CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: RO UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2020 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e della Finanza, in persona del Ministro pro tempore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5421 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/11/2022 2 i RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di NA LE, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alle misure cautelari della cu- stodia in carcere dal 25 marzo 2009 e degli arresti domiciliari da tale data al 14 luglio 2010 applicategli per reati di violazione alla disciplina sugli stupefacenti. In relazione a tale addebito il NA era condannato con sentenza del Tribu- nale di Foggia, era poi assolto con sentenza della Corte di appello di Bari e, a seguito di giudizio di rinvio, era nuovamente assolto con sentenza della Corte di appello del 6 luglio 2016, irrevocabile il 12 ottobre 2016. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il compor- tamento del NA che aveva dato causa alla restrizione cautelare era caratteriz- zato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Il NA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge. Si deduce che, anche se il NA discuteva coi propri interlocutori in modo criptico, non risultava essere stato l'autore delle condotte criminose, perché mai in- dividuato o identificato nei pressi dei diversi luoghi di commissione del delitto. Non emergevano legami permanenti e duratori tra l'imputato e gli affiliati all'as- sociazione criminosa. Nella fattispecie non emergevano elementi di riscontro alle conversazioni inter- cettate, non essendo mai stato predisposto un servizio di appostamento per verificare se effettivamente il NA avesse ceduto stupefacenti. Stante l'episodicità delle conversazioni del NA con altri imputati, non appa- riva comprovata l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, del pactum sceleris o dell'affectio societatis scelerum. 3. Con memoria del 24 settembre 2022, il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso sia respinto. Si rileva che, come esposto nell'ordinanza impugnata, la colpa grave dell'istante doveva rinvenirsi nelle intercettazioni compromettenti, evidenzianti contiguità ad am- bienti sospetti, costituenti gravi negligenze ed imprudenze. Il NA discuteva con vari interlocutori sempre in modo criptico di stupefa- centi. Nella vicenda de quo, la Suprema Corte e la Corte di appello avevano solo affermato che il comparto probatorio era meramente insufficiente a condurre ad una 3 dichiarazione di responsabilità penale, sebbene non fosse illogico ritenere che tali conversazioni avessero a oggetto un intenso traffico di droga. Doveva escludersi il riconoscimento al diritto alla riparazione per l'ingiusta de- tenzione, avendo tenuto l'interessato consapevolmente e volontariamente una con- dotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue con sog- getti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento re- strittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) o anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425). Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario 4 l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210628). 2. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha correttamente applicato tali principi. Il giudice della riparazione, difatti, ha desunto i comportamenti gravemente col- posi del ricorrente dal coinvolgimento in plurime conversazioni intercettate, nelle quali si discuteva di traffici di stupefacenti, sebbene non risultasse dimostrato il con- corso nel reato associativo e nei reati fine. Sotto tale profilo, la Corte barese ha logicamente attribuito rilievo alle seguenti plurime condotte: a) l'intrattenimento di frequenti dialoghi coi coimputati, di natura tale da far presupporre il coinvolgimento del NA in attività di approvvigiona- mento e commercializzazione di stupefacenti, in funzione di intermediario e di addetto allo smistamento delle dosi ai singoli consumatori;
b) le ambigue e costanti frequen- tazioni coi presunti sodali e con pregiudicati coinvolti negli affari illeciti;
c) l'uso della menzogna in modo da non fornire spiegazioni idonee a chiarire la propria posizione. Ebbene, tali elementi, sebbene non abbiano dimostrato la partecipazione consa- pevole all'associazione criminosa ed ai reati fine e non abbiano comportato una con- danna penale, integrano, comunque, una connivenza, quantomeno rispetto all'atti- vità di spaccio, rafforzativa della volontà criminale degli originari coimputati, e, dun- que, costituisce una colpa grave, idonea a determinare o, quantomeno, a contribuire all'errore dell'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare. 5 La difesa si limita a ribadire il percorso motivazionale che aveva dato luogo all'as- soluzione del NA dai reati contestatigli, non valutando che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della con- dizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisio- logicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragione- vole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministra- zione resistente che vanno liquidate per l'importo di euro mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non- ché alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso in Roma il 10 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e della Finanza, in persona del Ministro pro tempore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5421 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/11/2022 2 i RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di NA LE, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alle misure cautelari della cu- stodia in carcere dal 25 marzo 2009 e degli arresti domiciliari da tale data al 14 luglio 2010 applicategli per reati di violazione alla disciplina sugli stupefacenti. In relazione a tale addebito il NA era condannato con sentenza del Tribu- nale di Foggia, era poi assolto con sentenza della Corte di appello di Bari e, a seguito di giudizio di rinvio, era nuovamente assolto con sentenza della Corte di appello del 6 luglio 2016, irrevocabile il 12 ottobre 2016. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il compor- tamento del NA che aveva dato causa alla restrizione cautelare era caratteriz- zato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Il NA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge. Si deduce che, anche se il NA discuteva coi propri interlocutori in modo criptico, non risultava essere stato l'autore delle condotte criminose, perché mai in- dividuato o identificato nei pressi dei diversi luoghi di commissione del delitto. Non emergevano legami permanenti e duratori tra l'imputato e gli affiliati all'as- sociazione criminosa. Nella fattispecie non emergevano elementi di riscontro alle conversazioni inter- cettate, non essendo mai stato predisposto un servizio di appostamento per verificare se effettivamente il NA avesse ceduto stupefacenti. Stante l'episodicità delle conversazioni del NA con altri imputati, non appa- riva comprovata l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, del pactum sceleris o dell'affectio societatis scelerum. 3. Con memoria del 24 settembre 2022, il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso sia respinto. Si rileva che, come esposto nell'ordinanza impugnata, la colpa grave dell'istante doveva rinvenirsi nelle intercettazioni compromettenti, evidenzianti contiguità ad am- bienti sospetti, costituenti gravi negligenze ed imprudenze. Il NA discuteva con vari interlocutori sempre in modo criptico di stupefa- centi. Nella vicenda de quo, la Suprema Corte e la Corte di appello avevano solo affermato che il comparto probatorio era meramente insufficiente a condurre ad una 3 dichiarazione di responsabilità penale, sebbene non fosse illogico ritenere che tali conversazioni avessero a oggetto un intenso traffico di droga. Doveva escludersi il riconoscimento al diritto alla riparazione per l'ingiusta de- tenzione, avendo tenuto l'interessato consapevolmente e volontariamente una con- dotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue con sog- getti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento re- strittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) o anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425). Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario 4 l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210628). 2. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha correttamente applicato tali principi. Il giudice della riparazione, difatti, ha desunto i comportamenti gravemente col- posi del ricorrente dal coinvolgimento in plurime conversazioni intercettate, nelle quali si discuteva di traffici di stupefacenti, sebbene non risultasse dimostrato il con- corso nel reato associativo e nei reati fine. Sotto tale profilo, la Corte barese ha logicamente attribuito rilievo alle seguenti plurime condotte: a) l'intrattenimento di frequenti dialoghi coi coimputati, di natura tale da far presupporre il coinvolgimento del NA in attività di approvvigiona- mento e commercializzazione di stupefacenti, in funzione di intermediario e di addetto allo smistamento delle dosi ai singoli consumatori;
b) le ambigue e costanti frequen- tazioni coi presunti sodali e con pregiudicati coinvolti negli affari illeciti;
c) l'uso della menzogna in modo da non fornire spiegazioni idonee a chiarire la propria posizione. Ebbene, tali elementi, sebbene non abbiano dimostrato la partecipazione consa- pevole all'associazione criminosa ed ai reati fine e non abbiano comportato una con- danna penale, integrano, comunque, una connivenza, quantomeno rispetto all'atti- vità di spaccio, rafforzativa della volontà criminale degli originari coimputati, e, dun- que, costituisce una colpa grave, idonea a determinare o, quantomeno, a contribuire all'errore dell'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare. 5 La difesa si limita a ribadire il percorso motivazionale che aveva dato luogo all'as- soluzione del NA dai reati contestatigli, non valutando che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della con- dizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisio- logicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragione- vole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministra- zione resistente che vanno liquidate per l'importo di euro mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non- ché alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso in Roma il 10 novembre 2022.