CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2023, n. 46229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46229 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità. uditi i difensori Avvocato FARIELLO ESPOSITO GIOVANNI in difesa di CH VI e Avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO in difesa di NI SS e CALA' VI, i quali si riportano alle memorie depositate, insistendo per l'inammissibilità dell'istanza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46229 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 31 maggio 2023, nell'ambito della valutazione delle questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen., ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale con riferimento ai reati per i quali ritiene di essere incompetente. Ha evidenziato a riguardo che l'eccezione era stata sollevata dalle difese nel corso dell'udienza preliminare e reiterata prima dell'apertura del dibattimento;
che erroneamente le difese avevano ancorato la competenza al reato associativo di tipo mafioso contestato al capo 1), senza considerare il più grave reato sub 10) di estorsione, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., con diverse possibili soluzioni a seconda dell'individuazione della data di commissione di tale delitto e del rapporto con le imputazione di cui ai capi da 1) a 9) (competenza esclusiva del Tribunale di Benevento, competenza esclusiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competenza ripartita tra i due uffici giudiziari); che era stata altresì contestata al capo 11 "l'associazione (semplice ma aggravata dall'art. 416-bisl cod. pen.) ed i relativi reati scopo", relativi ad appalti della Rete Ferroviaria Italiana, per i quali il Collegio escludeva la sussistenza di connessione qualificata e riteneva che sussistesse a riguardo la competenza del Tribunale di Napoli, in relazione al più grave dei reati scopo (estorsione pluriaggravata sub 14), escludendo quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
che per gli ulteriori reati in contestazione non si poneva alcun problema di competenza sia laddove sussisteva quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia nel caso dei reati di sicura competenza di altri Tribunali;
che la norma recentemente introdotta nell'ordinamento, l'art. 24 bis cod. proc. pen. consentiva di sottoporre le varie questioni alla Corte di Cassazione per un vaglio preventivo che evitasse valutazioni difformi fra i giudici di merito, a fronte di "uno scenario così articolato e complesso", non condividendosi l'indirizzo interpretativo del giudice di legittimità, espresso in fase di prima applicazione della normativa, secondo cui era comunque necessario un vaglio preventivo sulla fondatezza della questione di competenza, con puntuale motivazione sul punto. 2. Con memoria del 22 settembre 2023 la Procura Generale ha esposto le ragioni a base della richiesta di declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale. I difensori di fiducia di VI CH, condividendo le argomentazioni del Procuratore Generale, si sono associati alla richiesta di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come la Corte ha avuto modo di precisare, sin dalle prime applicazioni dell'istituto processuale inserito nel codice di rito dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), se è vero che « la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza" », è pur vero, tuttavia, che « si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza» (in motivazione, sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, Piredda, n.m., richiamata anche da sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, Ruggeri, n.m. nonché sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720). 3. Nel caso di specie, è evidente che non risultano essere state rispettate le condizioni per il rinvio pregiudiziale. Il Tribunale, infatti, si è limitato a richiamare i capi di imputazione e alcuni principi di diritto senza effettuare una compiuta e specifica valutazione della questione di competenza sollevata dalle parti: in particolare, per un verso, non dubitot,della propria competenza territoriale in relazione ad alcuni reati, rispetto ai quali rileva che "nessun problema" si pone ovvero "nulla questio" sul punto (pag.6); per altro, si ritiene incompetente, sulla base di valutazioni che, a suo avviso, si prestano ad incerte conclusioni, posto che sono possibili diverse soluzioni, alcune delle quali porterebbero ad individuare nel Tribunale di Benevento il giudice competente a giudicare, in tutto o in parte, per l'associazione mafiosa sub 1) e i relativi reati scopo (a seconda dell'accertamento del tempus commissi delicti del delitto più grave, individuato in quello sub 10, e dell'identità 2 soggettiva degli autori dei vari reati) e nel Tribunale di Napoli quello competente per l'associazione semplice con i reati scopo ad essa collegati (previa esclusione della connessione teleologica fra le due fattispecie associative). In definitiva, rispetto alla prospettata decisione d'incompetenza, il Tribunale ravvisa la "possibilità concreta che possa esservi una valutazione difforme da parte di altro giudice...situazione questa che comporterebbe la possibilità di riproporre la questione in appello e vanificare il giudizio di primo grado" (pag. 8); rinvia, quindi, gli atti alla Corte di Cassazione perché (eventualmente) avalli la valutazione d'incompetenza sì da renderla non impugnabile nel successivo grado di giudizio. 