Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2000, n. 2588
CASS
Sentenza 1 giugno 2000

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L'istanza di ricusazione deve essere decisa con la forma di cui all'art. 127 cod. proc.pen. soltanto quando debba essere adottata una decisione nel merito, mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità dell'istanza medesima, la deliberazione, giusta il disposto dell'art. 1 cod.proc.pen., deve essere adottata con la forma di cui all'art. 125 cod.proc.pen., ossia con deliberazione assunta in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2000, n. 2588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2588
    Data del deposito : 1 giugno 2000

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