Sentenza 15 giugno 2012
Massime • 1
In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
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La massima L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo trentino, che ha condannato M.D. alle pene di legge in relazione ai reati di cui agli …
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La massima In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello …
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La massima Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il dolo in riferimento ad una denuncia in cui, nell'ambito di questioni ereditarie, le due imputate, nipoti di un'anziana zia, avevano accusato del delitto di circonvenzione di incapace il marito di un'altra nipote, esprimendo giudizi e sospetti che riguardavano lo stato di incapacità dell'anziana congiunta e il fine di profitto del presunto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2012, n. 29117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29117 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 15/06/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1098
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 9063/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA CI N. IL 02/02/1961;
avverso la sentenza n. 8877/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Salivetto Giuseppe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2011 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 14 settembre 2009, che ha ritenuto responsabile CI AL del reato di cui all'art. 368 c.p., condannandola alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese processuali da quest'ultima sostenute, per aver presentato il 17 gennaio 2005 una denuncia ai Carabinieri della stazione Roma EUR, con la quale incolpava falsamente NI LA del danneggiamento del proprio contatore di energia elettrica.
2. Esponeva la Corte territoriale che la vicenda processuale traeva origine da una denuncia presentata dall'imputata il 10 dicembre 2004 contro ignoti, per il danneggiamento del proprio contatore di energia elettrica, e da una successiva integrazione del 17 gennaio 2005, nella quale venivano dalla denunciante evidenziati gli elementi in forza dei quali NI LA doveva ritenersi l'autrice della condotta illecita, poiché la notte in cui si era verificato il fatto aveva sentito fragorose risate provenienti dall'appartamento di quest'ultima (unico abitato nel condominio) ed il giorno successivo l'aveva notata mentre strappava la denuncia da lei affissa al contatore rotto. Il procedimento penale per il reato di danneggiamento si concludeva con l'archiviazione, perché la NI provava che dal 9 al 12 dicembre di quell'anno era stata a Londra, mentre all'archiviazione faceva seguito l'inizio del procedimento per calunnia a carico della denunciante.
3. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'imputata, deducendo i seguenti motivi:
a) erronea applicazione dell'art. 368 c.p., ex art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo dell'elemento materiale della condotta, non essendosi l'imputata espressa in termini di sicurezza, ma solo in termini putativi, nell'esternare i sospetti o le congetture medio tempore maturati nei confronti della NI;
in ordine al profilo psicologico del reato, inoltre, parimenti censurabile apparirebbe la sentenza, in ragione della buona fede della ricorrente, la quale, a fronte di ulteriori evidenze fattuali, avrebbe maturato la riserva mentale che la responsabile dello strappo della denuncia era proprio la condomina NI, così determinandosi a fornire all'Autorità giudiziaria alcuni spunti investigativi sulla base dei ragionevoli elementi di sospetto sviluppati: rileverebbero in tal senso l'erronea convinzione che la NI fosse l'autrice dello strappo, avendola probabilmente confusa per la figlia, anche lei con i capelli biondi, ed il fatto che la persona da lei vista strappare la denuncia apposta sul contatore si era poi introdotta nell'ascensore del palazzo, fermandosi al piano secondo, ove dimorava la famiglia NI;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, avendo la Corte territoriale limitato il suo apprezzamento alla sussistenza di precedenti penali ed all'asserita gravità del reato di calunnia.
4. Con memoria ex art. 121 c.p.p., depositata in data 9 giugno 2012, il difensore della parte civile ha illustrato le sue deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
6. Preliminarmente, occorre precisare che al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735). Nel caso portato alla cognizione di questa Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata sentenza ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.
6.1. Ne discende che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, a 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
7. Sulla base del consolidato quadro di regole or ora sinteticamente esposto, deve rilevarsi, in ordine al primo profilo di doglianza, come dalla motivazione dell'impugnata pronunzia, la cui lettura deve pertanto combinarsi con quella resa dal Giudice di prime cure, emergano con chiarezza i termini dell'incolpazione oggetto della denuncia integrativa presentata dall'imputato nei confronti di LA NI, ivi accusata, senza incertezze e a distanza di oltre un mese dall'originaria denunzia contro ignoti, di esser l'autrice del danneggiamento del contatore di energia elettrica, sulla base di due obiettive circostanze di fatto, rivelatesi, per un verso (lo strappo della denuncia di danneggiamento), del tutto false, poiché l'incolpata dal 9 al 12 dicembre del 2004 si trovava in Londra, e per altro verso (le fragorose risate udite nella notte del 10 dicembre 2004, in concomitanza con l'episodio del danneggiamento), oggetto di una modifica mirata, nell'atto di querela, ad indirizzare il corso delle attività d'indagine proprio sulla persona della NI, poiché mentre nella prima denuncia si affermava che le risate provenivano dalle "trombe delle scale", ossia da un luogo condominiale accessibile a più persone, nel successivo atto si precisava che le stesse provenivano dall'appartamento dell'incolpata.
7.1. Anche sotto altro profilo, del resto, la ricostruzione contenuta nell'impugnata pronuncia risulta congruamente motivata, sottraendosi alle obiezioni difensive ed offrendo ampia dimostrazione del buon governo dei principi che regolano la materia, avendo la Corte territoriale sottolineato la circostanza - già dal primo Giudice evidenziata - relativa all'assenza, nell'atto di denuncia, di ogni incertezza nel riconoscimento della NI quale autrice del gesto, laddove solo tardivamente, nell'istruzione dibattimentale, l'imputata ebbe a dichiarare di avere erroneamente ipotizzato che la persona autrice dello strappo della denuncia affissa sul contatore, da lei vista solo di spalle, fosse la NI, mentre era da identificarsi probabilmente con la figlia ventenne della stessa: un quadro fattuale, dunque, falsamente rappresentato, sebbene l'imputata non avesse alcun elemento per attribuire l'addebito alla condomina, e ciò nonostante prospettando le sue convinzioni come vere, tanto da determinare l'apertura di un procedimento penale nei confronti della NI, poi conclusosi con un provvedimento di archiviazione.
8. Corretta deve ritenersi, inoltre, l'applicazione dei principi che regolano l'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, ove si consideri che la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846, del 10/06/2009, Rv. 244421; Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, Rv. 245849). A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente tracciato la linea di discrimine, stabilendo che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, solo quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sè non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. Ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato.
8.1. Nel caso di specie, invero, le argomentazioni sviluppate nell'impugnata pronuncia (come osservato, in particolare, supra, nel par. 7.1.) hanno posto in evidenza, seguendo un iter motivazionale congruo e privo di vizi logici, la volontarietà dell'attribuzione di una condotta penalmente illecita, rappresentata sulla base di circostanze di fatto false ovvero opportunamente modificate, il cui esame in sede di merito è risultato completo ed approfondito, senza poter essere investito da censure in realtà miranti ad una rilettura delle emergenze probatorie, come tale improponibile nel giudizio di legittimità.
9. Parimenti infondato, al limite dell'inammissibilità, deve ritenersi, infine, il secondo motivo di ricorso, ove si consideri che l'impugnata pronuncia si è fedelmente attenuta al principio di diritto da questa Corte affermato, secondo cui la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, dep. 25/02/2010, Rv. 246183).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012