4. La funzione della corte regolatrice, come evidenziato, non è quella di corroborare in via preventiva la decisione del giudice di merito, rimessa al suo esclusivo apprezzamento, in ordine all'eccezione d'incompetenza ritualmente e tempestivamente sollevata dalle parti, qualora ritenga di doverla accogliere, essendo in tal caso tenuto a pronunciare sentenza, soggetta ai rimedi impugnatori previsti dal codice di rito. Diversamente argomentando, non solo si attribuirebbe alla Corte una funzione tutoria estranea alla logica del sistema ma si altererebbe il regime specificamente previsto per l'impugnazione (artt. 24, 28 e segg. cod. proc. pen.), vanificando peraltro la portata innovativa dell'art. 24-bis tesa ad evitare la caducazione di un'attività processuale svolta dal giudice che, dichiaratosi competente, si accerti poi essere privo di cognizione ratione loci. 4.1. Tale interpretazione della norma è ben presente al tribunale remittente che cita a riguarda un significativo precedente della Corte di cassazione, dal quale dichiara di dissentire, senza addurre tuttavia argomentazioni persuasive, pervenendo ad una giustificazione della rimessione sulla base della mera complessità dell'eccezione sollevata, della sua possibilità di ingenerare valutazioni difformi e di portare ad un conflitto, e per tale ragione "stimolando una pronunzia che metta un punto fermo sulla questione di competenza" (pag.8): in relazione - è opportuno ribadirlo - non già ai reati per i quali ritiene con certezza sussistere la propria competenza (con argomentazioni, in realtà condivisibili circa i criteri di individuazione del reato più grave, a confutazione della tesi difensiva tesa a radicare la competenza sul delitto associativo di cui al capo 1) ma a quelli per i quali sarebbe intenzionato a declinarla, senza dar corso ad una fase dibattimentale che, altrimenti, potrebbe rivelarsi inutile. 5. Si segnala che da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l'interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, il 3 giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione - come nel caso di specie - della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento (sez. 3, n. 41595 del 07/07/2023, Tribunale di La Spezia rimett., n.m.). 4. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non risulta pertanto ammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma il 17/10/2023 Il Consigliere estensore La Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità. uditi i difensori Avvocato FARIELLO ESPOSITO GIOVANNI in difesa di CH VI e Avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO in difesa di NI SS e CALA' VI, i quali si riportano alle memorie depositate, insistendo per l'inammissibilità dell'istanza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46229 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 31 maggio 2023, nell'ambito della valutazione delle questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen., ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale con riferimento ai reati per i quali ritiene di essere incompetente. Ha evidenziato a riguardo che l'eccezione era stata sollevata dalle difese nel corso dell'udienza preliminare e reiterata prima dell'apertura del dibattimento;
che erroneamente le difese avevano ancorato la competenza al reato associativo di tipo mafioso contestato al capo 1), senza considerare il più grave reato sub 10) di estorsione, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., con diverse possibili soluzioni a seconda dell'individuazione della data di commissione di tale delitto e del rapporto con le imputazione di cui ai capi da 1) a 9) (competenza esclusiva del Tribunale di Benevento, competenza esclusiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competenza ripartita tra i due uffici giudiziari); che era stata altresì contestata al capo 11 "l'associazione (semplice ma aggravata dall'art. 416-bisl cod. pen.) ed i relativi reati scopo", relativi ad appalti della Rete Ferroviaria Italiana, per i quali il Collegio escludeva la sussistenza di connessione qualificata e riteneva che sussistesse a riguardo la competenza del Tribunale di Napoli, in relazione al più grave dei reati scopo (estorsione pluriaggravata sub 14), escludendo quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
che per gli ulteriori reati in contestazione non si poneva alcun problema di competenza sia laddove sussisteva quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia nel caso dei reati di sicura competenza di altri Tribunali;
che la norma recentemente introdotta nell'ordinamento, l'art. 24 bis cod. proc. pen. consentiva di sottoporre le varie questioni alla Corte di Cassazione per un vaglio preventivo che evitasse valutazioni difformi fra i giudici di merito, a fronte di "uno scenario così articolato e complesso", non condividendosi l'indirizzo interpretativo del giudice di legittimità, espresso in fase di prima applicazione della normativa, secondo cui era comunque necessario un vaglio preventivo sulla fondatezza della questione di competenza, con puntuale motivazione sul punto. 2. Con memoria del 22 settembre 2023 la Procura Generale ha esposto le ragioni a base della richiesta di declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale. I difensori di fiducia di VI CH, condividendo le argomentazioni del Procuratore Generale, si sono associati alla richiesta di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come la Corte ha avuto modo di precisare, sin dalle prime applicazioni dell'istituto processuale inserito nel codice di rito dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), se è vero che « la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza" », è pur vero, tuttavia, che « si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza» (in motivazione, sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, Piredda, n.m., richiamata anche da sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, Ruggeri, n.m. nonché sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720). 3. Nel caso di specie, è evidente che non risultano essere state rispettate le condizioni per il rinvio pregiudiziale. Il Tribunale, infatti, si è limitato a richiamare i capi di imputazione e alcuni principi di diritto senza effettuare una compiuta e specifica valutazione della questione di competenza sollevata dalle parti: in particolare, per un verso, non dubitot,della propria competenza territoriale in relazione ad alcuni reati, rispetto ai quali rileva che "nessun problema" si pone ovvero "nulla questio" sul punto (pag.6); per altro, si ritiene incompetente, sulla base di valutazioni che, a suo avviso, si prestano ad incerte conclusioni, posto che sono possibili diverse soluzioni, alcune delle quali porterebbero ad individuare nel Tribunale di Benevento il giudice competente a giudicare, in tutto o in parte, per l'associazione mafiosa sub 1) e i relativi reati scopo (a seconda dell'accertamento del tempus commissi delicti del delitto più grave, individuato in quello sub 10, e dell'identità 2 soggettiva degli autori dei vari reati) e nel Tribunale di Napoli quello competente per l'associazione semplice con i reati scopo ad essa collegati (previa esclusione della connessione teleologica fra le due fattispecie associative). In definitiva, rispetto alla prospettata decisione d'incompetenza, il Tribunale ravvisa la "possibilità concreta che possa esservi una valutazione difforme da parte di altro giudice...situazione questa che comporterebbe la possibilità di riproporre la questione in appello e vanificare il giudizio di primo grado" (pag. 8); rinvia, quindi, gli atti alla Corte di Cassazione perché (eventualmente) avalli la valutazione d'incompetenza sì da renderla non impugnabile nel successivo grado di giudizio. 4. La funzione della corte regolatrice, come evidenziato, non è quella di corroborare in via preventiva la decisione del giudice di merito, rimessa al suo esclusivo apprezzamento, in ordine all'eccezione d'incompetenza ritualmente e tempestivamente sollevata dalle parti, qualora ritenga di doverla accogliere, essendo in tal caso tenuto a pronunciare sentenza, soggetta ai rimedi impugnatori previsti dal codice di rito. Diversamente argomentando, non solo si attribuirebbe alla Corte una funzione tutoria estranea alla logica del sistema ma si altererebbe il regime specificamente previsto per l'impugnazione (artt. 24, 28 e segg. cod. proc. pen.), vanificando peraltro la portata innovativa dell'art. 24-bis tesa ad evitare la caducazione di un'attività processuale svolta dal giudice che, dichiaratosi competente, si accerti poi essere privo di cognizione ratione loci. 4.1. Tale interpretazione della norma è ben presente al tribunale remittente che cita a riguarda un significativo precedente della Corte di cassazione, dal quale dichiara di dissentire, senza addurre tuttavia argomentazioni persuasive, pervenendo ad una giustificazione della rimessione sulla base della mera complessità dell'eccezione sollevata, della sua possibilità di ingenerare valutazioni difformi e di portare ad un conflitto, e per tale ragione "stimolando una pronunzia che metta un punto fermo sulla questione di competenza" (pag.8): in relazione - è opportuno ribadirlo - non già ai reati per i quali ritiene con certezza sussistere la propria competenza (con argomentazioni, in realtà condivisibili circa i criteri di individuazione del reato più grave, a confutazione della tesi difensiva tesa a radicare la competenza sul delitto associativo di cui al capo 1) ma a quelli per i quali sarebbe intenzionato a declinarla, senza dar corso ad una fase dibattimentale che, altrimenti, potrebbe rivelarsi inutile. 5. Si segnala che da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l'interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, il 3 giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione - come nel caso di specie - della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento (sez. 3, n. 41595 del 07/07/2023, Tribunale di La Spezia rimett., n.m.). 4. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non risulta pertanto ammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma il 17/10/2023 Il Consigliere estensore La Presidente