Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
L'impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato, e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d'udienza, pur se la notificazione dell'avviso concernente l'impegno professionale concorrente risaliva a diversi giorni prima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2010, n. 20693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20693 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA TR Antonio - Presidente - del 12/05/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1975
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 4686/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO ST ET N. IL 22/03/1940;
avverso la sentenza n. 2635/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 14/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il P.G. in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14/10/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Modena, in data 5/12/2006, appellata da Lo RE TR, dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata, in concorso con altri soggetti, per aver formato un falso ordine di acquisto di una partita di 719 forme di formaggio Parmigiano Reggiano a nome di un falso acquirente arabo, inducendo in errore il personale della "Unigrana s.p.a." di Modena, facendosi consegnare le forme di parmigiano reggiano per un valore complessivo di L. 499.424 880, e condannato alla pena di anni due di reclusione e Euro 600 di multa oltre al risarcimento in favore della parte civile della somma di Euro 258.000, oltre accessori.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) nullità dell'ordinanza in data 14/10/2009 per inosservanza di norma processuale prescritta a pena di nullità ex art. 420 ter c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), per non aver ritenuto il legittimo impedimento del difensore a comparire per documentati e concomitanti impegni professionali;
b) mancanza o mera apparenza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), violazione di legge (art. 533 c.p.p., comma 2),
con riguardo alla erronea valutazione degli aumenti di pena operati dal primo giudice, imputati dalla Corte territoriale alla recidiva, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
c) mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riguardo alla mancata indicazione degli aumenti di pena, determinati dalla recidiva e dall'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7;
d) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al ritenuto erroneo riconoscimento della recidiva infraquinquennale, non dovendosi tener conto dell'ultima condanna passata in giudicato nel 2001, in epoca successiva alla commissione del fatto per cui si procede, ne' di quella antecedente, passata in giudicato nel 1991, precedente di nove anni l'epoca di commissione della truffa (2000);
e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per l'erronea applicazione della recidiva
"reiterata", non essendo stata previamente dichiarato la recidiva semplice.
Con memoria in data 21.4.2010 veniva richiesta l'applicazione dell'indulto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 1) Quanto al primo motivo, la "pronta comunicazione" del legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta:
La Corte territoriale, all'udienza del 14 ottobre 2009, ha respinto l'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento dei difensori, "non documentato e comunque tardivamente dedotto". Nel caso di specie, l'istanza di rinvio, presentata a mezzo fax, è pervenuta in data 13 ottobre 2009, ad ore 12,20 del giorno antecedente l'udienza ed è stata correttamente ritenuta dalla Corte territoriale tardivamente dedotta.
Inequivoca è sul punto la volontà del legislatore, che all'art. 420 ter c.p.p. - e, prima, all'art. 486 c.p.p., comma 5 - ha espressamente previsto che il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento "purché" prontamente comunicato (SEZ. 6, Sentenza n. 16054 del 02/04/2009 Ud. (dep. 16/04/2009) Rv. 243524 Con la sentenza 4708 del 27.3 - 24.4.92, in proc. Fogliarli le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l'impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali. Questa Corte (Sez. 1, sent. 6234 del 18. 4 27.5.1994 in proc. Guastalegname e altri) ha chiarito che è sufficiente che l'istanza sia proposta "in prossimità" della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali.
Ciò si verifica quando, ricevuta la notificazione della fissazione di udienza davanti al giudice rispetto al quale poi si intende far valere l'impedimento professionale, il difensore verifichi che per la medesima data ha precedenti impegni di udienza avanti diversa autorità giudiziaria e ritenga di dover dare ad essi prevalenza. La "prontezza" della comunicazione va pertanto determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento.
Si tratta di un criterio sufficientemente determinato, che non solo fornisce un'indicazione concreta di agevole ed omogenea applicazione, ma consente altresì di perseguire efficacemente lo scopo per cui il requisito della tempestività della comunicazione è stato previsto, "sia per consentire al giudice a cui è chiesto il rinvio gli accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie" (S.U. Fogliari cit.). Infatti, tenuto conto dei termini a comparire e quindi del momento della notificazione - che costituisce la conoscenza dell'ulteriore concomitante impegno professionale - rispetto alla data dell'udienza, la pronta segnalazione dell'impedimento del difensore può consentire al giudice l'anticipazione o la posticipazione dell'udienza, l'utile controcitazione dei testi, specialmente la fissazione di altro processo in quel ruolo di udienza (si pensi a processi con imputati detenuti o che abbiano eletto domicilio presso il difensore e, quindi, con tempi di notificazione del decreto di citazione a giudizio di immediata realizzazione).
Questa interpretazione, infine, si pone in piena consonanza con i principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell'efficienza della giurisdizione, che non tollerano la "perdita" ingiustificata di utili trattazioni di processi nei ruoli di udienza già fissati.
A fronte di una notificazione della fissazione di udienza ricevuta diversi giorni prima della presentazione dell'istanza di differimento deve ritenersi l'intempestiva tale istanza.
Ciò assorbe anche la questione relativa alla argomentazione sull'impossibilità di avvalersi di sostituto, non più rilevante una volta che sia accertata l'intempestività della richiesta di differimento.
2) Gli ulteriori motivi di ricorso costituiscono motivi nuovi, non dedotti in appello e, come tale, inammissibili.
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio - anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Pertanto, perché sussista l'obbligo della motivazione, è necessario che venga dedotta la relativa questione.
Nella fattispecie, invece, l'atto di appello non conteneva alcun motivo riguardante l'asserita erronea contestazione della recidiva e la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare sul punto, così come le ulteriori censura dedotte col ricorso, trattandosi di motivi nuovi, sono, come già rilevato, inammissibili. Manifestamente infondata è anche la richiesta, formulata nella memoria, di applicazione dell'indulto che può essere proposta in sede di legittimità soltanto se, in precedenza, sia stata già presentata al giudice del merito che non l'abbia accolta, (Sez. 4, Sentenza n. 15262 del 14/11/2008 Ud. (dep. 09/04/2009) Rv. 243631);
infatti, con orientamento consolidato questa Corte ha statuito che "il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione" (Cass. s.u. 2333/95, ric. Aversa, rv. 200262). Nella fattispecie il difensore dell'imputato non ha avanzato tale richiesta nel corso del giudizio di merito, ne' con i motivi di appello, ne' con le conclusioni in udienza.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010