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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI GIANLUIGI, Presidente e Relatore COLTRO MASSIMO, Giudice FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 5 - Sede Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente dà atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 54720,00 ma deduce che la somma pagata al consumatore finale era di € 63.733,60, comprensiva di € 9.013,60 a titolo di interessi: chiede quindi la condanna del convenuto al pagamento della differenza ed inoltre chiede la corresponsione degli interessi dalla domanda di rimborso, e degli interessi super legali dalla notifica del ricorso. Parte resistente ritiene non dovuti gli interessi corrisposti al consumatore finale né dovuti gli interessi super legali e chiede la compensazione delle spese di lite per la soccombenza parziale.
FATTO E DIRITTO
- rilevato che, la controversia attiene alla nota questione della domanda di rimborso di quanto versato a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica nel periodo compreso tra aprile
2010 e dicembre 2011, sulla base di una normativa poi ritenuta contraria al diritto unionale, disapplicata dalla Corte di cassazione e da ultimo dichiarata illegittima da Corte costituzionale n.
43/2025.
Costituendosi in giudizio, la convenuta Agenzia delle Dogane ha documentalmente provato che, dopo la proposizione del ricorso del fornitore che aveva richiesto il rimborso di quanto era stato condannato giurisdizionalmente a versare al consumatore finale, nel corso della presente causa ha provveduto ad annullare in autotutela il diniego tacito di rimborso impugnato dal contribuente ed a disporre il rimborso della (sola) somma di € 54.720, rispetto a quella domandata di € 63.733,60.
In particolare, assume l'Agenzia delle Dogane che l'importo di € 63.733,6 che i ricorrenti sono stati giurisdizionalmente condannati a pagare al cliente finale, è composto per € 54.720 dalla quota capitale e per € 9.013,6 dagli interessi maturati dalla ricezione del pagamento inizialmente effettuato dal cliente finale;
e che l'onere restitutorio dell'Agenzia riguarderebbe solo la quota capitale. I ricorrenti, preso atto della disposizione di pagamento di € 54.720, insistono per il pagamento del residuo di € 9.013,6, anch'esso versato al cliente finale a seguito di provvedimento giurisdizionale di condanna;
nonché per il pagamento degli ulteriori interessi decorrenti dalla domanda di rimborso e dagli interessi cd. superlegali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giurisdizionale;
- ritenuto che, la domanda dei ricorrenti va integralmente accolta.
Invero, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 TUA, “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Nel caso che qui occupa, risulta per tabulas che il Tribunale di Milano ha condannato le ricorrenti a restituire al cliente finale l'importo di € 63.733,6 (conteggiando ovviamente anche gli interessi maturati dalla ricezione del pagamento effettuato dal cliente finale), ed è quindi tale somma, cioè quella effettivamente versata al cliente finale a seguito di condanna giurisdizionale, che ai sensi dell'articolo 14 TUA le ricorrenti possono ripetere dalle Dogane.
Consegue che, tenuto conto della già avvenuta disposizione del rimborso per € 54.720, la convenuta deve essere condanna a pagare la residua somma di € 9.013,6.
Inoltre, stante l'inequivoco dato normativo e come da domanda, sull'intera somma dovuta, id est
63.733,6, vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dal 27/3/2024, data in cui è stato chiesto il rimborso ante causam;
e gli interessi superlegali ex 1284 comma 4 dal 12/9/2024, data di proposizione della domanda giurisdizionale;
- osservato che, non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 15 D.Lgs. n.
546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n.
147/2022, sono quindi poste a carico del soccombente Ufficio convenuto ed a favore dei vittoriosi contribuenti ricorrenti, in solido tra loro, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova sez. I
- tenuto conto del già avvenuto pagamento di € 54.720, condanna Agenzia delle Dogane a pagare a
Ricorrente_1. ed Ricorrente_2, in solido tra loro, altresì € 9.013,6;
- condanna Agenzia delle Dogane a pagare a Ricorrente_1. ed Ricorrente_2 , in solido tra loro, gli interessi legali dal 27/3/2024 al 11/9/2024 sulla somma di € 63.733,6, nonché sulla medesima somma gli interessi superlegali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 12/9/2024 al saldo;
Ricorrente_1 Ricorrente_2- condanna Agenzia delle Dogane a rifondere a . ed , in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Mantova, 16/2/2026
Il Presidente rel. est.
GI MO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI GIANLUIGI, Presidente e Relatore COLTRO MASSIMO, Giudice FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 5 - Sede Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente dà atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 54720,00 ma deduce che la somma pagata al consumatore finale era di € 63.733,60, comprensiva di € 9.013,60 a titolo di interessi: chiede quindi la condanna del convenuto al pagamento della differenza ed inoltre chiede la corresponsione degli interessi dalla domanda di rimborso, e degli interessi super legali dalla notifica del ricorso. Parte resistente ritiene non dovuti gli interessi corrisposti al consumatore finale né dovuti gli interessi super legali e chiede la compensazione delle spese di lite per la soccombenza parziale.
FATTO E DIRITTO
- rilevato che, la controversia attiene alla nota questione della domanda di rimborso di quanto versato a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica nel periodo compreso tra aprile
2010 e dicembre 2011, sulla base di una normativa poi ritenuta contraria al diritto unionale, disapplicata dalla Corte di cassazione e da ultimo dichiarata illegittima da Corte costituzionale n.
43/2025.
Costituendosi in giudizio, la convenuta Agenzia delle Dogane ha documentalmente provato che, dopo la proposizione del ricorso del fornitore che aveva richiesto il rimborso di quanto era stato condannato giurisdizionalmente a versare al consumatore finale, nel corso della presente causa ha provveduto ad annullare in autotutela il diniego tacito di rimborso impugnato dal contribuente ed a disporre il rimborso della (sola) somma di € 54.720, rispetto a quella domandata di € 63.733,60.
In particolare, assume l'Agenzia delle Dogane che l'importo di € 63.733,6 che i ricorrenti sono stati giurisdizionalmente condannati a pagare al cliente finale, è composto per € 54.720 dalla quota capitale e per € 9.013,6 dagli interessi maturati dalla ricezione del pagamento inizialmente effettuato dal cliente finale;
e che l'onere restitutorio dell'Agenzia riguarderebbe solo la quota capitale. I ricorrenti, preso atto della disposizione di pagamento di € 54.720, insistono per il pagamento del residuo di € 9.013,6, anch'esso versato al cliente finale a seguito di provvedimento giurisdizionale di condanna;
nonché per il pagamento degli ulteriori interessi decorrenti dalla domanda di rimborso e dagli interessi cd. superlegali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giurisdizionale;
- ritenuto che, la domanda dei ricorrenti va integralmente accolta.
Invero, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 TUA, “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Nel caso che qui occupa, risulta per tabulas che il Tribunale di Milano ha condannato le ricorrenti a restituire al cliente finale l'importo di € 63.733,6 (conteggiando ovviamente anche gli interessi maturati dalla ricezione del pagamento effettuato dal cliente finale), ed è quindi tale somma, cioè quella effettivamente versata al cliente finale a seguito di condanna giurisdizionale, che ai sensi dell'articolo 14 TUA le ricorrenti possono ripetere dalle Dogane.
Consegue che, tenuto conto della già avvenuta disposizione del rimborso per € 54.720, la convenuta deve essere condanna a pagare la residua somma di € 9.013,6.
Inoltre, stante l'inequivoco dato normativo e come da domanda, sull'intera somma dovuta, id est
63.733,6, vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dal 27/3/2024, data in cui è stato chiesto il rimborso ante causam;
e gli interessi superlegali ex 1284 comma 4 dal 12/9/2024, data di proposizione della domanda giurisdizionale;
- osservato che, non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 15 D.Lgs. n.
546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n.
147/2022, sono quindi poste a carico del soccombente Ufficio convenuto ed a favore dei vittoriosi contribuenti ricorrenti, in solido tra loro, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova sez. I
- tenuto conto del già avvenuto pagamento di € 54.720, condanna Agenzia delle Dogane a pagare a
Ricorrente_1. ed Ricorrente_2, in solido tra loro, altresì € 9.013,6;
- condanna Agenzia delle Dogane a pagare a Ricorrente_1. ed Ricorrente_2 , in solido tra loro, gli interessi legali dal 27/3/2024 al 11/9/2024 sulla somma di € 63.733,6, nonché sulla medesima somma gli interessi superlegali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 12/9/2024 al saldo;
Ricorrente_1 Ricorrente_2- condanna Agenzia delle Dogane a rifondere a . ed , in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Mantova, 16/2/2026
Il Presidente rel. est.
GI MO