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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1260/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 1 74028 Sava TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2244 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 2244, notificatogli in data 7.7.2025 dal Comune di Sava, invocandone l'annullamento, per i motivi sotto indicati.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unica censura sostanziale mossa all'avviso di accertamento riguarda la imposizione del terreno edificabile, iscritto al foglio di mappa_, p.lla_.
In effetti, in sede di contraddittorio preventivo, nessuna osservazione al riguardo era stata mossa contro lo schema d'atto, per la semplice ragione che il cespite non era stato assoggettato ad alcuna imposizione e, quindi, non v'era interesse a sollevare obiezioni, mentre le osservazioni riguardanti i restanti cespiti sarebbero state successivamente accolte.
Stando così le cose, sembrava che nessun accertamento si rendesse più necessario. Almeno, teoricamente.
Pertanto, il recupero odierno, omesso nello schema d'atto, sembra assumere i connotati di una vera e propria imposizione a “sorpresa”, visto che nello schema medesimo il valore attributo al cespite era pari a zero.
Appare allora evidente come l'avviso impugnato presenti un insanabile vizio di illegittimità, per violazione di legge, per essere stato omesso il contraddittorio preventivo sul punto specifico, previsto a pena di annullabilità, così menomando il diritto di difesa del contribuente.
Tale vizio è preliminare ed assorbente rispetto alla questione di merito circa la congruità del valore in comune commercio del bene.
Per il principio della soccombenza, il Comune di Sava va condannato alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 400,00,per diritti ed onorario di difesa,oltre accessori di legge e rimborso del c.u., da distrarsi in favore in del difensore, dott. Difensore_1 , dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato, nella parte riguardante l'imposizione IMU 2019 afferente al cespite, di cui foglio di mappa_, p.lla_. Spese come in motivazione. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1260/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 1 74028 Sava TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2244 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 2244, notificatogli in data 7.7.2025 dal Comune di Sava, invocandone l'annullamento, per i motivi sotto indicati.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unica censura sostanziale mossa all'avviso di accertamento riguarda la imposizione del terreno edificabile, iscritto al foglio di mappa_, p.lla_.
In effetti, in sede di contraddittorio preventivo, nessuna osservazione al riguardo era stata mossa contro lo schema d'atto, per la semplice ragione che il cespite non era stato assoggettato ad alcuna imposizione e, quindi, non v'era interesse a sollevare obiezioni, mentre le osservazioni riguardanti i restanti cespiti sarebbero state successivamente accolte.
Stando così le cose, sembrava che nessun accertamento si rendesse più necessario. Almeno, teoricamente.
Pertanto, il recupero odierno, omesso nello schema d'atto, sembra assumere i connotati di una vera e propria imposizione a “sorpresa”, visto che nello schema medesimo il valore attributo al cespite era pari a zero.
Appare allora evidente come l'avviso impugnato presenti un insanabile vizio di illegittimità, per violazione di legge, per essere stato omesso il contraddittorio preventivo sul punto specifico, previsto a pena di annullabilità, così menomando il diritto di difesa del contribuente.
Tale vizio è preliminare ed assorbente rispetto alla questione di merito circa la congruità del valore in comune commercio del bene.
Per il principio della soccombenza, il Comune di Sava va condannato alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 400,00,per diritti ed onorario di difesa,oltre accessori di legge e rimborso del c.u., da distrarsi in favore in del difensore, dott. Difensore_1 , dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato, nella parte riguardante l'imposizione IMU 2019 afferente al cespite, di cui foglio di mappa_, p.lla_. Spese come in motivazione. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore