CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
Massime • 1
In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2024, n. 24052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24052 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
24052-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1042 Sent. n. -Presidente- Luca Ramacci UP 30/05/2024 - LA GA R.G.N. 46973/2023 DO ET -Relatore Alberto Galanti ES NI ha pronunciato la seguente Depositata in Cancelleria SENTENZA Oggi 18 GIU. 2024 Sui ricorsi presentati da:
1. PI ED, nato a [...] il [...];
2. De MO RI, nato a [...] il [...];
3. IC VA, nato a [...] il [...], 1L FUNZION JUDIZIART Lu avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 06/04/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. udita la relazione svolta dal presidente;
Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito, per VA IC, l'Avv. Marco Clementi del Foro di Palermo, che si è riportato al udito, per ED PI, l'Avv. Giulio Bonanno del Foro di Palermo, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. ricorso chiedendone l'accoglimento. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 aprile 2023, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 27 luglio 2020, esclusa nei confronti di VA IC l'aggravante di cui all'articolo 73, comma 6, d.P.R. 309/1990, contestatagli al capo G), nonché l'efficacia aggravante della recidiva contestata, riduceva la pena al medesimo inflitta ad anni 6 mesi 3 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa. Confermava la pena inflitta a RI De MO in anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa (Capi B e C) e a ED PI in anni 5 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa (Capi B e C).
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati.
3. Il ricorso di RI De MO.
3.1. Con il primo motivo lamenta carenza e vizio di motivazione in riferimento a entrambi i capi di imputazione. La sentenza motiva in modo inidoneo in riferimento alle specifiche doglianze sollevate con l'atto di appello, in cui si contestava che: Imai un solo grammo di stupefacente è stato sequestrato in occasione dei due episodi contestati al ricorrente o ai suoi familiari;
-non risultano sequestri di agendine, appunti o indirizzi, comunque registrati, comunque registrati riferibili a presunti fornitori o acquirenti di droga;
-non sono state mai rinvenute o sequestrate al De MO somme di denaro di sospetta o - le intercettazioni relative al primo episodio non hanno come interlocutore il ricorrente, né illecita provenienza;
- l'attribuzione al De MO, relativamente al secondo episodio, delle intercettazioni più di quest'ultimo si parla;
rilevanti (nel contesto di un linguaggio difficilmente decifrabile) deriva non da una comparazione ma dell'asserito riconoscimento della sua voce da parte degli operanti;
- il coimputato Cinà, arrestato in occasione del secondo episodio, il giorno dopo l'arresto telefonò a tal RI raccontandogli di essere stato bloccato mentre portava la droga ad un "ragazzo di Siracusa", evidentemente persona diversa dal ricorrente. A fronte di tali precise censure a Corte di Appello si limita ad enfatizzare la presenza del De MO nei pressi del luogo di arresto del corriere ER, affermando il suo ruolo di "staffetta 3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 530, 533 e 192 cod. proc. pen.. di chiusura". 2 Come nei precedenti gradi di giudizio si lamenta il cattivo uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di c.d. "droga parlata", e censura l'assenza del requisito della precisione, gravità e concordanza degli indizi desunti dalle intercettazioni.
3.3. Con il terzo motivo lamenta carenza di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata riqualificazione di entrambi i reati contestati in fattispecie tentate, come già 3.4. Con il quarto motivo lamenta mancata ed erronea applicazione della legge penale, evidenziato in sede di appello. nonché motivazione carente e contraddittoria, in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati ascritti, previa esclusione della recidiva, che è stata applicata in virtù di un automatismo inaccettabile.
4. Il ricorso di ED PI.
4.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge (99, 133 e 157 c.p., 27 Cost.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati ascritti (commessi il 18 maggio 2011 e il 23 giugno 2011), previa esclusione della recidiva, che è stata erroneamente applicata in quanto la sentenza che fonda la recidiva (n. 1208/2012) è divenuta irrevocabile il 25 giugno 2013, ossia dopo la commissione delle condotte contestate nel presente Ciò determina l'esclusione della recidiva e l'intervenuta prescrizione dei reati prima della procedimento. pronuncia della sentenza di secondo grado, indipendentemente dai periodi di sospensione della prescrizione indicati a pag. 8 della sentenza impugnata.
4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 192 c.p.p. e travisamento della prova in relazione al capo B). Gli elementi a carico valutati dalla Corte di appello nei confronti del ricorrente sono consistiti unicamente nelle conversazioni dei giorni 17 e 18 maggio 2011 e nel servizio di osservazione che ha condotto all'arresto di ER il 18 maggio 2011. Il fatto storico come ricostruito dalla Corte di appello nel suo ragionamento inferenziale è difforme da quello emergente dagli atti. Ed infatti, confrontando la deposizione del teste AR del 12 luglio 2018 e quella del teste FE all'udienza del 22 ottobre 2018, emerge una evidente discrasia dei relativi contenuti che si riverbera in modo insanabile nel contenuto della sentenza: il FE, che ha partecipato al servizio OCP, contrariamente al AR, non vede il PI incamminarsi verso il padiglione dello Sperone in compagnia del ER, né tantomeno osserva quest'ultimo posizionare lo zainetto nell'autovettura guidata dal De MO per poi riprenderlo e conservarlo nella moto. La Corte di appello, come il primo giudice, opera una valutazione frammentaria e parcellizzata del dato probatorio, in spregio dei canoni di valutazione della prova indiziaria. 3 Inoltre, la eventuale partecipazione del PI sarebbe stata minima, consistita esclusivamente nel salutare il ER e i soggetti in sua compagnia, ben al di sotto del concorso punibile, pertanto, non avendo apportato alcun contributo causale al fatto.
4.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'articolo 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione al capo C). La Corte di appello ha riprodotto quasi testualmente le motivazioni della prima sentenza, ritenendo il motivo di appello sollevato dal ricorrente «ai limiti dell'inammissibilità», posto che il De MO si sarebbe limitato a contestare i contenuti della deposizione del teste NI, il quale aveva invece deposto in modo preciso e dettagliato del passaggio della busta cromata contenente lo stupefacente rinvenuto in possesso del Cinà, deposizione corroborata dal contenuto delle conversazioni intercettate, con cui il De MO non si era affatto confrontato. Lamenta il ricorrente che non è emerso in modo chiaro a che distanza il NI si trovasse dai due soggetti, e che le conversazioni intercettate sono prive del requisito della chiarezza e univocità che sono invece necessari.
4.5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione della disciplina del reato continuato con la sentenza del GIP presso il Tribunale di Catania 25/10/2012, irr. 20/06/2013, esclusione basata sulla distanza temporale (3 anni) e spaziale (luoghi diversi) tra i due fatti, elementi che evidenzierebbero piuttosto una abitualità del prevenuto all'attività illecita che l'adesione a un preordinato programma delinquenziale. La Corte territoriale ha omesso di valutare la presenza di elementi qualificanti come l'unitarietà del contesto socio-ambientale, la spinta criminosa dell'imputato, l'analogia dei reati e del loro modus operandi.
5. Il ricorso di VA IC. In via preliminare e generale, pur senza rubricarlo come autonomo motivo di ricorso, il ricorrente censura l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della documentazione prodotta dalla Difesa in data 16 febbraio 2023, attestante l'acquisto da parte della moglie dell'IC di un immobile sito in prossimità del luogo ove lo stesso viene visto seduto al bar nella giornata del 5 aprile 2012, in occasione del fermo di tale RU AZ, elemento dedotto quale giustificazione della sua presenza in loco.
5.1. Con il primo motivo lamenta: mancanza di motivazione e travisamento per omissione di una prova necessaria. - illogicità della motivazione relativamente al contrasto sussistente tra la sentenza stessa e l'ordinanza istruttoria del 16/02/2023. - illogicità della motivazione e travisamento per omissione delle dichiarazioni rese dal teste FE, che colloca il ricorrente il 5 aprile 2012 nel bar in via delle Balate in Casteldaccia. -mancanza di motivazione e travisamento per omissione di una prova, costituita dal mancato utilizzo della relazione di servizio del 5 aprile 2012, n. 539, a firma del teste AR, 4 nonché della memoria di udienza dianzi citata, che evidenziava il contrasto tra tale atto e le dichiarazioni del suddetto teste AR. La Corte di appello, erroneamente ritiene inattendibile il teste FE laddove esclude la presenza dell'IC nell'autovettura dell'SI poco prima che il camion venisse fermato (come riferito dal AR), collocandolo solamente al bar, ritenendo che tale ricostruzione sia riferibile solo ad una ipotesi ricostruttiva alternativa del fatto e non al reale contenuto della deposizione del FE (il ricorso a pag. 7 riporta un passo dell'udienza 22/10/2028, in cui il Presidente dà lettura del testo, confermando che il FE "non potrà riferire di ciò che IC avesse fatto prima"). In realtà, l'annotazione di servizio n. 539 attesta che il AR aveva personalmente visto il transito dell'autovettura in autostrada, in direzione Palermo, con a bordo il solo SI. Dopo il fermo del camion, altro personale avrebbe visto la Fiat Bravo transitare con a bordo SI e IC. La Corte omette ogni valutazione sulla predetta annotazione di servizio, incorrendo in un travisamento per omissione. Quanto alla memoria difensiva, non assolve alla funzione di valutazione critica effettiva il generico richiamo contenuto in sentenza alle "articolate produzioni difensive", che sono richiamate, ma con il cui puntiglioso contenuto la sentenza non si confronta mai. Quale ulteriore "errore" della sentenza di appello, il ricorrente cita il riferimento alla sentenza (definitiva) pronunciata da altra Corte di appello, nei confronti di CI SC, RO NZ e SI VA, nelle forme del rito abbreviato per lo stesso episodio, come elemento da cui inferire la responsabilità del ricorrente, al fine di contrastare le deduzioni difensive.
