Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
L'istanza di ricusazione deve essere decisa con la forma di cui all'art. 127 cod. proc.pen. soltanto quando debba essere adottata una decisione nel merito, mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità dell'istanza medesima, la deliberazione, giusta il disposto dell'art. 1 cod.proc.pen., deve essere adottata con la forma di cui all'art. 125 cod.proc.pen., ossia con deliberazione assunta in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2000, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 01/06/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 2588
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 8648/2000
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da PA TT IE, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 14.2.2000. Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Oreste CIAMPA.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La CORTE osserva:
PA TT IE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 14.2.2000, con la quale veniva dichiarata inammissibile, perché tardiva, la dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice della III sezione del Tribunale di Milano, dott. Raffaella D'ANTONIO. Il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza, emessa senza che fosse dato avviso ad esso ricusante dell'udienza in camera di consiglio per la decisione dell'istanza di ricusazione, e comunque si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto della stessa, peraltro deliberato da giudice invalidamente costituito e gravato di incompatibilità ambientale e di gravi motivi di convenienza.
Il ricorso non merita accoglimento.
A prescindere dalla manifesta infondatezza degli altri motivi, deve escludersi che ricorra la nullità dell'ordinanza impugnata, non essendo previsto ne' dovuto al ricusante, nel caso di specie, l'avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Invero, la Corte d'Appello ha rilevato che l'istanza di ricusazione è stata proposta dopo la conclusione dell'udienza, nella quale la causa della ricusazione si era manifestata;
pertanto ne ha ritenuto la tardività e ne ha pronunciato "de plano" la inammissibilità, ai sensi dell'art. 38, comma 1, cod. proc. Pen.. La Corte territoriale ha legittimamente ritenuto che l'istanza di ricusazione, come espressamente la legge prevede, deve essere decisa con le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. soltanto nel caso che debba essere adottata una decisione sul merito (art. 41 comma terzo cod. proc. pen.), mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità della medesima, la decisione deve essere adottata con le forme di cui all'art. 125 quarto comma cod. proc. pen. (deliberazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti) giusto il disposto del primo comma dell'art. 41 cod. proc. pen.. Nè, in ordine alla constatata intempestività della proposizione dell'istanza, il ricorrente ha dedotto motivo diretto a rimuovere le ragioni del giudizio di inammissibilità. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2000