Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 comma 4 TUA, la somma effettivamente versata al cliente finale a seguito di condanna giurisdizionale, comprensiva degli interessi, è ripetibile dall'Agenzia delle Dogane. Pertanto, la differenza di € 9.013,60 deve essere rimborsata.

  • Accolto
    Interessi legali e super legali

    La Corte ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma dovuta dal 27/3/2024 (data della domanda di rimborso ante causam) e gli interessi super legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 12/9/2024 (data di proposizione della domanda giurisdizionale).

  • Rigettato
    Soccombenza parziale

    La Corte ha posto le spese di lite a carico del soccombente Ufficio convenuto, in applicazione dei principi generali in tema di spese processuali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova
    Numero : 35
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo