Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4343/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4343/16 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 329/2016 pubblicata in data 25 gennaio 2016, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Tiso ed elettivamente C.F._2
domiciliati in Napoli alla Via Pier delle Vigne 14 presso lo studio dell'Avv. Rosario
D'Agostino, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
, con sede in Benevento, alla Via Calandra, 3, in liquidazione volontaria P.IVA_1
e in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziario Dott. , CP_3
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Prozzo (C.F. CodiceFiscale_3
), presso cui elettivamente domicilia in Benevento alla Via CodiceFiscale_4
Pietro Nenni, 13, domicilio digitale all'indirizzo di pec:
giusta procura in atti;
Email_1
APPELLATA
E
, in persona Controparte_4
del suo curatore p.t. e Controparte_5
già in persona del legale rapp.te p.t.
[...] Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 31.08.2007 innanzi al Tribunale di Benevento la chiedeva ed otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1
della “ , di in proprio e Controparte_6 _6 [...]
e del Parte_1 Controparte_7
assumendo quanto segue: “- di avere concesso finanziamenti alla soc. "
[...]
, con sede in Benevento alla Via delle Puglie n. 28;- che Controparte_6
tale credito trovava la sua causa petendi nel contratto del 13.6.2000, con il quale la concedeva al un Controparte_1 Controparte_6
finanziamento per anticipi su crediti per la somma di £ 25.000.000 valido sino revoca, pattuendo con essa, per iscritto, un tasso debitore del 16,50% ed un tasso del 20% per eventuale mora, oltre c.m.s.; che, in seguito, con lettera del 19 luglio 2004 la "
[...]
riconosceva il proprio debito per un importo complessivo di € Controparte_6 177.876,34 senza provvedere al pagamento;
-che per le obbligazioni della s.a.s. era personalmente responsabile il socio accomandatario, - che le _6
obbligazioni della " nei confronti della Controparte_6 Controparte_1
erano state garantite con fideiussione dal predetto socio accomandatario,
[...]
da , dal _6 Parte_1 Controparte_7
con sede in Benevento alla Via delle Puglie, 28, ciascuno fino
[...]
alla concorrenza di L. 150.000.000, equivalenti ad € 77.468,53”.
A prova del credito la produceva il contratto di finanziamento, la Controparte_1
visura camerale, la lettera di riconoscimento del debito, le fideiussioni di , _6 [...]
e del e visure ipotecarie. Pt_1 CP_4
Il ricorso veniva accolto con decreto n. 860.07, depositato in data 14 novembre 2007, recante l'ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di euro 177.876,34, con il limite per i garanti sopra indicati sino a euro 77.468,53, oltre interessi del 16,5% e spese della procedura.
Con atto di citazione, notificato in data 2 febbraio 2008, il Controparte_6
il in proprio e
[...] Controparte_4 _6 Parte_1
proponevano opposizione averso il D.I. n. 860/2007.
[...]
Gli opponenti eccepivano: - l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c. nei confronti del Controparte_4
e del con il venir meno della pretesa
[...] Controparte_6
anche nei confronti dei fideiussori;
-la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione della certificazione da cui evincere chi sia il legale rappresentante della ricorrente i poteri conferiti al liquidatore;
- l'inesistenza del credito Controparte_1
in quanto l'unico contratto sottoscritto dal è quello relativo Controparte_6
ad un finanziamento di lire 25.000.000 nell'anno 2000, integralmente rimborsato;
-
l'abusivo riempimento del modulo delle fideiussioni rese dalla e dal Parte_1
; - la mancanza della prova scritta richiesta ex art. 634 c.p.c. per Controparte_4
l'emissione del decreto ingiuntivo, mancando documentazione contabile e la prova che l'Istituto abbia erogato le somme pretese;
-la mancanza di comunicazione ai fideiussori in ordine all'andamento del rapporto garantito con conseguente impossibilità di esercitare il diritto di regresso;
- contestavano il presunto riconoscimento del debito del
19 luglio 2004, di cui disconoscevano la sottoscrizione apposta in calce allo stesso;
- in ordine al rapporto fideiussorio, disconoscevano la conformità all'originale delle fotocopie delle fideiussioni prodotte dalla . CP_1
Si costituiva la la quale contestava l'ammissibilità e la fondatezza Controparte_1
dell'avversa opposizione. L'opposta assumeva che il limite originario di £ 25.000.000 era stato sin dall'inizio del rapporto progressivamente aumentato per soddisfare le esigenze di liquidità del debitore, sino a determinare un'esposizione debitoria di €
177.876,34, come riconosciuto dalla stessa società debitrice con la dichiarazione del
19.7.2004, recante in calce il timbro su Controparte_6 _6
cui veniva apposta la sottoscrizione a nome di . Concludeva: “- in via _6
principale per il rigetto dell'opposizione; - in via subordinata per la condanna degli opponenti al pagamento di tutte le somme dovute alla , con gli interessi CP_1
convenzionali; - in ogni caso per la condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali”.