5.2. Con il secondo motivo deduce: - vizio di motivazione per contrasto argomentativo (in relazione all'articolo 192 del codice di rito) tra la motivazione del provvedimento impugnato e la richiamata sentenza, ai sensi dell'articolo 238-bis cod. proc. pen., nonché per travisamento del contenuto argomentativo di tale sentenza;
- travisamento della deposizione del teste AR, il quale esclude, al pari della predetta sentenza, contatti telefonici tra RU e IC;
- illogicità della motivazione sul punto della partecipazione concorsuale del ricorrente al fatto contestato. La sentenza impugnata estende automaticamente la responsabilità dei correi, accertata con sentenza definitiva, all'IC, senza accorgersi che tale sentenza esclude il concorso di quest'ultimo nella commissione del reato. La sentenza, inoltre, a pag. 22 travisa il contenuto della deposizione del AR laddove riferisce di due conversazioni tra RU e IC, e frutto di travisamento è anche il riferimento al perito Caiozzo, che riferisce solo di contatti tra RU e SI, e non tra RU e IC. Tale travisamento ha un'influenza certa sul contenuto della sentenza, posto che radica la responsabilità dell'IC su inesistenti contatti con i presunti correi.
5.3. Con il terzo motivo deduce travisamento della prova in riferimento all'incontro, avvenuto in data 30 marzo 2012 presso il Bar Coga di Palermo tra IC e MO. Il travisamento questa volta ha per oggetto la deposizione resa dal teste AR il 16 maggio 2019 e 27 giugno 2019, nonché la memoria difensiva del 9 marzo 2023 sul punto della causale dell'incontro al bar Coga. Si censura la motivazione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che tale incontro fosse finalizzato ad organizzare il viaggio per l'approvvigionamento di stupefacente, la cui partenza sarebbe fissata per la sera stessa. La prova travisata sarebbe la deposizione del AR che, in realtà, ha affermato che dalle conversazioni intercettate emergeva che la causale dell'incontro era invece un debito dell'IC nei confronti dello CI, che egli non aveva potuto estinguere per non avere a sua volta ricevuto del denaro da altri soggetti, tanto da chiedere un rinvio dell'incontro, prima fissato per altra data. Da nessun elemento è consentito dedurre che l'IC fosse a conoscenza delle ragioni della prossima partenza dello CI. Conferma ne sia che durante tutto il viaggio di CI e SI, nessun contatto i due intrattengono con l'IC. Del resto, la Corte di appello non spiega in alcun modo quale condotta concorsuale l'IC abbia tenuto, sotto il profilo programmatico o esecutivo, del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Preliminarmente, Il Collegio evidenzia quanto segue.
2.1. Nel caso in esame, ci si trova in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti 6 delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
2.2. Ciò determina importanti ricadute anche in tema di vizi deducibili. In particolare, come chiarito da questa Corte, caso di «doppia conforme>> il vizio di travisamento della prova» può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.). Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione è ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 - 01). Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.). E' necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che i travisamento sia tale da disarticolare» l'intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758- 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774-01). Ne consegue l'irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini;
Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01).
2.3. In riferimento al procedimento oggetto dell'odierno scrutinio, la prima sentenza viene ampiamente riassunta dalla pronuncia di secondo grado, che ne condivide la piattaforma probatoria di giudizio e ne conferma l'impianto motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità. Pertanto, i dedotti travisamenti di prova sono inammissibili, in quanto, lungi dall'essere fondati su macroscopici errori di valutazione del "significante" della prova, si risolvono in una lettura alternative delle prove stesse (v. par. che segue).
3. Ancora in via preliminare, il Collegio evidenzia quanto segue.
3.1. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati 7 dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Sempre con riferimento alle intercettazioni telefoniche, in riferimento alle obiezioni sostenute (lo si vedrà) dalle varie Difese circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova (nei limiti indicati al paragrafo che precede), ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, come si vedrà in dettaglio, i ricorrenti non hanno (se non nominalmente) dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né hanno assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023), come si vedrà a proposito delle presunte discrasie tra le deposizioni degli operanti di polizia giudiziaria, limitandosi a fornire la propria lettura alternativa» del significato delle conversazioni. 8 3.2. Ancora, il Collegio evidenzia come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).
4. Sul versante della valutazione delle prove, posto che tali profili sono stati sollevati da numerosi ricorrenti, sia pure con sfumature diverse, si evidenzia quanto segue.
4.1. In sede di legittimità è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 9 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
4.2. Si contesta, poi, in numerosi ricorsi l'omessa risposta della Corte territoriale alle doglianze difensive. Salvo valutare singolarmente le censure dedotte dai vari ricorrenti, il Collegio sottolinea fin da ora in via generale che la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte» (Sez. 5, n. 2117 del 04/10/2023, dep. 2024, Pomponi, n.m.; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), poiché «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01). Tale interpretazione è stata sposata anche dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 01), secondo cui devono considerarsi disattese le - deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice>>. I principi dianzi evidenziati verranno di volta in volta richiamati con riferimento alle singole doglianze presentate.
5. Ciò premesso, il Collegio passerà ora ad analizzare la lamentata prescrizione dei reati, contestata dai ricorrenti PI (primo motivo) e De MO (quarto motivo). La doglianza (quarto motivo del De MO, par.
3.4 delle premesse in fatto, e primo motivo del PI, par. 4.1) è inammissibile per genericità.
5.1. I ricorrenti contestano l'applicazione della recidiva. A pag. 37-38, la sentenza impugnata chiarisce che fatti per cui si procede appaiono sintomatici di una «progressione criminosa e di una maggiore pericolosità sociale, presupposti 10 per il riconoscimento dell'aggravante soggettiva contestata e l'irrogazione dell'aumento di pena a essa conseguente, apparendo l'autore del reato bisognoso di una più duratura attività rieducativa». Quanto al De MO, evidenziano i giudici distrettuali che «la pluralità di condanne per delitto divenute definitive prima del reato che gli è oggi attribuito, anche per cessione di stupefacenti (n. 15 del certificato del casellario giudiziale), rende certamente corretta la contestazione». Quanto al PI, «poiché esso ha riportato una condanna per rapina, giova rilevare che la specificità della recidiva si evince dalla circostanza che la finalità di arricchimento che caratterizza le violazioni della normativa antidroga li accomuna ai reati contro il patrimonio. Da ciò consegue il riconoscimento della recidiva ex art. 99 cod. pen.». Tale, sia pur stringata, motivazione, non presenta profili di tensione con la giurisprudenza della Corte, secondo cui «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). Già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l'«astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Si è poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960-01). Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale 11 f fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425-01). Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi è anche l'eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, n.m.). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). E' comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una maggiore capacità delinquenziale», valutazione che nel caso di specie è stata effettuata. Nel caso di specie, oltre ad essere presente una sufficiente motivazione, il Collegio evidenzia che i ricorrenti non contestano il capo di sentenza relativo all'applicazione della recidiva (che si deve quindi ritenere coperto da giudicato), ma solamente la sussistenza dell'aggravante in relazione alla sua incidenza sul termine di prescrizione del reato, con conseguente inammissibilità della doglianza.
5.2. Peraltro, si evidenzia che la prescrizione del reato, al momento della sentenza, non era ancora decorsa, come correttamente evidenziato dai giudici di appello. Sul punto, va preliminarmente chiarito che le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01) che, in tema di recidiva, il limite - all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti. Ciò premesso, ai fini della prescrizione, l'articolo 157, secondo comma, cod. pen. stabilisce testualmente che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per quelle ad effetto speciale. Circostanze aggravanti «ad effetto speciale» sono, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 3, ultima parte «quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo». 12 f La contestata recidiva può comportare, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, un aumento di pena pari a due terzi ed è quindi qualificabile come circostanza aggravante ad effetto speciale (v. Sez. U., n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Di essa deve, pertanto, tenersi conto, dell'ex art. 157 c.p., comma 2, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. L'art. 161, secondo comma, cod. pen., a sua volta stabilisce che, nel caso di cui all'art. 99 c.p., secondo comma (e quindi anche con riguardo ai reati per i quali attualmente si procede), in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 c.p.) può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere. La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte, che il Collegio intende ribadire, interpreta questa disciplina nel senso che la recidiva de qua incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Di Canio, Rv. 248502 - 01; Sez. 5, n. 22619 del 24/03/2009, Baron, Rv. 244204-01). Tale principio è stato affermato anche dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che la recidiva (nel caso di specie reiterata infraquinquennale) contestata all'imputato sottoposto al suo giudizio, prima ancora di determinare un allungamento del termine massimo, incide già sul termine ordinario di prescrizione del reato (ord. n. 34 del 2009). Deve, pertanto, ribadirsi che la contestata recidiva (nel caso di specie, reiterata per un ricorrente e specifica per un altro) incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere l'ex art. 157 c.p., comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, dell'ex art. 161 c.p., comma 2. In applicazione di tale principio, l'ordinario termine di prescrizione del reato, pari a sei anni, va aumentato della metà ai sensi dell'articolo 99 cod. pen. (9 anni) e poi nuovamente della metà ai sensi dell'articolo 161 cod. pen. (13 anni e 6 mesi), per cui il termine di prescrizione sarà decorso, per il capo b), contestato alla data del 18 maggio 2011, con il 18 novembre 2024, mentre per il capo c), contestato alla data del 23 giugno 2023, con il 23 dicembre 2024, e ciò indipendentemente dai periodi di sospensione del corso della prescrizione, peraltro chiaramente riportati nella sentenza impugnata e pari a 644 giorni, oltre ai 64 della sospensione COVID19. 7. Lamenta poi il PI che i giudici di appello hanno erroneamente applicato la recidiva specifica, in quanto il precedente reato era relativo ad un fatto non ancora definito con sentenza irrevocabile. 13 7.1. Tale motivo, che non risulta essere stato dedotto con i motivi di appello (come ricapitolati a pag. 6 del provvedimento impugnato), è inammissibile per tardività. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 3, n. 20838 del 09/05/2024, Di Pietro, n.m.; Sez. 3, n. 18042 del 10/04/2024, D'angelo, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro;
n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).
7.2. Va peraltro evidenziato come, nel caso in esame, non sussista una ipotesi di pena illegale», la cui ricorrenza giustificherebbe un vaglio ufficioso della Corte. Il Collegio sottolinea che, sul concetto di «pena illegale», la Corte è reiteratamente intervenuta nella sua massima composizione. Come è stato evidenziato (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 01), «pena legale» è soltanto quella «positiva», ovvero prevista dall'ordinamento - giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge. La giurisprudenza di legittimità (cfr., in sintesi, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto) è, in proposito, ferma nel qualificare come «illegale» la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». Plurime decisioni hanno poi precisato che non si configura un'ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729-01; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197-01). Ancora, secondo le Sezioni Unite della Corte non rientra nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena la sanzione che risulti «conclusivamente legittima», pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savini, Rv. 279348 e Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934, quest'ultima 14 R inerente ai problemi sanzionatori derivati da un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, ed in particolare da una novella legislativa sfavorevole, la prima inerente ali approdi della sentenza P. in ordine al concetto di illegalità della pena, in generale e nel patteggiamento). Infine, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (...) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto). Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena «illegale» (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente «illegittima», perché determinata in violazione di legge (Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01). Tale principio è stato ripreso dalla successiva pronuncia della Sesta Sezione (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943 01), che, proprio in tema reato continuato, ha affermato che «in tema di patteggiamento, la pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relative all'aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso in cui non superi né il limite interno, corrispondente al triplo della pena-base, né il limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati». Nel caso di specie, la pena finale applicata, ove anche in ipotesi «illegittima», non si appaleserebbe in ogni caso come «illegale», essendo stato rispettato il limite interno costituito dalla cornice edittale, con conseguente esclusione di ogni possibile vaglio officioso da parte di questa Corte.
8. Il Collegio tratterà ora la ricostruzione dei fatti contestati ai Capi B) e C), relativi a PI e De MO, e al capo G), relativo ad IC, come operata dalla sentenza impugnata (e, concordemente, da quella di primo grado). Il provvedimento, dopo avere riepilogato i motivi di gravame dei singoli appellanti, procede alla ricostruzione dei fatti relativi agli episodi contestati: a pag. 9 ss. ricostruisce, alla luce delle risultanze processuali, il capo B), a pag. 14 ss. il capo C) e a pag. 21 ss. il capo G). Tale valutazione, come noto, appartiene alla fase del merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217: anche 15 a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito»), per cui le censure dedotte dai ricorrenti sul punto (v. infra per le singole posizioni) debbono essere tutte dichiarate inammissibili.
8.1. Quanto al primo episodio, la sentenza precisa che, dopo aver pianificato l'incontro nei giorni precedenti (PI e ER), il 18 maggio 2012, attraverso un servizio OCP veniva monitorato il PI giungere a bordo di una autovettura, raggiunto da un gruppetto di due uomini, una donna e una bambina. Il gruppo si metteva quindi in marcia: apriva il PI sulla sua vettura, seguito dalla moto condotta dal ER, chiudeva la fila il De MO con la moglie e la figlia. In questa formazione i mezzi giungevano in zona Sperone, dove parcheggiavano. il ER- venivano osservati mentre siA quel punto, il PI e il motociclista introducevano in uno dei padiglioni di via XXIV Maggio;
dopo qualche minuto, l'uomo sulla Suzuki tornava in strada con uno zainetto e si avvicinava alla Fiat UN, intestata al ER ma condotta dal De MO (così teste FE), dove attendevano quest'ultimo con moglie e figlia, quindi poggiava lo zainetto all'interno del cofano. Rientrati nel complesso di edifici per uscire poco dopo, il motociclista riprendeva dalla UN un giubbotto e lo zainetto e li indossava, poi la moto e la UN si muovevano insieme (teste AR), per venire poi fermate dagli operanti, che rinvenivano lo stupefacente nello zainetto, a quel punto in possesso del ER. La Corte territoriale, a pag. 12, evidenzia come, a fronte di una evidenza probatoria costituita dal tenore chiarissimo delle intercettazioni telefoniche, in cui viene incontestabilmente pianificato un incontro, e delle risultanze altrettanto inequivoche del servizio di osservazione, nessuna ricostruzione alternativa è stata neppure proposta dalle difese. La dedotta incongruenza tra quanto dichiarato dal FE e quanto dichiarato dal AR, non sussiste, in quanto quest'ultimo, soggetto più alto in grado e coordinatore delle indagini, ha riferito sul complesso dell'attività di indagine svolto da tutti gli operanti, mentre il FE ha offerto un racconto parcellizzato, limitato al proprio servizio. La sentenza, a pagina 15, si perita anche di chiarire che il De MO, cui ha attribuito il ruolo di "staffetta di chiusura", residente a [...], in provincia di Siracusa, non abbia in alcun modo giustificato la sua presenza nel territorio di Palermo al seguito del ER, anch'egli residente in [...]e in tutta evidenza coinvolto nell'illecito in quanto colto in possesso dello stupefacente.
8.2. Quanto al Capo C), le captazioni telefoniche evidenziavano che il PI si stava adoperando per procurare al De MO dello stupefacente, per il tramite del Cinà. 16 Il 23 giugno 2012, dopo una intensa attività preparatoria telefonica (in cui il De MO dava atto di attendere l'arrivo di "Ezio", come veniva chiamato il Cinà Ignazio), il Cinà veniva seguito da Villabate lungo la A19 (in direzione del luogo di abitazione del De MO) a bordo di una Renault Megane, dove usciva all'altezza di Trabia per poi incontrarsi col PI, ivi giunto alla guida di una C3 intestata alla moglie, dal quale riceveva una busta di colore cromato che il Cinà riponeva a bordo della propria vettura. Il Cinà veniva quindi perquisito e arrestato, in possesso dello stupefacente contenuto nella busta cromata. In successive intercettazioni, il PI chiamava il De MO, preoccupato del fatto che il Cinà non arrivasse da lui, mentre il giorno successivo è il Cinà stesso a raccontare a tale "RI" di essere stato fermato con l'hashish che doveva recapitare al "ragazzo di Siracusa", che la sentenza identifica nel De MO residente a [...]tramite un sillogismo certamente non illogico (riportato a pag. 15-16). La Corte territoriale definisce "generiche al limite dell'inammissibilità" le doglianze difensive del PI, che si limita a porre in dubbio gli esiti di un chiaro servizio di osservazione, riscontrato da sequestri e conversazioni telefoniche, mentre disattende le doglianze del De MO ripercorrendo, a pagina 16-17, le conversazioni da cui inferisce la partecipazione del De MO.
8.3. In ordine al capo G), contestato al solo IC (tra gli odierni imputati), la Corte territoriale, dopo aver rimandato alle pagne 17-19 e 30 della prima sentenza, ricapitola le censure difensive dell'IC, compendiate nella memoria del 9 marzo 2023, in cui si evidenziava che la partecipazione dell'imputato si sarebbe desunta da due telefonate, di cui una sola conversata dall'IC. Sottolinea la Corte di appello che la Difesa non si era confrontata con la sentenza di primo grado, che, con riferimento ai correi CI, RO e SI (e non anche all'IC, come erroneamente dedotto dalla Difesa in sede di ricorso), è coperta da giudicato. Evidenzia quindi, per quanto concerne il ricorrente odierno, che la partecipazione dell'IC al reato era stata correttamente inferita dai seguenti elementi indiziari: - il fatto che IC avesse in data 30 marzo 2012 contattato SI, il quale era a sua volta in contatto con il corriere della droga;
- il dato che egli avesse partecipato nello stesso giorno all'incontro presso il bar "Coga", cui sarebbe seguito il viaggio dell'SI e dello CI, nel corso del quale avrebbero incontrato il RU nei pressi di Bologna;
-il fatto che, durante il viaggio di arrivo dello stupefacente, l'IC fosse giunto al bar sito in Casteldaccia in compagnia dello CI e dell'SI, dove l'autista del camion stava effettuando una consegna lecita;
-la circostanza che questi attendesse insieme all'SI l'arrivo del RU nei pressi dello svincolo di Casteldaccia, fatto non verificatosi per l'arresto del russo e che vedeva - dopodiché - i due sodali allontanarsi. 17 Segue, a pag. 21-22, la ricostruzione del fatto come operata dal teste AR, il quale richiama le conversazioni relative all'organizzazione dell'incontro presso il bar Coga. A pagina 22, la sentenza impugnata evidenzia che, contrariamente all'assunto difensivo, che ha tentato di limitare la condotta di IC a qualche conversazione, deve di contro darsi atto che il medesimo è presente in momenti nevralgici della complessiva operazione, sia quelli organizzativi (le conversazioni iniziali) che in quelli finali. La asserita presenza casuale dell'IC anche se si accedesse alla ricostruzione dell'avvocato secondo la quale l'IC non era a bordo della Fiat Bravo alla cui guida si trovava SI, mente egli era invece certamente seduto al tavolo del bar unitamente ad SI - appare inverosimile se solo si ha a mente l'accortezza dei correi, la professionalità manifestata in ogni fase, incompatibili con una partecipazione inconsapevole nella fase più delicata, ossia quella finale, nella quale si attendeva l'arrivo del camion con l'illecito carico. Sottolinea poi la Corte siciliana che la circostanza che il teste FE, come dedotto dalla difesa, abbia dato atto di avere rinvenuto l'IC già al bar, piuttosto che in auto con l'SI, non è elemento certo nei termini indicati dalla difesa, come si evince dalla deposizione resa all'udienza del 22 ottobre 2018 (di cui la Corte territoriale riporta poi l'estratto di interesse), da cui si evince che la pattuglia che riconosce SI alla guida della Fiat Bravo non è la pattuglia del teste FE, il quale afferma di giungere quando SI ha già parcheggiato ed è in compagnia di IC. FE, tuttavia, fornisce un elemento di certezza, ossia che IC si allontana dal bar, unitamente ad SI, sulla stessa auto. FE, aggiunge la sentenza, non è neppure a conoscenza dei contatti telefonici tra IC e gli altri correi, ma ciò di certo non implica che tali contatti non ci siano stati. -E', invece, il AR - che ha coordinato le indagini che riferisce della presenza dell'IC nella vettura dell'SI nella fase finale dell'attività, poco prima che il camion che trasportava la droga venisse fermato. In proposito, va rammentato che nel caso in cui un ufficiale o agente di polizia giudiziaria riferisca di attività di indagine compiute da altro operante nell'ambito di attività riferibile al medesimo contesto investigativo» (da intendersi, in senso restrittivo, come attività di indagine non solo riconducibile al medesimo «filone» di indagini, ma anche svolta in un contesto spazio- temporale unitario), non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 195, comma 4, cod. proc. pen., e tale testimonianza non può ritenersi effettuata "de relato" ed è pienamente utilizzabile per la decisione (v. Sez. 4, n. 11440 del 08/11/2012, dep. 2013, Bonomini, n.m.; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Miele, n.m..). Tale medesimezza del contesto investigativo può essere desunta, oltre che dalla deposizione del teste, anche da atti irripetibili acquisiti al fascicolo del dibattimento, quali per restare al - caso in esame il verbale di perquisizione e arresto o la sentenza definitivamente pronunciata - nei confronti dei correi. 18 Da tutti tali elementi la Corte di appello inferisce, in modo certamente non illogico, ma facendo buon governo dei principi che dettano la valutazione della prova logica, la partecipazione alla fase della consegna dello stupefacente, cui apporta un contributo concorsuale chiaro, non verificandosi la consegna solo per effetto dell'arresto del RU.
9. Il Collegio può ora passare alla trattazione dei singoli ricorsi, iniziando dal ricorso di RI De MO.
9.1. Il primo motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni svolte al par. 7 che precede. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, risultando aderente ad una stringente logica, tale da non ritenere necessario dover disattendere le singole doglianze difensive. Come dianzi evidenziato non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01). Del resto, a pag. 13 la sentenza evidenzia come la narrazione fornita dal AR risulta confermata anche dagli incontestati verbali di perquisizione, sequestro ed arresto. Il Collegio aggiunge che, in ordine alla censurata mancanza di perizia, la costante giurisprudenza della Corte è nel senso che, in materia di intercettazioni telefoniche, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica in caso di contestazione della identificazione delle persone colloquianti, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900-01). Il giudice, in altre parole, può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate;
il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria;
le intestazioni formali delle schede telefoniche che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265-02).
9.2. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello, nell'incipit della sentenza (pag. 2) precisa che il principale apporto probatorio è fornito dalle conversazioni intercettate, in cui i conversanti fanno ben poco per mascherare il reale oggetto dei loro contatti, tanto da consentire agli operanti di procedere, in numerose occasioni, a delle "specifiche", ossia controlli seguiti da sequestri di sostanza stupefacente, meglio specificati a pagina 3 in riferimento alle imputazioni oggetto del presente procedimento (4 kg. di Hascish, relativi al capo B;
6 kg. di hasish, relativi al capo C;
200 kg. di hashish, relativi al capo G). 19 -E', pertanto, del tutto inconferente il richiamo - operato dal ricorrente alla giurisprudenza formatasi in tema di c.d. "droga parlata", che si verifica invece nel caso in cui (il corsivo è del Collegio) «gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente», circostanza cui consegue che la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356 - 01; Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013, dep. 2014, Rv. 258523 - 01). Il motivo, che non si confronta affatto con il tenore del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità.
9.3. Il terzo motivo è inammissibile (par. 3.2), trattandosi di profilo di doglianza pedissequamente ripetitivo di analogo motivo di censura dedotto con l'atto di appello e motivatamente respinto dalla Corte territoriale, la quale, a pagina 18, ha chiarito che in entrambi i casi contestati l'accordo per il trasferimento dello stupefacente, sufficiente e necessario per il perfezionamento del reato nella forma consumata, si era già concretizzato. Tale assunto è conforme alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui «per ritenere l'acquisto consumato è sufficiente, ma necessario, l'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare tra acquirente e venditore, senza che siano richieste la traditio e la corresponsione del prezzo (conformi, ex multis, Cass., Sez. IV, 62 Sentenza n. 45884 del 27 giugno 2017, depositata il 5 ottobre 2017, Rv. 271290; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 20543 del 4 maggio 2010, depositata il 28 maggio 2010, Rv. 247385; Cass., Sez. I, Sentenza n. 16810 del 23 marzo 2007, depositata il 3 maggio 2007, Rv. 236437)., mentre il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio si configura solo quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749 - 01).
9.4. Il quarto motivo, relativo alla prescrizione del reato, è inammissibile alla luce delle considerazioni già svolte. 10. Il ricorso di ED PI è inammissibile. 10.1. Il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è inammissibile alla luce delle considerazioni già svolte. 10.2. Il secondo motivo, relativo al capo B), è inammissibile alla luce delle considerazioni svolte al par. 8.1. 0 R 20 2 10.3. Il terzo motivo, relativo al capo C), è inammissibile alla luce delle considerazioni svolte al par. 8.2. 10.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato, è manifestamente infondato. 10.4.1. Ed infatti, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta - a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, PG in proc. Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 - dep. 24/09/2014, B, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862). Nella pur «inesplorabile interiorità psichica» del soggetto agente, si ritiene che costituiscano indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451-01). Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, aggiunti l'uno all'altro, incrementano tuttavia la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156), accertamento questo che, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo la sussistenza come l'esclusione della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni essere affidata a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833). L'unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, ma va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413-01). La giurisprudenza della Corte che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che il provvedimento del giudice che rigetti l'istanza di applicazione della continuazione deve ritenersi ben motivato se individua correttamente una serie di elementi sintomatici dell'inesistenza del 21 medesimo disegno criminoso, quali la diversa identità dei complici del condannato, la svariate serie dei luoghi di commissione dei delitti e la distanza temporale tra i fatti, come avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ritenuto dirimenti, in senso negativo, la distanza spazio-temporale dei fatti, con motivazione che non può certo definirsi «manifestamente» illogica o contraddittoria (Sez. 1, n. 37995 del 23/02/2016, Custodero, n.m.). Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di reato continuato, la contiguità spazio-temporale, sebbene non possa assurgere al ruolo di elemento necessario e, se mancante, ostativo al riconoscimento della continuazione, tuttavia costituisce pur sempre un "indicatore" della sussistenza o meno di un unico proposito e disegno criminoso, e nient'affatto un dato "neutro">>. La distanza temporale tra i fatti giudicati, in relazione ai quali si chiede la continuazione, non è peraltro stata considerata di per sé sola, ma insieme ad altri elementi concreti, quali la distanza spaziale dei fatti. Non emerge pertanto alcuna lacuna motivazionale censurabile. 10.4.2. Peraltro, correttamente evidenzia la Corte territoriale (pag. 19-20) come l'istanza di applicazione della continuazione avanzata dal condannato in sede di appello non deve essere generica, come ad esempio accade qualora il richiedente si limiti ad elencare o produrre (come nel caso di specie) le sentenze di condanna intervenute a proprio carico. Va infatti evidenziato come la pregressa giurisprudenza riteneva che solo in sede di esecuzione sussistesse un obbligo di deduzione da parte del condannato degli indici da cui ricavare l'identità del disegno criminoso (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). Si riteneva infatti che tale onere di allegazione non potrebbe essere richiesto in sede di cognizione, in quanto cozzerebbe con il principio di non colpevolezza, posto che non si potrebbe richiedere all'imputato di autoaccusarsi fornendo elementi a sé sfavorevoli, quale sarebbe la confessione di un disegno criminoso perseguito nell'esecuzione delle condotte contestate. Tale principio, tuttavia, se per un verso dovrebbe applicarsi per tutte le domande proposte dalla difesa, anche in via subordinata (si pensi alla richiesta di applicazione di circostanze attenuanti), per altro verso non considera che tale allegazione non potrebbe mai costituire un atto a contenuto confessorio, in quanto proveniente dal difensore e non dall'imputato (laddove la confessione in quanto abdicazione alla presunzione di non colpevolezza costituisce un - diritto personalissimo»>). Inoltre, tale onere di allegazione appare, oggi, imposto dal tenore dell'articolo 581 cod., proc. pen., il quale richiesde la specificazione dei motivi di impugnazione. Su tale presupposto, Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 01, ha precisato che «ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso». 2 22 2 2 Il Collegio quindi ribadisce il principio secondo cui, anche nel giudizio di cognizione, colui che intenda beneficiare della disciplina del reato continuato in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'articolo 581 cod. proc. pen. (che impone la enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei motivi di appello, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta), elementi specifici e concreti a sostegno della propria domanda, non essendo sufficiente a pena di aspecificità del ricorso la mera produzione delle - - sentenze di cui si chiede il riconoscimento della disciplina del reato continuato o una generica richiesta di riconoscimento della continuazione. 10.4.3. Per tutte le ragioni anzidette il motivo è manifestamente infondato. 11. Il ricorso di VA IC è inammissibile. Quanto alla osservazione preliminare relativa alla deduzione difensiva dell'acquisto immobiliare, il Collegio rimanda a quanto già osservato circa la motivazione implicita: la Corte territoriale dà reiteratamente atto delle profuse argomentazioni contenute nella memoria difensiva, ma procede poi ad affermare la responsabilità dell'IC con una motivazione che esclude in radice la rilevanza della deduzione (v. par. 4.2). Tale deduzione difensiva è pertanto manifestamente infondata. 11.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità: esso, infatti, non si confronta affatto con la compiuta ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, come riportata al par. 7.3, continuando ad appuntare le sue doglianze su un aspetto (la presenza di IC nella Fiat Bravo prima di arrivare al bar) che la Corte territoriale ha persino espunto con un processo di eliminazione mentale. Si è inoltre visto come la sentenza contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa non inferisca la responsabilità dell'IC dalla precedente - sentenza irrevocabile, ma solo dal materiale probatorio del presente procedimento. Il motivo è pertanto inammissibile in ogni suo aspetto. 11.2. Il secondo motivo è inammissibile. La dedotta assenza di conversazioni tra IC e RU, a fronte di una precisa indicazione contenuta nella sentenza impugnata, non è accompagnata neppure dalla allegazione delle trascrizioni delle conversazioni effettuata dal perito nominato, con conseguente violazione del principio di autosufficienza» del ricorso. Ed infatti, il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 23 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell'01/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione esige pertanto, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 11/2018, un onere di puntuale indicazione e contestuale allegazione degli atti che si assumono travisati, attività quest'ultima materialmente devoluta alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, Sentenza n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432), con la conseguenza che incorre nell'inammissibilità il ricorso contenente un limitato stralcio di dichiarazioni neppure decisive perché inidonee a disarticolare il puntuale ragionamento probatorio svolto nel provvedimento impugnato, ovvero un limitato stralcio di passaggi estrapolati dagli atti asseritamente travistati, la cui frammentazione non consente di apprezzarne il senso complessivo (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 26360101). Tale profilo è quindi inammissibile per difetto di specificità. Del pari inammissibile, per i motivi riferiti al sottoparagrafo che precede, è il dedotto travisamento dei contenuti della sentenza che ha giudicato i correi dell'IC. 11.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto (v. par. 3.1) propone una rivalutazione delle risultanze probatorie, mascherata sotto l'ombrello di un inesistente travisamento della prova (v. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 01: non spetta a questa Corte - "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito»). 12. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/05/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Alberti Gall. 24 ZIARIO. Luana ԵՐ IL FUNZIONA
1. PI ED, nato a [...] il [...];
2. De MO RI, nato a [...] il [...];
3. IC VA, nato a [...] il [...], 1L FUNZION JUDIZIART Lu avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 06/04/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. udita la relazione svolta dal presidente;
Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito, per VA IC, l'Avv. Marco Clementi del Foro di Palermo, che si è riportato al udito, per ED PI, l'Avv. Giulio Bonanno del Foro di Palermo, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. ricorso chiedendone l'accoglimento. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 aprile 2023, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 27 luglio 2020, esclusa nei confronti di VA IC l'aggravante di cui all'articolo 73, comma 6, d.P.R. 309/1990, contestatagli al capo G), nonché l'efficacia aggravante della recidiva contestata, riduceva la pena al medesimo inflitta ad anni 6 mesi 3 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa. Confermava la pena inflitta a RI De MO in anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa (Capi B e C) e a ED PI in anni 5 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa (Capi B e C).
