cloni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 077 019 85 SEZIONE VI PENALE
LANCELLIER posta dagli ill.mi sigg.:
dott. FORTUNATO PISANTI Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " ALESSANDRO CARNEVALI Consigliere UFFICIO COPIE
" CARMELO SCIUTO Richiesta copia studio dal Sig. PAS NOZZ1 11 UGO RIGGIO
་་ per diritti L.Агор " COSTANTINO COCCO
IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura
Circondariale di Torino nei confronti di NI RA, nato il14/5/1948,
avverso la sentenza del Pretore di Torino, Sezione Distaccata di Moncalieri, in data
26 ottobre 1992:
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Riggio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Italo
Ormanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udit i difensor
LIRE 1000 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE م دیا
CANCELLER
Il Pretore di Torino, Sezione distaccata di Moncalieri, con sentenza in data 26
ottobre 1992 assolveva NI NC, perché il fatto non sussiste, dalla imputazione di avere per colpa detenuto per il commercio petti di pollo contaminati da salmonelle. AU359072
Pretore perveniva a tale decisione in base al rilievo che nel fascicolo del BB481955
BB481960
dibattimento vi era solamente il verbale di revisione di analisi, da cui era risultata l'inesistenza di salmonelle alla data del 30/3/1992, mentre non vi era il verbale di prima analisi: infatti detto verbale, se ripetibile, non avrebbe potuto comunque entrare nel fascicolo e, se irripetibile, non avrebbe potuto entrarvi in quanto l'analisi era stata eseguita senza le garanzie di cui al comma 1 dell'art. 223 disp. att.
Ricorre per cassazione il P.M. presso la Pretura circondariale di Torino. denunciando i vizi di erronea applicazione dell'art. 223 disp. att. c.p.p. e difetto di motivazione relativamente alla mancata assunzione della prova testimoniale richiesta in udienza. Sostiene il P.M. che l'analisi effettuata senza le garanzie difensive stabilite dalla legge, sebbene priva di una valenza probatoria privilegiata, potrebbe pur sempre essere utilizzata come una normale fonte di prova, mediante l'assunzione della testimonianza di colui che la effettuò.
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Contrariamente a quanto sostiene il P.M. ricorrente, infatti, non sarebbe stato possibile raccogliere la testimonianza del tecnico che aveva effettuato la prima analisi, per varie ragioni. A parte il fatto che dal verbale di udienza non risulta che il
P.M. abbia avanzato alcuna richiesta in proposito, la testimonianza del suddetto tecnico sarebbe stata invero incompatibile con i limiti posti dall'art. 194 c.p.p.. secondo il quale il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova......e comunque non può esprimere apprezzamenti personali. Ciò significa che l'analista avrebbe potuto al più confermare di avere effettuato la prima indagine, riferendone le conclusioni (peraltro già note) ma non illustrare la validità delle metodiche seguite e l'erroneità o l'irrilevanza del diverso risultato cui era pervenuta la revisione dell'analisi, poiché questi non sarebbero stati fatti, ma apprezzamenti tecnici, esulanti quindi dai limiti della prova testimoniale. Diversamente si sarebbe attuata proprio quella violazione dell'art. 223 delle disposizioni di attuazione che il
P.M. ricorrente infondatamente denuncia essere stata commessa dal pretore. P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 1993.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ugo Титу IL COLLABORATORE DI CANCELLARIA CASSAY Lidia CA Depositato in Cancelleria Scele
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