Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1993, n. 189
CASS
Sentenza 8 ottobre 1993

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Alla inutilizzabilità delle analisi di campioni espletate senza l'osservanza delle garanzie di difesa prescritte dall'art. 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non può porsi riparo raccogliendo la testimonianza del consulente tecnico incaricato di eseguirle perché tale testimonianza risulterebbe in contrasto con le prescrizioni dell'art. 194 cod. proc. pen. secondo cui "il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova ... e comunque non può esprimere apprezzamenti personali." Ciò significa che l'analista potrebbe, al più, confermare di avere effettuato la prima indagine, riferendone le conclusioni (peraltro già note) ma non illustrare la validità delle metodiche seguite, trattandosi di apprezzamenti tecnici esulanti dai limiti della prova testimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1993, n. 189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 189
    Data del deposito : 8 ottobre 1993

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