Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2801.
(Consegna del documento).
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
(Consegna del documento).
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
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- 1. Art. 2801 c.c., Consegna del documentoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 23 novembre 2024 · 303.34903
video suggerito 17:00 Art. 2801 c.c., Consegna del documento L'articolo 2801 del Codice Civile dispone in ordine alla "Consegna del documento". […] A cura di Virginia Sacco Dottoressa in Giurisprudenza L'art. 2801 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, […] sezione 3, sentenza 12 giugno 2006, n. 13551 "In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non dà luogo, di per sè solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2006, n. 13551Provvedimento: […] In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la costituzione del pegno di crediti avviene attraverso la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva, la quale assicura al Creditore il diritto di prelazione sul credito. Il mero scambio dei consensi, infatti, produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non da luogo, di per sè solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito Cass. 24 giugno 1995, n. 7158.Leggi di più...
- stipulazione·
- necessità·
- esclusione·
- scambio di consensi·
- sufficienza·
- fondamento·
- notificazione al terzo debitore·
- differenze con la costituzione della cessione del credito·
- pegno·
- responsabilità patrimoniale·
- di crediti·
- cause di prelazione