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati.
3. Il ricorso di RI De MO.
3.1. Con il primo motivo lamenta carenza e vizio di motivazione in riferimento a entrambi i capi di imputazione. La sentenza motiva in modo inidoneo in riferimento alle specifiche doglianze sollevate con l'atto di appello, in cui si contestava che: Imai un solo grammo di stupefacente è stato sequestrato in occasione dei due episodi contestati al ricorrente o ai suoi familiari;
-non risultano sequestri di agendine, appunti o indirizzi, comunque registrati, comunque registrati riferibili a presunti fornitori o acquirenti di droga;
-non sono state mai rinvenute o sequestrate al De MO somme di denaro di sospetta o - le intercettazioni relative al primo episodio non hanno come interlocutore il ricorrente, né illecita provenienza;
- l'attribuzione al De MO, relativamente al secondo episodio, delle intercettazioni più di quest'ultimo si parla;
rilevanti (nel contesto di un linguaggio difficilmente decifrabile) deriva non da una comparazione ma dell'asserito riconoscimento della sua voce da parte degli operanti;
- il coimputato Cinà, arrestato in occasione del secondo episodio, il giorno dopo l'arresto telefonò a tal RI raccontandogli di essere stato bloccato mentre portava la droga ad un "ragazzo di Siracusa", evidentemente persona diversa dal ricorrente. A fronte di tali precise censure a Corte di Appello si limita ad enfatizzare la presenza del De MO nei pressi del luogo di arresto del corriere ER, affermando il suo ruolo di "staffetta 3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 530, 533 e 192 cod. proc. pen.. di chiusura". 2 Come nei precedenti gradi di giudizio si lamenta il cattivo uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di c.d. "droga parlata", e censura l'assenza del requisito della precisione, gravità e concordanza degli indizi desunti dalle intercettazioni.
3.3. Con il terzo motivo lamenta carenza di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata riqualificazione di entrambi i reati contestati in fattispecie tentate, come già 3.4. Con il quarto motivo lamenta mancata ed erronea applicazione della legge penale, evidenziato in sede di appello. nonché motivazione carente e contraddittoria, in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati ascritti, previa esclusione della recidiva, che è stata applicata in virtù di un automatismo inaccettabile.
4. Il ricorso di ED PI.
4.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge (99, 133 e 157 c.p., 27 Cost.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati ascritti (commessi il 18 maggio 2011 e il 23 giugno 2011), previa esclusione della recidiva, che è stata erroneamente applicata in quanto la sentenza che fonda la recidiva (n. 1208/2012) è divenuta irrevocabile il 25 giugno 2013, ossia dopo la commissione delle condotte contestate nel presente Ciò determina l'esclusione della recidiva e l'intervenuta prescrizione dei reati prima della procedimento. pronuncia della sentenza di secondo grado, indipendentemente dai periodi di sospensione della prescrizione indicati a pag. 8 della sentenza impugnata.
4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 192 c.p.p. e travisamento della prova in relazione al capo B). Gli elementi a carico valutati dalla Corte di appello nei confronti del ricorrente sono consistiti unicamente nelle conversazioni dei giorni 17 e 18 maggio 2011 e nel servizio di osservazione che ha condotto all'arresto di ER il 18 maggio 2011. Il fatto storico come ricostruito dalla Corte di appello nel suo ragionamento inferenziale è difforme da quello emergente dagli atti. Ed infatti, confrontando la deposizione del teste AR del 12 luglio 2018 e quella del teste FE all'udienza del 22 ottobre 2018, emerge una evidente discrasia dei relativi contenuti che si riverbera in modo insanabile nel contenuto della sentenza: il FE, che ha partecipato al servizio OCP, contrariamente al AR, non vede il PI incamminarsi verso il padiglione dello Sperone in compagnia del ER, né tantomeno osserva quest'ultimo posizionare lo zainetto nell'autovettura guidata dal De MO per poi riprenderlo e conservarlo nella moto. La Corte di appello, come il primo giudice, opera una valutazione frammentaria e parcellizzata del dato probatorio, in spregio dei canoni di valutazione della prova indiziaria. 3 Inoltre, la eventuale partecipazione del PI sarebbe stata minima, consistita esclusivamente nel salutare il ER e i soggetti in sua compagnia, ben al di sotto del concorso punibile, pertanto, non avendo apportato alcun contributo causale al fatto.
4.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'articolo 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione al capo C). La Corte di appello ha riprodotto quasi testualmente le motivazioni della prima sentenza, ritenendo il motivo di appello sollevato dal ricorrente «ai limiti dell'inammissibilità», posto che il De MO si sarebbe limitato a contestare i contenuti della deposizione del teste NI, il quale aveva invece deposto in modo preciso e dettagliato del passaggio della busta cromata contenente lo stupefacente rinvenuto in possesso del Cinà, deposizione corroborata dal contenuto delle conversazioni intercettate, con cui il De MO non si era affatto confrontato. Lamenta il ricorrente che non è emerso in modo chiaro a che distanza il NI si trovasse dai due soggetti, e che le conversazioni intercettate sono prive del requisito della chiarezza e univocità che sono invece necessari.
4.5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione della disciplina del reato continuato con la sentenza del GIP presso il Tribunale di Catania 25/10/2012, irr. 20/06/2013, esclusione basata sulla distanza temporale (3 anni) e spaziale (luoghi diversi) tra i due fatti, elementi che evidenzierebbero piuttosto una abitualità del prevenuto all'attività illecita che l'adesione a un preordinato programma delinquenziale. La Corte territoriale ha omesso di valutare la presenza di elementi qualificanti come l'unitarietà del contesto socio-ambientale, la spinta criminosa dell'imputato, l'analogia dei reati e del loro modus operandi.
5. Il ricorso di VA IC. In via preliminare e generale, pur senza rubricarlo come autonomo motivo di ricorso, il ricorrente censura l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della documentazione prodotta dalla Difesa in data 16 febbraio 2023, attestante l'acquisto da parte della moglie dell'IC di un immobile sito in prossimità del luogo ove lo stesso viene visto seduto al bar nella giornata del 5 aprile 2012, in occasione del fermo di tale RU AZ, elemento dedotto quale giustificazione della sua presenza in loco.
5.1. Con il primo motivo lamenta: mancanza di motivazione e travisamento per omissione di una prova necessaria. - illogicità della motivazione relativamente al contrasto sussistente tra la sentenza stessa e l'ordinanza istruttoria del 16/02/2023. - illogicità della motivazione e travisamento per omissione delle dichiarazioni rese dal teste FE, che colloca il ricorrente il 5 aprile 2012 nel bar in via delle Balate in Casteldaccia. -mancanza di motivazione e travisamento per omissione di una prova, costituita dal mancato utilizzo della relazione di servizio del 5 aprile 2012, n. 539, a firma del teste AR, 4 nonché della memoria di udienza dianzi citata, che evidenziava il contrasto tra tale atto e le dichiarazioni del suddetto teste AR. La Corte di appello, erroneamente ritiene inattendibile il teste FE laddove esclude la presenza dell'IC nell'autovettura dell'SI poco prima che il camion venisse fermato (come riferito dal AR), collocandolo solamente al bar, ritenendo che tale ricostruzione sia riferibile solo ad una ipotesi ricostruttiva alternativa del fatto e non al reale contenuto della deposizione del FE (il ricorso a pag. 7 riporta un passo dell'udienza 22/10/2028, in cui il Presidente dà lettura del testo, confermando che il FE "non potrà riferire di ciò che IC avesse fatto prima"). In realtà, l'annotazione di servizio n. 539 attesta che il AR aveva personalmente visto il transito dell'autovettura in autostrada, in direzione Palermo, con a bordo il solo SI. Dopo il fermo del camion, altro personale avrebbe visto la Fiat Bravo transitare con a bordo SI e IC. La Corte omette ogni valutazione sulla predetta annotazione di servizio, incorrendo in un travisamento per omissione. Quanto alla memoria difensiva, non assolve alla funzione di valutazione critica effettiva il generico richiamo contenuto in sentenza alle "articolate produzioni difensive", che sono richiamate, ma con il cui puntiglioso contenuto la sentenza non si confronta mai. Quale ulteriore "errore" della sentenza di appello, il ricorrente cita il riferimento alla sentenza (definitiva) pronunciata da altra Corte di appello, nei confronti di CI SC, RO NZ e SI VA, nelle forme del rito abbreviato per lo stesso episodio, come elemento da cui inferire la responsabilità del ricorrente, al fine di contrastare le deduzioni difensive.
5.2. Con il secondo motivo deduce: - vizio di motivazione per contrasto argomentativo (in relazione all'articolo 192 del codice di rito) tra la motivazione del provvedimento impugnato e la richiamata sentenza, ai sensi dell'articolo 238-bis cod. proc. pen., nonché per travisamento del contenuto argomentativo di tale sentenza;
- travisamento della deposizione del teste AR, il quale esclude, al pari della predetta sentenza, contatti telefonici tra RU e IC;
- illogicità della motivazione sul punto della partecipazione concorsuale del ricorrente al fatto contestato. La sentenza impugnata estende automaticamente la responsabilità dei correi, accertata con sentenza definitiva, all'IC, senza accorgersi che tale sentenza esclude il concorso di quest'ultimo nella commissione del reato. La sentenza, inoltre, a pag. 22 travisa il contenuto della deposizione del AR laddove riferisce di due conversazioni tra RU e IC, e frutto di travisamento è anche il riferimento al perito Caiozzo, che riferisce solo di contatti tra RU e SI, e non tra RU e IC. Tale travisamento ha un'influenza certa sul contenuto della sentenza, posto che radica la responsabilità dell'IC su inesistenti contatti con i presunti correi.
