Articolo 2137 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2137.

(Responsabilita' dell'imprenditore agricolo).

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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