(Consegna del documento).
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
(massima n. 1) In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 c.c., ma non dà luogo, di per sé solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poiché questo sorge solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito. […]
Leggi di più…[…] Costituzione e prelazione Dal dato letterale dell'art. 2801 c.c risulta che il titolo del pegno di crediti può essere costituito da un documento che il debitore è obbligato a consegnare al creditore. […]
Leggi di più…[…] Con riguardo alla moneta elettronica, invece, la costituzione del pegno dovrebbe seguire le regole generali dettate in materia di pegno dei crediti ordinari[96], che si perfeziona con la notifica, anche verbale, al terzo debitore (emittente) ovvero con l'accettazione dello stesso mediante scrittura di data certa[97]; la consegna da parte del costituente al creditore pignoratizio del documento probatorio del credito, rappresentato dal supporto materiale (card-based money) o immateriale (software-based money), pure prevista come obbligatoria dall'art. 2801 c.c., può essere ritenuta non necessaria a tali fini[98], anche nel caso di pegno di moneta elettronica. […]
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