5.3. Con il terzo motivo deduce travisamento della prova in riferimento all'incontro, avvenuto in data 30 marzo 2012 presso il Bar Coga di Palermo tra IC e MO. Il travisamento questa volta ha per oggetto la deposizione resa dal teste AR il 16 maggio 2019 e 27 giugno 2019, nonché la memoria difensiva del 9 marzo 2023 sul punto della causale dell'incontro al bar Coga. Si censura la motivazione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che tale incontro fosse finalizzato ad organizzare il viaggio per l'approvvigionamento di stupefacente, la cui partenza sarebbe fissata per la sera stessa. La prova travisata sarebbe la deposizione del AR che, in realtà, ha affermato che dalle conversazioni intercettate emergeva che la causale dell'incontro era invece un debito dell'IC nei confronti dello CI, che egli non aveva potuto estinguere per non avere a sua volta ricevuto del denaro da altri soggetti, tanto da chiedere un rinvio dell'incontro, prima fissato per altra data. Da nessun elemento è consentito dedurre che l'IC fosse a conoscenza delle ragioni della prossima partenza dello CI. Conferma ne sia che durante tutto il viaggio di CI e SI, nessun contatto i due intrattengono con l'IC. Del resto, la Corte di appello non spiega in alcun modo quale condotta concorsuale l'IC abbia tenuto, sotto il profilo programmatico o esecutivo, del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Preliminarmente, Il Collegio evidenzia quanto segue.
2.1. Nel caso in esame, ci si trova in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti 6 delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
2.2. Ciò determina importanti ricadute anche in tema di vizi deducibili. In particolare, come chiarito da questa Corte, caso di «doppia conforme>> il vizio di travisamento della prova» può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.). Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione è ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 - 01). Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.). E' necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che i travisamento sia tale da disarticolare» l'intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758- 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774-01). Ne consegue l'irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini;
Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01).
2.3. In riferimento al procedimento oggetto dell'odierno scrutinio, la prima sentenza viene ampiamente riassunta dalla pronuncia di secondo grado, che ne condivide la piattaforma probatoria di giudizio e ne conferma l'impianto motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità. Pertanto, i dedotti travisamenti di prova sono inammissibili, in quanto, lungi dall'essere fondati su macroscopici errori di valutazione del "significante" della prova, si risolvono in una lettura alternative delle prove stesse (v. par. che segue).
3. Ancora in via preliminare, il Collegio evidenzia quanto segue.
3.1. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati 7 dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Sempre con riferimento alle intercettazioni telefoniche, in riferimento alle obiezioni sostenute (lo si vedrà) dalle varie Difese circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova (nei limiti indicati al paragrafo che precede), ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, come si vedrà in dettaglio, i ricorrenti non hanno (se non nominalmente) dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né hanno assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023), come si vedrà a proposito delle presunte discrasie tra le deposizioni degli operanti di polizia giudiziaria, limitandosi a fornire la propria lettura alternativa» del significato delle conversazioni. 8 3.2. Ancora, il Collegio evidenzia come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).
4. Sul versante della valutazione delle prove, posto che tali profili sono stati sollevati da numerosi ricorrenti, sia pure con sfumature diverse, si evidenzia quanto segue.
4.1. In sede di legittimità è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 9 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
4.2. Si contesta, poi, in numerosi ricorsi l'omessa risposta della Corte territoriale alle doglianze difensive. Salvo valutare singolarmente le censure dedotte dai vari ricorrenti, il Collegio sottolinea fin da ora in via generale che la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte» (Sez. 5, n. 2117 del 04/10/2023, dep. 2024, Pomponi, n.m.; Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01), poiché «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01). Tale interpretazione è stata sposata anche dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 01), secondo cui devono considerarsi disattese le - deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice>>. I principi dianzi evidenziati verranno di volta in volta richiamati con riferimento alle singole doglianze presentate.
5. Ciò premesso, il Collegio passerà ora ad analizzare la lamentata prescrizione dei reati, contestata dai ricorrenti PI (primo motivo) e De MO (quarto motivo). La doglianza (quarto motivo del De MO, par.
3.4 delle premesse in fatto, e primo motivo del PI, par. 4.1) è inammissibile per genericità.
5.1. I ricorrenti contestano l'applicazione della recidiva. A pag. 37-38, la sentenza impugnata chiarisce che fatti per cui si procede appaiono sintomatici di una «progressione criminosa e di una maggiore pericolosità sociale, presupposti 10 per il riconoscimento dell'aggravante soggettiva contestata e l'irrogazione dell'aumento di pena a essa conseguente, apparendo l'autore del reato bisognoso di una più duratura attività rieducativa». Quanto al De MO, evidenziano i giudici distrettuali che «la pluralità di condanne per delitto divenute definitive prima del reato che gli è oggi attribuito, anche per cessione di stupefacenti (n. 15 del certificato del casellario giudiziale), rende certamente corretta la contestazione». Quanto al PI, «poiché esso ha riportato una condanna per rapina, giova rilevare che la specificità della recidiva si evince dalla circostanza che la finalità di arricchimento che caratterizza le violazioni della normativa antidroga li accomuna ai reati contro il patrimonio. Da ciò consegue il riconoscimento della recidiva ex art. 99 cod. pen.». Tale, sia pur stringata, motivazione, non presenta profili di tensione con la giurisprudenza della Corte, secondo cui «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). Già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01), le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l'«astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Si è poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960-01). Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale 11 f fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425-01). Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi è anche l'eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, n.m.). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). E' comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una maggiore capacità delinquenziale», valutazione che nel caso di specie è stata effettuata. Nel caso di specie, oltre ad essere presente una sufficiente motivazione, il Collegio evidenzia che i ricorrenti non contestano il capo di sentenza relativo all'applicazione della recidiva (che si deve quindi ritenere coperto da giudicato), ma solamente la sussistenza dell'aggravante in relazione alla sua incidenza sul termine di prescrizione del reato, con conseguente inammissibilità della doglianza.
5.2. Peraltro, si evidenzia che la prescrizione del reato, al momento della sentenza, non era ancora decorsa, come correttamente evidenziato dai giudici di appello. Sul punto, va preliminarmente chiarito che le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01) che, in tema di recidiva, il limite - all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti. Ciò premesso, ai fini della prescrizione, l'articolo 157, secondo comma, cod. pen. stabilisce testualmente che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per quelle ad effetto speciale. Circostanze aggravanti «ad effetto speciale» sono, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 3, ultima parte «quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo». 12 f La contestata recidiva può comportare, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, un aumento di pena pari a due terzi ed è quindi qualificabile come circostanza aggravante ad effetto speciale (v. Sez. U., n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Di essa deve, pertanto, tenersi conto, dell'ex art. 157 c.p., comma 2, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. L'art. 161, secondo comma, cod. pen., a sua volta stabilisce che, nel caso di cui all'art. 99 c.p., secondo comma (e quindi anche con riguardo ai reati per i quali attualmente si procede), in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 c.p.) può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere. La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte, che il Collegio intende ribadire, interpreta questa disciplina nel senso che la recidiva de qua incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Di Canio, Rv. 248502 - 01; Sez. 5, n. 22619 del 24/03/2009, Baron, Rv. 244204-01). Tale principio è stato affermato anche dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che la recidiva (nel caso di specie reiterata infraquinquennale) contestata all'imputato sottoposto al suo giudizio, prima ancora di determinare un allungamento del termine massimo, incide già sul termine ordinario di prescrizione del reato (ord. n. 34 del 2009). Deve, pertanto, ribadirsi che la contestata recidiva (nel caso di specie, reiterata per un ricorrente e specifica per un altro) incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere l'ex art. 157 c.p., comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, dell'ex art. 161 c.p., comma 2. In applicazione di tale principio, l'ordinario termine di prescrizione del reato, pari a sei anni, va aumentato della metà ai sensi dell'articolo 99 cod. pen. (9 anni) e poi nuovamente della metà ai sensi dell'articolo 161 cod. pen. (13 anni e 6 mesi), per cui il termine di prescrizione sarà decorso, per il capo b), contestato alla data del 18 maggio 2011, con il 18 novembre 2024, mentre per il capo c), contestato alla data del 23 giugno 2023, con il 23 dicembre 2024, e ciò indipendentemente dai periodi di sospensione del corso della prescrizione, peraltro chiaramente riportati nella sentenza impugnata e pari a 644 giorni, oltre ai 64 della sospensione COVID19. 7. Lamenta poi il PI che i giudici di appello hanno erroneamente applicato la recidiva specifica, in quanto il precedente reato era relativo ad un fatto non ancora definito con sentenza irrevocabile. 13 7.1. Tale motivo, che non risulta essere stato dedotto con i motivi di appello (come ricapitolati a pag. 6 del provvedimento impugnato), è inammissibile per tardività. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 3, n. 20838 del 09/05/2024, Di Pietro, n.m.; Sez. 3, n. 18042 del 10/04/2024, D'angelo, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro;
n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).
7.2. Va peraltro evidenziato come, nel caso in esame, non sussista una ipotesi di pena illegale», la cui ricorrenza giustificherebbe un vaglio ufficioso della Corte. Il Collegio sottolinea che, sul concetto di «pena illegale», la Corte è reiteratamente intervenuta nella sua massima composizione. Come è stato evidenziato (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 01), «pena legale» è soltanto quella «positiva», ovvero prevista dall'ordinamento - giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge. La giurisprudenza di legittimità (cfr., in sintesi, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto) è, in proposito, ferma nel qualificare come «illegale» la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». Plurime decisioni hanno poi precisato che non si configura un'ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729-01; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197-01). Ancora, secondo le Sezioni Unite della Corte non rientra nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena la sanzione che risulti «conclusivamente legittima», pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savini, Rv. 279348 e Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934, quest'ultima 14 R inerente ai problemi sanzionatori derivati da un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, ed in particolare da una novella legislativa sfavorevole, la prima inerente ali approdi della sentenza P. in ordine al concetto di illegalità della pena, in generale e nel patteggiamento). Infine, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (...) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto). Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena «illegale» (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente «illegittima», perché determinata in violazione di legge (Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01). Tale principio è stato ripreso dalla successiva pronuncia della Sesta Sezione (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943 01), che, proprio in tema reato continuato, ha affermato che «in tema di patteggiamento, la pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relative all'aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso in cui non superi né il limite interno, corrispondente al triplo della pena-base, né il limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati». Nel caso di specie, la pena finale applicata, ove anche in ipotesi «illegittima», non si appaleserebbe in ogni caso come «illegale», essendo stato rispettato il limite interno costituito dalla cornice edittale, con conseguente esclusione di ogni possibile vaglio officioso da parte di questa Corte.
