Articolo 2801 del Codice civile
Articolo 2754Articolo 2802
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19 aprile 1942
Art. 2801.

(Consegna del documento).

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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