In data 13 gennaio 2015 il processo veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 43
L.F., atteso che era intervenuto il fallimento del Controparte_4
dichiarato con sentenza n. 64/14.
Gli opponenti e riassumevano il giudizio. La _6 Parte_1
si costituiva nel giudizio riassunto, mentre la Controparte_1 [...]
ed il rimanevano Controparte_8 Controparte_6
contumaci.
Espletata CTU grafologica e prova testimoniale, all'udienza del 1° luglio 2015 venivano precisate dalle parti le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
II La sentenza di primo grado Con sentenza n. 329/2016, pubblicata in data 25 gennaio 2016, il Tribunale di
Benevento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il D.I.
860/2007, così provvedeva: “revoca il D.I. opposto;
dichiara improcedibile la domanda avanzata dall'opposta nei confronti della
[...]
condanna il Controparte_9 Controparte_6 [...]
e al pagamento, in solido tra loro, in favore della _6 Parte_1
dell'importo di € 172.091,39, oltre interessi al tasso del 16,50% Controparte_1
dalla domanda sino al soddisfo, con il limite di € 77.468,53 per e _6 [...]
; condanna il e Parte_1 Controparte_6 _6 [...]
di pagare, in solido tra loro, in favore della le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, liquidate in € 608,00 per spese ed € 8550,00 per compenso di avvocato di cui € 2000,00 per la fase di studio, € 1550,00 per la fase introduttiva, €
2000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 3000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese nei confronti della Curatela del fallimento Controparte_7
.
[...]
III Il giudizio di appello
e proponevano appello, con atto di citazione Parte_1 Parte_3
notificato il 19 settembre 2016, avverso la predetta sentenza, con il quale chiedevano testualmente quanto segue: “- dichiarare l'intervenuta inefficacia del D.I opposto relativamente al e al Controparte_6 Controparte_10
(in quanto la notifica è intervenuta oltre il termine di gg. 60 dalla emissione e dal
[...]
deposito del decreto) e conseguentemente anche nei confronti dei fidejussori tutti, per
i motivi esposti innanzi;
- In via subordinata, ove superata e/o non accolta tale preliminare eccezione e motivo d'appello, nel merito dichiarare comunque fondata la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo e/o comunque non provata dalla parte opposta la domanda monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo n. 860/2007 reso dal
Tribunale di Benevento e/o con rigetto della domanda monitoria della , CP_1
dichiarando nullo e/o inefficace e/o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 860/07, dichiarare quindi non dovute dagli opponenti le somme ingiunte dalla
e indicate in sentenza e, quindi, dichiarare non dovute dagli odierni CP_1
appellanti le somme indicate nella sentenza qui impugnata, il tutto con vittoria di spese
e compensi di lite del doppio grado di giudizio. In ulteriore subordine, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 [...]
