Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3282
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sentenza del giudice di pace, resa in una controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, quindi decisa secondo equità (art. 113, cod. proc. civ.), è ricorribile in cassazione per violazione delle norme processuali, ovvero per violazione di norme costituzionali e comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), oppure in caso di inesistenza della motivazione; pertanto, è denunciabile con ricorso in cassazione il vizio di violazione del giudicato esterno, qualora la pronunzia abbia negato un diritto riconosciuto con una sentenza avente efficacia di giudicato, resa tra le stesse parti. Tuttavia, non sussiste detto vizio nel caso in cui l'attore abbia agito nei confronti del debitore per il pagamento delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione, non soddisfatte all'esito della distribuzione del ricavato, in quanto questo giudice, quando provvede alla assegnazione del ricavato al creditore procedente ed ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione del ricavato, privo di forza di giudicato al di fuori del processo in cui è stato svolto.

Commentario1

  • 1L’eccessiva leggerezza della logica dell’ufficiale giudiziario quale mero «organo ausiliarioAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 30 ottobre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3282
Data del deposito : 5 marzo 2003

Testo completo