Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA Italiana IN NOME AEL POPOLO ITALIANO 0 9 7 /5/ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Magistra Oggetto Dott. Giuseppe IN IRUBERTO Presidente Lavoro Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere R.G.N. 2275/00 Cron.a.25533 Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 08/05/02 S ENTENZA C.C. sul ricorso proposto da: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN EM, RA LO;
- intimati avverso la sentenza n. 1589/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 07/07/99 R.G.N. 1906/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/05/02 dal Consigliere Dott. Federico 2002 ROSELLI;
2412 -1- lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza. -2- Ritenuto che con sentenza del 7 luglio 1999 il Tribunale di Lecce rigettava il motivo d'appello concernente la non trattabilità della causa col rito del lavoro e confermava la statuizione pretorile di condanna del Ministero della giustizia a corrispondere ad IC AN e ME GN, giudici di pace, l'indennità di cui all'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27; che il Ministero ricorre per cassazione e gli intimati non si sono costituiti;
che col primo motivo del ricorso, il Ministero ripropone l'eccezione di incompetenza dei giudici del lavoro (art. 409 cod. proc. civ.); che il motivo non può essere accolto;
che la controversia presente rientrava nella giurisdizione ordinaria secondo le regole generali di competenza per valore, con esclusione della competenza del pretore quale giudice del lavoro (Cass. Sez. un. 23 maggio 2001 n. 212), e tuttavia il ricorrente non indica il valore della controversia, dovendo così presumersi la competenza del pretore adito;
che la trattazione della controversia col rito del lavoro invece che con quello ordinario non dà luogo a vizio di incompetenza;
che il secondo motivo di ricorso merita invece accoglimento poiché, come osserva il Pubblico ministero e secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, "la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace e la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non se estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati, che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi. Né possono portare ad una diversa conclusione la 3 appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario e l'attribuzione alle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera" (Cass. Sez. lav. nn. 1622/01, 13784/01, 16/02); che le spese possono essere compensate per giusti motivi.
P. Q. M.
La Corte accoglie al ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002 Presidente Il Cons. Est. rederic Rall Сино IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -5 LUG. 2002 моя fragile IL CANCELLIERE G R L E E 1 0 . T R A 4