con revoca del decreto ingiuntivo n. 860/2007 e/o con rigetto della domanda _6
monitoria nei confronti di e , dichiarando nullo e/o Parte_1 _6
inefficace e/o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo 860/07, dichiarare quindi non dovute dai sigg.ri e , fideiussori, le somme ingiunte _6 Parte_1
dalla ed indicate in sentenza e quindi dichiarare non dovute dagli odierni CP_1
appellanti le somme indicate nella sentenza qui impugnata, il tutto con vittoria di spese
e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei motivi di gravame di seguito riportati in sintesi:
1) erroneo esame nel merito della domanda monitoria, nonostante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo ed estensione delle sue conseguenze ai fideiussori;
2) erronea valutazione dell'esistenza di adeguata prova del credito vantato dalla sulla base degli estratti conto, peraltro non accompagnati dalla Controparte_1
certificazione ex art 50 dlgs 385/1993, e delle asserite contabili di versamento e prelevamento, stante le contestazioni mosse dagli originari opponenti sia in ordine alle singole movimentazioni e al compimento di improprie operazioni di sconto con interesse sino al 35% annuo suffragate dalla prova testi, sia in ordine all'applicazione delle commissioni e competenze passive trimestrali non dovute;
3) carattere illiquido e indeterminabile della pretesa creditoria azionata;
erronea valutazione da parte del giudice di prime cure della correttezza del rapporto dare e avere tra le parti e della corretta applicazione dei tassi di interesse in riferimento al tasso soglia e al divieto di cui all'art. 1283 c.c.; necessità per il giudice di prime cure di procedere all'espletamento di una CTU di carattere contabile;
4) erronea conferma in primo grado dell'esistenza del credito anche nei confronti di e erroneamente qualificati garanti autonomi e non _6 Parte_1
fideiussori, ricorrendo nella fattispecie la mera clausola solve et repete e non l'esclusione della facoltà di opporre eccezioni, prescindendosi dalla ininfluente rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale;
riempimento successivo,
“in modo arbitrario e non conforme alle pattuizioni”, del modulo prestampato in bianco senza indicazione dell'importo garantito;
5) violazione da parte della dei principi di correttezza e buona fede Controparte_1
per aver fatto affidamento esclusivamente sul patrimonio dei fideiussori senza controllare la situazione finanziaria del debitore principale e per aver omesso di comunicare ai fideiussori l'andamento del rapporto garantito, con particolare riferimento alla quale socia accomandante e che mai aveva partecipato alla Parte_1
vita sociale;
impossibilità per gli appellanti di esercitare il diritto di regresso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l'appellata la Controparte_1
quale si riportava alle precedenti difese e contestava l'ammissibilità e la fondatezza nel merito dell'impugnazione proposta. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, rigettarsi l'impugnazione con conferma della sentenza gravata e vittoria delle spese processuali.
Non si costituivano il in persona del Controparte_4
suo curatore p.t., e il già Controparte_5 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., benchè ritualmente Controparte_6
evocati in giudizio.
Precisate dalle parti costituite le definitive conclusioni come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica. IV Motivi della decisione
1.In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta nei limiti di seguito specificati è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, gli appellanti hanno indicato, sia pure sinteticamente ma con bastevole chiarezza, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso nei loro confronti dal giudice di primo grado con il solo limite rappresentato dalle censure sollevate genericamente in ordine al superamento del tasso soglia e alla violazione dell'art 1283 cc.
Venendo alla disamina dei proposti motivi di appello, deve evidenziarsi che gli appellanti sono carenti di interesse all'impugnazione quanto al primo motivo con il quale hanno ribadito l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del
[...]
e del poiché notificato oltre il Controparte_4 Controparte_6
termine di sessanta giorni di cui all'art 644 cpc con ogni conseguenza di legge. Trattandosi di questione relativa esclusivamente alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti delle due società ingiunte, la doglianza circa l'intervenuta decisione di merito a definizione del giudizio di opposizione può essere sollevata solo dalle predette parti e non anche dai fideiussori, cui il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato.
