Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4079
CASS
Sentenza 20 marzo 2003

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Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 102 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un contratto la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare l'eventuale nullità dell'atto stesso in qualsiasi stato e grado del giudizio indipendentemente dall'attività assertiva delle parti (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così ritenuto del tutto legittima la rilevazione officiosa, da parte del giudice di appello, della nullità di un contratto di pegno su titoli - attesane la assoluta indeterminatezza dell'oggetto ed attesa altresì la mancata consegna della "res pignorata" al creditore -, contratto del quale erano, tra le parti, ancora controversi gli effetti, avendo il convenuto nel giudizio di secondo grado reiteratone la richiesta di applicazione).

È nullo per (indeterminatezza e) indeterminabilità dell'oggetto il contratto di pegno su titoli (nella specie, costituito in favore di una banca) che si limiti ad indicare, del tutto genericamente, quale oggetto della garanzia reale, "i titoli ed i valori depositati o che verranno depositati sul conto/deposito a garanzia esistente presso la banca creditrice", così omettendo di indicare non solo gli elementi propri di ciascuno dei "titoli e valori", ma persino la relativa categoria di appartenenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4079
    Data del deposito : 20 marzo 2003

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