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Articolo 7 della Legge 7 agosto 1997, n. 267
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Articolo 6
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Legge 7 agosto 1997, n. 267
Articolo 7 della Legge 7 agosto 1997, n. 267
Versione
12 agosto 1997
Art. 7. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 12 agosto 1997
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