In ogni caso, è evidente l'infondatezza del motivo di appello de quo alla luce del principio secondo cui l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo non preclude l'esame nel merito della pretesa avanzata dalla parte opposta nel giudizio di opposizione in caso di riproposizione, come avvenuto nella specie, della stessa domanda.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione e, ove pure vengano accertati vizi del decreto ingiuntivo, il Giudice deve pronunciarsi nel merito. L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. (Cass. civ.,
Sez. III, 29/02/2016, n. 3908; Cass. civ., Sez. III, 19/01/2007, n. 1184).
Non colgono il segno il secondo e terzo motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per la loro stessa connessione e interdipendenza, in relazione alla mancata dimostrazione da parte della del credito come azionato in giudizio. CP_1
Gli appellanti si sono doluti dell'accoglimento dell'avversa domanda sia pure per un importo ridotto rispetto a quello originariamente ingiunto, nonostante la contestazione in primo grado degli estratti conto depositati quanto alle movimentazioni ivi risultanti e nonostante gli esiti dell'istruttoria, anche orale, espletata. nonché la violazione del tasso soglia e del divieto di cui all'art. 1283 c.c..
Al riguardo, giova considerare che gli appellanti non hanno individuato in alcun modo le singole movimentazioni che sarebbero state oggetto di contestazione e che detta individuazione specifica in appello si appalesa tanto più necessaria nel presente giudizio in considerazione del fatto che il primo Giudice ha addotto, a motivazione della sentenza di condanna, proprio la mancata contestazione da parte degli opponenti degli estratti conto in atti.
La , infatti, fin dal momento della sua costituzione in primo grado, ha CP_1
depositato tutti gli estratti conto analitici (doc. 10-11, da pag. 46 in poi del fascicolo di primo grado) con indicazione di tutte le operazioni relative allo svolgimento del rapporto sino al 31.12.2004.
In mancanza di specifiche contestazioni, che devono riguardare specifiche poste, la contestazione generica posta in essere risulta improduttiva di effetti e non è in grado di superare l'efficacia probatoria, sul piano contabile, della produzione documentale in oggetto, come ben ritenuto dal primo giudice.
La , con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ha altresì esibito copia delle CP_1
contabili di prelevamento e di versamento con indicazione non solo dell'importo prelevato o versato, ma anche del saldo conseguente alle operazioni di prelievo o versamento compiute nel tempo, contabili che recano la sottoscrizione del cliente, non disconosciuta in giudizio, le quali integrano prova degli importi prelevati (o versati) dalla cliente e non confutabile idoneamente mediante prova testimoniale. Inoltre, anche il progressivo aggravamento del saldo in negativo del richiamato conto 10.0.1.291, con un ammontare complessivo di -euro 163.474,02 alla data del 09.07.2004, essendo puntualmente riportato nelle contabili recanti tutte la sottoscrizione del Centro Dentale
Meridionale sas, trova sufficiente dimostrazione in giudizio. Sulla base di tutti gli estratti conto analitici del rapporto il primo Giudice ha riconosciuto la debenza di euro
172.091,39 al 31.12.2004, previo accertamento della insussistenza delle lamentate violazioni di legge e, in particolare, del mancato superamento del tasso soglia antiusura. Conseguentemente, ha accolto la pretesa creditoria nei limiti dell'importo garantito, con la precisazione che gli odierni appellanti risultano rispondere nei limiti dell'importo, ben al di sotto della complessiva sopra individuata debenza, di €
77.468,53.
Inoltre, quanto alla correttezza del tasso di interesse pattuito nel contratto del
13.06.2000 come ritenuta da parte del primo Giudice, che ha anche dato atto di aver provveduto direttamente alla consultazione delle tabelle pubblicate dalla Banca d'Italia trimestralmente in relazione alla categoria dei “finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”, gli appellanti non hanno spiegato in alcun modo perché vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia, omettendo di offrire elementi utili alla configurazione dell'usura nella prospettiva di riforma della sentenza sul punto. In realtà, gli appellanti si sono limitati a richiedere una ctu contabile per accertare i rapporti dare e avere tra le parti e le violazioni di legge lamentate con estrema astrattezza e genericità senza alcun riferimento concreto. Ne consegue l'inammissibilità delle relative doglianze in appello cui si accompagna il carattere assolutamente esplorativo della ctu sollecitata dagli stessi appellanti.