8. Il Collegio tratterà ora la ricostruzione dei fatti contestati ai Capi B) e C), relativi a PI e De MO, e al capo G), relativo ad IC, come operata dalla sentenza impugnata (e, concordemente, da quella di primo grado). Il provvedimento, dopo avere riepilogato i motivi di gravame dei singoli appellanti, procede alla ricostruzione dei fatti relativi agli episodi contestati: a pag. 9 ss. ricostruisce, alla luce delle risultanze processuali, il capo B), a pag. 14 ss. il capo C) e a pag. 21 ss. il capo G). Tale valutazione, come noto, appartiene alla fase del merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217: anche 15 a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito»), per cui le censure dedotte dai ricorrenti sul punto (v. infra per le singole posizioni) debbono essere tutte dichiarate inammissibili.
8.1. Quanto al primo episodio, la sentenza precisa che, dopo aver pianificato l'incontro nei giorni precedenti (PI e ER), il 18 maggio 2012, attraverso un servizio OCP veniva monitorato il PI giungere a bordo di una autovettura, raggiunto da un gruppetto di due uomini, una donna e una bambina. Il gruppo si metteva quindi in marcia: apriva il PI sulla sua vettura, seguito dalla moto condotta dal ER, chiudeva la fila il De MO con la moglie e la figlia. In questa formazione i mezzi giungevano in zona Sperone, dove parcheggiavano. il ER- venivano osservati mentre siA quel punto, il PI e il motociclista introducevano in uno dei padiglioni di via XXIV Maggio;
dopo qualche minuto, l'uomo sulla Suzuki tornava in strada con uno zainetto e si avvicinava alla Fiat UN, intestata al ER ma condotta dal De MO (così teste FE), dove attendevano quest'ultimo con moglie e figlia, quindi poggiava lo zainetto all'interno del cofano. Rientrati nel complesso di edifici per uscire poco dopo, il motociclista riprendeva dalla UN un giubbotto e lo zainetto e li indossava, poi la moto e la UN si muovevano insieme (teste AR), per venire poi fermate dagli operanti, che rinvenivano lo stupefacente nello zainetto, a quel punto in possesso del ER. La Corte territoriale, a pag. 12, evidenzia come, a fronte di una evidenza probatoria costituita dal tenore chiarissimo delle intercettazioni telefoniche, in cui viene incontestabilmente pianificato un incontro, e delle risultanze altrettanto inequivoche del servizio di osservazione, nessuna ricostruzione alternativa è stata neppure proposta dalle difese. La dedotta incongruenza tra quanto dichiarato dal FE e quanto dichiarato dal AR, non sussiste, in quanto quest'ultimo, soggetto più alto in grado e coordinatore delle indagini, ha riferito sul complesso dell'attività di indagine svolto da tutti gli operanti, mentre il FE ha offerto un racconto parcellizzato, limitato al proprio servizio. La sentenza, a pagina 15, si perita anche di chiarire che il De MO, cui ha attribuito il ruolo di "staffetta di chiusura", residente a [...], in provincia di Siracusa, non abbia in alcun modo giustificato la sua presenza nel territorio di Palermo al seguito del ER, anch'egli residente in [...]e in tutta evidenza coinvolto nell'illecito in quanto colto in possesso dello stupefacente.
8.2. Quanto al Capo C), le captazioni telefoniche evidenziavano che il PI si stava adoperando per procurare al De MO dello stupefacente, per il tramite del Cinà. 16 Il 23 giugno 2012, dopo una intensa attività preparatoria telefonica (in cui il De MO dava atto di attendere l'arrivo di "Ezio", come veniva chiamato il Cinà Ignazio), il Cinà veniva seguito da Villabate lungo la A19 (in direzione del luogo di abitazione del De MO) a bordo di una Renault Megane, dove usciva all'altezza di Trabia per poi incontrarsi col PI, ivi giunto alla guida di una C3 intestata alla moglie, dal quale riceveva una busta di colore cromato che il Cinà riponeva a bordo della propria vettura. Il Cinà veniva quindi perquisito e arrestato, in possesso dello stupefacente contenuto nella busta cromata. In successive intercettazioni, il PI chiamava il De MO, preoccupato del fatto che il Cinà non arrivasse da lui, mentre il giorno successivo è il Cinà stesso a raccontare a tale "RI" di essere stato fermato con l'hashish che doveva recapitare al "ragazzo di Siracusa", che la sentenza identifica nel De MO residente a [...]tramite un sillogismo certamente non illogico (riportato a pag. 15-16). La Corte territoriale definisce "generiche al limite dell'inammissibilità" le doglianze difensive del PI, che si limita a porre in dubbio gli esiti di un chiaro servizio di osservazione, riscontrato da sequestri e conversazioni telefoniche, mentre disattende le doglianze del De MO ripercorrendo, a pagina 16-17, le conversazioni da cui inferisce la partecipazione del De MO.
8.3. In ordine al capo G), contestato al solo IC (tra gli odierni imputati), la Corte territoriale, dopo aver rimandato alle pagne 17-19 e 30 della prima sentenza, ricapitola le censure difensive dell'IC, compendiate nella memoria del 9 marzo 2023, in cui si evidenziava che la partecipazione dell'imputato si sarebbe desunta da due telefonate, di cui una sola conversata dall'IC. Sottolinea la Corte di appello che la Difesa non si era confrontata con la sentenza di primo grado, che, con riferimento ai correi CI, RO e SI (e non anche all'IC, come erroneamente dedotto dalla Difesa in sede di ricorso), è coperta da giudicato. Evidenzia quindi, per quanto concerne il ricorrente odierno, che la partecipazione dell'IC al reato era stata correttamente inferita dai seguenti elementi indiziari: - il fatto che IC avesse in data 30 marzo 2012 contattato SI, il quale era a sua volta in contatto con il corriere della droga;
- il dato che egli avesse partecipato nello stesso giorno all'incontro presso il bar "Coga", cui sarebbe seguito il viaggio dell'SI e dello CI, nel corso del quale avrebbero incontrato il RU nei pressi di Bologna;
-il fatto che, durante il viaggio di arrivo dello stupefacente, l'IC fosse giunto al bar sito in Casteldaccia in compagnia dello CI e dell'SI, dove l'autista del camion stava effettuando una consegna lecita;
-la circostanza che questi attendesse insieme all'SI l'arrivo del RU nei pressi dello svincolo di Casteldaccia, fatto non verificatosi per l'arresto del russo e che vedeva - dopodiché - i due sodali allontanarsi. 17 Segue, a pag. 21-22, la ricostruzione del fatto come operata dal teste AR, il quale richiama le conversazioni relative all'organizzazione dell'incontro presso il bar Coga. A pagina 22, la sentenza impugnata evidenzia che, contrariamente all'assunto difensivo, che ha tentato di limitare la condotta di IC a qualche conversazione, deve di contro darsi atto che il medesimo è presente in momenti nevralgici della complessiva operazione, sia quelli organizzativi (le conversazioni iniziali) che in quelli finali. La asserita presenza casuale dell'IC anche se si accedesse alla ricostruzione dell'avvocato secondo la quale l'IC non era a bordo della Fiat Bravo alla cui guida si trovava SI, mente egli era invece certamente seduto al tavolo del bar unitamente ad SI - appare inverosimile se solo si ha a mente l'accortezza dei correi, la professionalità manifestata in ogni fase, incompatibili con una partecipazione inconsapevole nella fase più delicata, ossia quella finale, nella quale si attendeva l'arrivo del camion con l'illecito carico. Sottolinea poi la Corte siciliana che la circostanza che il teste FE, come dedotto dalla difesa, abbia dato atto di avere rinvenuto l'IC già al bar, piuttosto che in auto con l'SI, non è elemento certo nei termini indicati dalla difesa, come si evince dalla deposizione resa all'udienza del 22 ottobre 2018 (di cui la Corte territoriale riporta poi l'estratto di interesse), da cui si evince che la pattuglia che riconosce SI alla guida della Fiat Bravo non è la pattuglia del teste FE, il quale afferma di giungere quando SI ha già parcheggiato ed è in compagnia di IC. FE, tuttavia, fornisce un elemento di certezza, ossia che IC si allontana dal bar, unitamente ad SI, sulla stessa auto. FE, aggiunge la sentenza, non è neppure a conoscenza dei contatti telefonici tra IC e gli altri correi, ma ciò di certo non implica che tali contatti non ci siano stati. -E', invece, il AR - che ha coordinato le indagini che riferisce della presenza dell'IC nella vettura dell'SI nella fase finale dell'attività, poco prima che il camion che trasportava la droga venisse fermato. In proposito, va rammentato che nel caso in cui un ufficiale o agente di polizia giudiziaria riferisca di attività di indagine compiute da altro operante nell'ambito di attività riferibile al medesimo contesto investigativo» (da intendersi, in senso restrittivo, come attività di indagine non solo riconducibile al medesimo «filone» di indagini, ma anche svolta in un contesto spazio- temporale unitario), non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 195, comma 4, cod. proc. pen., e tale testimonianza non può ritenersi effettuata "de relato" ed è pienamente utilizzabile per la decisione (v. Sez. 4, n. 11440 del 08/11/2012, dep. 2013, Bonomini, n.m.; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Miele, n.m..). Tale medesimezza del contesto investigativo può essere desunta, oltre che dalla deposizione del teste, anche da atti irripetibili acquisiti al fascicolo del dibattimento, quali per restare al - caso in esame il verbale di perquisizione e arresto o la sentenza definitivamente pronunciata - nei confronti dei correi. 18 Da tutti tali elementi la Corte di appello inferisce, in modo certamente non illogico, ma facendo buon governo dei principi che dettano la valutazione della prova logica, la partecipazione alla fase della consegna dello stupefacente, cui apporta un contributo concorsuale chiaro, non verificandosi la consegna solo per effetto dell'arresto del RU.
9. Il Collegio può ora passare alla trattazione dei singoli ricorsi, iniziando dal ricorso di RI De MO.
9.1. Il primo motivo è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni svolte al par. 7 che precede. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, risultando aderente ad una stringente logica, tale da non ritenere necessario dover disattendere le singole doglianze difensive. Come dianzi evidenziato non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01). Del resto, a pag. 13 la sentenza evidenzia come la narrazione fornita dal AR risulta confermata anche dagli incontestati verbali di perquisizione, sequestro ed arresto. Il Collegio aggiunge che, in ordine alla censurata mancanza di perizia, la costante giurisprudenza della Corte è nel senso che, in materia di intercettazioni telefoniche, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica in caso di contestazione della identificazione delle persone colloquianti, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900-01). Il giudice, in altre parole, può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate;
il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria;
le intestazioni formali delle schede telefoniche che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265-02).
9.2. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello, nell'incipit della sentenza (pag. 2) precisa che il principale apporto probatorio è fornito dalle conversazioni intercettate, in cui i conversanti fanno ben poco per mascherare il reale oggetto dei loro contatti, tanto da consentire agli operanti di procedere, in numerose occasioni, a delle "specifiche", ossia controlli seguiti da sequestri di sostanza stupefacente, meglio specificati a pagina 3 in riferimento alle imputazioni oggetto del presente procedimento (4 kg. di Hascish, relativi al capo B;
6 kg. di hasish, relativi al capo C;
200 kg. di hashish, relativi al capo G). 19 -E', pertanto, del tutto inconferente il richiamo - operato dal ricorrente alla giurisprudenza formatasi in tema di c.d. "droga parlata", che si verifica invece nel caso in cui (il corsivo è del Collegio) «gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente», circostanza cui consegue che la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356 - 01; Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013, dep. 2014, Rv. 258523 - 01). Il motivo, che non si confronta affatto con il tenore del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità.
9.3. Il terzo motivo è inammissibile (par. 3.2), trattandosi di profilo di doglianza pedissequamente ripetitivo di analogo motivo di censura dedotto con l'atto di appello e motivatamente respinto dalla Corte territoriale, la quale, a pagina 18, ha chiarito che in entrambi i casi contestati l'accordo per il trasferimento dello stupefacente, sufficiente e necessario per il perfezionamento del reato nella forma consumata, si era già concretizzato. Tale assunto è conforme alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui «per ritenere l'acquisto consumato è sufficiente, ma necessario, l'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare tra acquirente e venditore, senza che siano richieste la traditio e la corresponsione del prezzo (conformi, ex multis, Cass., Sez. IV, 62 Sentenza n. 45884 del 27 giugno 2017, depositata il 5 ottobre 2017, Rv. 271290; Cass., Sez. VI, Sentenza n. 20543 del 4 maggio 2010, depositata il 28 maggio 2010, Rv. 247385; Cass., Sez. I, Sentenza n. 16810 del 23 marzo 2007, depositata il 3 maggio 2007, Rv. 236437)., mentre il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio si configura solo quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749 - 01).
9.4. Il quarto motivo, relativo alla prescrizione del reato, è inammissibile alla luce delle considerazioni già svolte. 10. Il ricorso di ED PI è inammissibile. 10.1. Il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è inammissibile alla luce delle considerazioni già svolte. 10.2. Il secondo motivo, relativo al capo B), è inammissibile alla luce delle considerazioni svolte al par. 8.1. 0 R 20 2 10.3. Il terzo motivo, relativo al capo C), è inammissibile alla luce delle considerazioni svolte al par. 8.2. 10.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato, è manifestamente infondato. 10.4.1. Ed infatti, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta - a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, PG in proc. Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 - dep. 24/09/2014, B, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862). Nella pur «inesplorabile interiorità psichica» del soggetto agente, si ritiene che costituiscano indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451-01). Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, aggiunti l'uno all'altro, incrementano tuttavia la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156), accertamento questo che, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo la sussistenza come l'esclusione della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni essere affidata a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833). L'unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, ma va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413-01). La giurisprudenza della Corte che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che il provvedimento del giudice che rigetti l'istanza di applicazione della continuazione deve ritenersi ben motivato se individua correttamente una serie di elementi sintomatici dell'inesistenza del 21 medesimo disegno criminoso, quali la diversa identità dei complici del condannato, la svariate serie dei luoghi di commissione dei delitti e la distanza temporale tra i fatti, come avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ritenuto dirimenti, in senso negativo, la distanza spazio-temporale dei fatti, con motivazione che non può certo definirsi «manifestamente» illogica o contraddittoria (Sez. 1, n. 37995 del 23/02/2016, Custodero, n.m.). Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di reato continuato, la contiguità spazio-temporale, sebbene non possa assurgere al ruolo di elemento necessario e, se mancante, ostativo al riconoscimento della continuazione, tuttavia costituisce pur sempre un "indicatore" della sussistenza o meno di un unico proposito e disegno criminoso, e nient'affatto un dato "neutro">>. La distanza temporale tra i fatti giudicati, in relazione ai quali si chiede la continuazione, non è peraltro stata considerata di per sé sola, ma insieme ad altri elementi concreti, quali la distanza spaziale dei fatti. Non emerge pertanto alcuna lacuna motivazionale censurabile. 10.4.2. Peraltro, correttamente evidenzia la Corte territoriale (pag. 19-20) come l'istanza di applicazione della continuazione avanzata dal condannato in sede di appello non deve essere generica, come ad esempio accade qualora il richiedente si limiti ad elencare o produrre (come nel caso di specie) le sentenze di condanna intervenute a proprio carico. Va infatti evidenziato come la pregressa giurisprudenza riteneva che solo in sede di esecuzione sussistesse un obbligo di deduzione da parte del condannato degli indici da cui ricavare l'identità del disegno criminoso (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). Si riteneva infatti che tale onere di allegazione non potrebbe essere richiesto in sede di cognizione, in quanto cozzerebbe con il principio di non colpevolezza, posto che non si potrebbe richiedere all'imputato di autoaccusarsi fornendo elementi a sé sfavorevoli, quale sarebbe la confessione di un disegno criminoso perseguito nell'esecuzione delle condotte contestate. Tale principio, tuttavia, se per un verso dovrebbe applicarsi per tutte le domande proposte dalla difesa, anche in via subordinata (si pensi alla richiesta di applicazione di circostanze attenuanti), per altro verso non considera che tale allegazione non potrebbe mai costituire un atto a contenuto confessorio, in quanto proveniente dal difensore e non dall'imputato (laddove la confessione in quanto abdicazione alla presunzione di non colpevolezza costituisce un - diritto personalissimo»>). Inoltre, tale onere di allegazione appare, oggi, imposto dal tenore dell'articolo 581 cod., proc. pen., il quale richiesde la specificazione dei motivi di impugnazione. Su tale presupposto, Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 01, ha precisato che «ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso». 2 22 2 2 Il Collegio quindi ribadisce il principio secondo cui, anche nel giudizio di cognizione, colui che intenda beneficiare della disciplina del reato continuato in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'articolo 581 cod. proc. pen. (che impone la enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei motivi di appello, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta), elementi specifici e concreti a sostegno della propria domanda, non essendo sufficiente a pena di aspecificità del ricorso la mera produzione delle - - sentenze di cui si chiede il riconoscimento della disciplina del reato continuato o una generica richiesta di riconoscimento della continuazione. 10.4.3. Per tutte le ragioni anzidette il motivo è manifestamente infondato. 11. Il ricorso di VA IC è inammissibile. Quanto alla osservazione preliminare relativa alla deduzione difensiva dell'acquisto immobiliare, il Collegio rimanda a quanto già osservato circa la motivazione implicita: la Corte territoriale dà reiteratamente atto delle profuse argomentazioni contenute nella memoria difensiva, ma procede poi ad affermare la responsabilità dell'IC con una motivazione che esclude in radice la rilevanza della deduzione (v. par. 4.2). Tale deduzione difensiva è pertanto manifestamente infondata. 11.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità: esso, infatti, non si confronta affatto con la compiuta ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, come riportata al par. 7.3, continuando ad appuntare le sue doglianze su un aspetto (la presenza di IC nella Fiat Bravo prima di arrivare al bar) che la Corte territoriale ha persino espunto con un processo di eliminazione mentale. Si è inoltre visto come la sentenza contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa non inferisca la responsabilità dell'IC dalla precedente - sentenza irrevocabile, ma solo dal materiale probatorio del presente procedimento. Il motivo è pertanto inammissibile in ogni suo aspetto. 11.2. Il secondo motivo è inammissibile. La dedotta assenza di conversazioni tra IC e RU, a fronte di una precisa indicazione contenuta nella sentenza impugnata, non è accompagnata neppure dalla allegazione delle trascrizioni delle conversazioni effettuata dal perito nominato, con conseguente violazione del principio di autosufficienza» del ricorso. Ed infatti, il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 23 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell'01/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione esige pertanto, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 11/2018, un onere di puntuale indicazione e contestuale allegazione degli atti che si assumono travisati, attività quest'ultima materialmente devoluta alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, Sentenza n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432), con la conseguenza che incorre nell'inammissibilità il ricorso contenente un limitato stralcio di dichiarazioni neppure decisive perché inidonee a disarticolare il puntuale ragionamento probatorio svolto nel provvedimento impugnato, ovvero un limitato stralcio di passaggi estrapolati dagli atti asseritamente travistati, la cui frammentazione non consente di apprezzarne il senso complessivo (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 26360101). Tale profilo è quindi inammissibile per difetto di specificità. Del pari inammissibile, per i motivi riferiti al sottoparagrafo che precede, è il dedotto travisamento dei contenuti della sentenza che ha giudicato i correi dell'IC. 11.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto (v. par. 3.1) propone una rivalutazione delle risultanze probatorie, mascherata sotto l'ombrello di un inesistente travisamento della prova (v. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 01: non spetta a questa Corte - "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito»). 12. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/05/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Alberti Gall. 24 ZIARIO. Luana ԵՐ IL FUNZIONA