Sentenza 30 maggio 2000
Massime • 1
L'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art.633 cod. pen., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'immobile non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità. L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. Quanto all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale.
Commentario • 1
- 1. le problematiche connesseDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2020
Sommario: La genesi – La norma giuridica – Il soggetto attivo del reato – Il bene giuridico protetto – L'elemento oggettivo del reato – L'elemento soggettivo del reato – La consumazione e il tentativo – Le aggravanti – Lo stato di necessità – La particolare tenuità del fatto – La casistica – Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi – I profili procedurali – La competenza – Le condizioni di procedibilità – L'arresto, il fermo, le misure cautelari – Le cause di improcedibilità – Le cause di estinzione del reato – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Perdono giudiziale ed esito positivo della prova – Altre cause di estinzione del reato – Note …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2000, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo Valente Presidente del 30/05/2000
Dott. PE Cosentino Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio Morgigni Consigliere N.546
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REG. GEN.
Dott. Antonio Esposito Consigliere N.6259/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorsi proposti il 22 marzo 1999 dal difensore di RT PA nato a [...] l'11 maggio 1971 il [...] dal difensore di EI ES nato a [...] il [...] - ed il 13 aprile 1999 dal difensore di TT NI - nato a [...] il [...], di BB OB - nato a [...] il [...] -, di VI PE - nato a [...] il [...] di VInte IA - nato a [...] l'[...] -, di GI OR - nato a [...] il [...] - e di CI PA - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 171/99, che, su impugnazione degli imputati ha parzialmente riformato la sentenza resa il 21 marzo 1995 nei confronti del EI, del TT, del BB, del VI, del VInte, del GI ed ha dichiarato inammissibile l'appello del RT.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata:
OSSERVA
Il Pretore di Pescara con sentenza del 21 marzo 1995 dichiarava PA RT, ES EI, NI TT, OB BB, IA VInte, OR GI e PA CI colpevoli del delitto di cui agli artt. 119 e 633, 2^ co., c.p., per avere in concorso tra loro il 25 agosto 1991 invaso, al fine di occuparlo, l'edificio ex stabilimento Aurum, di proprietà dell'Università degli studi di "G. D'Annunzio" di Pescara, e li condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione e L. 200.000 di multa ciascuno. La decisione veniva impugnata dai difensori degli imputati e la Corte di Appello dell'Aquila con sentenza del 10 febbraio 1999 dichiarava inammissibile il gravame proposto nell'interesse del RT e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, c.p., equivalente all'aggravante, rideterminava la pena inflitta a ciascuno in L. 200.000 di multa.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Con due primi motivi, in parte comuni ed in parte estensibili, il EI, il TT, il BB, il VInte, il GI ed il CI hanno denunciato la nullità della sentenza impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 633, c.p., e la manifesta illogicità della motivazione, atteso che, da un lato, ai fini dell'ipotizzabilità dell'elemento materiale del delitto di invasione di edifici occorrerebbe che all'introduzione nell'immobile sia seguita da una permanenza di durata apprezzabile e, dall'altro, il requisito dell'arbitrarietà dell'azione non sarebbe riscontrabile nel mero ingresso in un edificio.
Omessa od insufficiente sarebbe, inoltre, la motivazione della decisione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la ravvisabilità del reato, giacché non essendo nessuno degli occupanti iscritto all'università proprietaria dell'edificio i motivi dell'occupazione non avevano alcuna attinenza con il funzionamento o la gestione dell'istituzione, ma erano costituiti dall'intento di sensibilizzare la popolazione sull'esigenza di difendere gli spazi autogestiti dalla comunità giovanile e crearne di nuovi.
I motivi sono infondati.
L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 633, c.p., non è l'occupazione, ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè, 1Introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'immobile non deve essere momentanea, non è peraltro richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità (cfr.:
Cass. pen. sez. II, 10 marzo 1964, Provenzano;
sez. V, 9 ottobre 1970, Forena;
cass. sez. II, 28 ottobre 1976, Toniolo.) L'arbitrarietà della condotta, inoltre, è, ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. L'elemento psicologico del reato, infine, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne altrimenti profitto non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale, quali quelli che nel caso di specie hanno comportato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1, c.p.. Non è ravvisabile conseguentemente alcuna erronea applicazione del precetto penale o vizio di motivazione da parte della corte d'appello, che nella ricostruzione dell'episodio ha sottolineato la consapevolezza da parte degli imputati dell'assenza di qualsiasi consenso all'invasione da parte dell'ente proprietario dell'immobile, anche se il fabbricato era apparentemente abbandonato, ed escluso il loro intento di intrattenersi solo momentaneamente in esso, giacché l'occupazione, asseritamente di circa venti ore, si era protratta sino a quando la polizia era riuscita a sloggiarli con l'uso della forza, dopo che si erano barricati all'interno e si erano opposti all'esecuzione del rilascio chiudendo i cancelli con lucchetti ed effettuando lanci di bottiglie.
Con un ulteriore motivo comune gli stessi ricorrenti hanno eccepito l'estinzione del reato successivamente alla decisione di secondo grado per essere decorso dalla commissione del fatto il termine di prescrizione del reato.
L'eccezione va condivisa.
Il delitto ascritto agli imputati risulta accertato il 25 agosto 1991 e, anche riferendo tale data al momento dell'invasione e tenendo conto della durata di venti ore dell'occupazione, risulta maturato il tempo massimo di sette anni e sei mesi stabilito dal combinato disposto degli artt. 157, n. 4, e 160, u.c., per l'estinzione del reato.
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio con assorbimento degli altri motivi di ricorso, con i quali il EI ha lamentato l'omessa pronuncia sulla sua richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena ed il VInte, benché sia stato dichiarato inammissibile unicamente uno dei due gravami proposti nel suo interesse, ha dedotto la violazione dell'art. 587, c.p.p., per l'omessa estensione in suo favore degli effetti dei gravami proposti dai coimputati.
Il ricorrente RT ha lamentato l'erronea dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso la decisione di primo grado, posto che, essendogli stato notificato l'avviso di deposito con l'estratto contumaciale mediante deposito presso la casa comunale ed affissione il 10 maggio 1995, doveva essere ritenuta avvenuta entro il trentesimo giorno la proposizione del gravame in data 9 giugno 1995.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il RT il 29 dicembre 1993 aveva eletto domicilio presso i suoi difensori avv. Franco Sabatini e Dr. PA Della Rovere e presso lo studio di questi ultimi ritualmente, quindi, era stato notificato in data 4 maggio 1995 l'avviso di deposito della sentenza con l'estratto contumaciale e nessun rilievo sull'avvenuta decorrenza del termine d'impugnazione il 9 giugno 1995 poteva conseguentemente avere la circostanza che successivamente lo stesso atto fosse stato notificato anche personalmente all'imputato.
Non è, consentito, infine, nei confronti dell'imputato alcun effetto estintivo della prescrizione maturata successivamente alla decisione di secondo grado, posto che lo stesso risulta precluso dal giudicato formatosi per non avere egli tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado e la sua carenza di legittimazione ad introdursi nel giudizio di legittimità (cfr.: Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 1994).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del CI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti degli altri ricorrenti perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000