La prova testimoniale richiamata dagli appellanti in merito alle assunte modalità di concessione degli anticipi su crediti in favore della non è Controparte_6
idonea a scalfire il quadro probatorio risultante dalla documentazione in atti poiché generica e priva di capacità individuativa delle concrete operazioni poste in essere e delle relative tempistiche e non corroborata da alcun oggettivo elemento emergente in atti.
Il quarto motivo di appello con riguardo alla nullità e inefficacia della fideiussione è infondato.
Gli appellanti hanno insistito nell'eccezione di riempimento abusivo “in modo arbitrario e non conformemente alle indicazioni fornite” del prestampato relativo alla garanzia prestata quanto all'importo garantito asseritamente lasciato in bianco al momento della sottoscrizione. Sul punto, occorre rilevare una scarna rappresentazione della relativa vicenda da parte degli odierni appellanti. Ad ogni modo, giova rammentare che la deduzione di abusivo riempimento di un figlio firmato in bianco nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto "absque pactis", (ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo) richiede l'esperimento della querela di falso
(Cas 23.04.2020 n 8105; Cass. 07.02.2006, n. 2524), a differenza che in quella del riempimento contra pacta (ossia in difformità da quanto convenuto in precedenza tra sottoscrittore e destinatario). Nel caso di specie, gli appellanti non hanno proposto querela di falso e, in ogni caso, la circostanza che le fideiussioni sarebbero state firmate in bianco è stata solo allegata e non provata in giudizio.
Con l'ultimo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte della con conseguente CP_1
liberazione del garante per non aver controllato la situazione finanziaria del debitore principale e per aver fatto affidamento solo sul patrimonio dei fideiussori. Trattasi di eccezione inammissibile perché avanzata ex novo per la prima volta in appello.
Va, invece, esaminata nel merito l'ulteriore doglianza relativa alla mancata comunicazione dell'andamento del rapporto creditizio nei confronti di e _6
. Al riguardo, premesso che era socio Parte_1 _6
accomandatario, mentre era socia accomandante della società Parte_1
“ per come dedotto dagli stessi appellanti Controparte_6
(p 23 dell'atto di citazione in appello) con ogni conseguenza anche in punto di conoscenza da parte dei soci della situazione economica della società, va considerato che la clausola di cui al punto 4 del negozio fideiussorio in atti, la quale prevede che il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti di quest'ultimo con l'Istituto, è clausola da reputare valida ed efficace, anche se non specificamente sottoscritta, in quanto non può considerarsi vessatoria, non rientrando nelle previsioni di cui all'art. 1341, comma 2 c.c., come, del resto, è rinunciabile preventivamente la decadenza sancita dall'art 1957 cc. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale.
Infine, va rilevata l'inammissibilità delle nuove deduzioni avanzate dagli appellanti per la prima volta in comparsa conclusionale, con la quale non possono introdursi nuovi temi di indagine.
V Le spese del giudizio
1 Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti nel rapporto con l'appellata , secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., CP_1
e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal
DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa (da euro 52.001 a euro 260.000) e dell'articolazione concreta delle difese espletate.
2.Vanno dichiarate non ripetibili dagli appellanti le spese nei confronti delle parti appellate contumaci nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda.
3. Ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
(Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 24.12.2012, che prescrive, nel caso in cui l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna solidalmente gli appellanti e al _6 Parte_1
pagamento, in favore dell'appellata (già Controparte_1 Controparte_2
, in liquidazione volontaria e in concordato preventivo, in
[...]
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 12.154,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello nei confronti del
[...]
e del Controparte_6 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_11
p.t.;
d) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge, per cui l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio