Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
Costituisce atto pubblico fidefaciente il verbale attestante l'esito della prova per il conseguimento della patente di guida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2015, n. 23989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23989 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 17/02/2015
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 636
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 53622/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EP N. IL 08/04/1954;
BO IO N. IL 14/10/1939;
ER CO N. IL 06/01/1940;
avverso la sentenza n. 873/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 15/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito altresì l'avv. Falcinelli F., che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine per la prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 14/02/2011, il Tribunale di Perugia - dichiarati estinti per prescrizione i reati di corruzione ascritti agli imputati - dichiarava AT US, BO IO e CE AN colpevoli dei reati di cui all'art. 479, in relazione all'art. 476 c.p., commi 1 e 2 ad essi ascritti per avere falsamente attestato nei verbali di esame e nei fascicoli dei candidati al conseguimento di patenti di guida presentati dalle autoscuole Vigilanzi e Consorzio Europa il possesso da parte di costoro delle cognizioni in tema di circolazione dei veicoli sufficienti al superamento della prova teorica.
Con sentenza deliberata in data 15/05/2013, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati di falsità ideologica commessi fino al 02/01/2000 per essere gli stessi estinti per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado e rideterminando la pena irrogata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Perugia, nonché avverso l'ordinanza in data 18/01/2013, ha proposto ricorso per cassazione AT US, attraverso il difensore avv. F. Falcinelli, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Inosservanza dell'art. 601 c.p.p., comma 3, artt. 178, 179, 420 ter e 420 quater c.p.p., art. 6 Cedu. La notifica al AT del decreto di citazione per l'udienza di appello del 18/01/2013 è stata effettuata con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8, e, dunque, mediante affissione dell'avviso di deposito nell'abitazione e successiva comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito presso la Casa comunale di Perugia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: l'ordinanza del 18/01/2013 ha erroneamente rigettato l'eccezione difensiva in quanto il procedimento notificatorio si concludeva -tenuto conto del termine di "giacenza" di dieci giorni dalla predetta comunicazione - in data 30/12/2012, così risultando il termine di comparizione pari a soli 19 giorni.
2.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 479, in relazione all'art. 476 c.p., comma 1, Il verbale di esame in questione presenta una parte descrittiva o narrativa e una parte dispositiva contenente la valutazione di idoneità o inidoneità, espressione di un giudizio discrezionale e di una manifestazione di volontà, oggettivamente non falsificabile, anche se espressione di una volontà "viziata". Nella valutazione dei giudici di merito, erroneamente gli elementi costitutivi del reato di corruzione - dichiarato estinto per prescrizione in primo grado - sono stati ritenuti costitutivi anche del delitto di cui all'art. 479 c.p.: erroneamente si è ritenuto che il presunto compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio - le modalità "semplificate", su nozioni elementari, di svolgimento dell'esame orale per il conseguimento delle patenti di categoria C o superiori - abbia integrato il delitto di cui all'art. 479 c.p. (il giudizio di idoneità - dei candidati espresso dall'esaminatore), L'adozione di uno specifico materiale didattico non costituisce presupposto indefettibile al fine di conseguire l'abilitazione, mentre la maggiore o minore complessità delle domande non è elemento idoneo ad integrare la falsità ideologica.
2.3. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione. Impropriamente la sentenza impugnata ha desunto dal modus operandi dei Vigilanzi l'esistenza di un illecito dei predetti titolari delle autoscuole con il AT (rapporto in nessun modo provato), ricollegando l'apparente sinteticità del programma di studio (condensato nelle c.d. dispense) all'insufficiente preparazione teorica degli esaminandi, laddove privi di pregio indiziario sono gli elementi tratti dalle percentuali statistiche dei candidati promossi presso le citate autoscuole, il luogo di residenza degli iscritti (a volte provenienti da città distanti rispetto alle sedi delle autoscuole), i precedenti insuccessi di alcuni candidati.
2.4. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 479, in relazione all'art. 476 c.p., comma 2, vizi di motivazione. Erroneamente i giudici di merito hanno attribuito valenza fidefacente al verbale di esame, in assenza dell'indicazione di qualsiasi disposizione normativa o regolamentare che attribuisca ai verbali stessi particolare efficienza probatoria.
2.5.. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 69, 132 e 133 c.p. e vizi di motivazione. Nel definire il severo trattamento sanzionatorio è stata pretermessa la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ed è stata negata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nonostante la modestia del fatto contestato.
2.6. Sopravvenuta prescrizione (parziale) del reato ascritto al ricorrente. Fermo restando il disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, il decorso del tempo successivo alla lettura del dispositivo ha determinato la maturazione di un ulteriore segmento di prescrizione.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Perugia, hanno proposto ricorso per cassazione BO IO e CE AN, attraverso il difensore avv. F. Falcinelli, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il primo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 479, in relazione all'art. 476 c.p., comma 1, e vizi di motivazione. BO e CE sono chiamati a rispondere di falso ideologico in relazione a due condotte, ossia, da un lato, alla concordata compilazione, in luogo del candidato della scheda-quiz per il conseguimento delle patente di guida A) e B) e, dall'altro, nei casi di esame solo orale, alla sottoposizione ad alcuni candidati presentati, all'esame dalle Autoscuole Vigilanzi di una serie ridotta di domande concernenti pochi argomenti. Quanto alla prima condotta, la pronuncia di condanna è basata sulla consulenza grafologica avente ad oggetto la redazione delle schede-quiz, consulenza rispetto alla quale la Corte di appello ha omesso la disamina degli specifici motivi di impugnazione denuncianti l'evanescenza dei parametri valutativi valorizzati dal consulente.
Quanto alla seconda condotta e agli ulteriori motivi, le doglianze presentano contenuto argomentativo analogo a quello enunciato a proposito dei corrispondenti motivi di ricorso proposti nell'interesse di AT US (supra, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo del ricorso proposto da AT US è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si, avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Sez. 3, n. 42160 del 09/07/2013 - dep. 14/10/2013, Rosini, Rv. 256677; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 27151 del 18/06/2010 - dep. 13/07/2010, Gratani, Rv. 248250), raccomandata che, nel caso di specie, che risulta ricevuta a mani della madre convivente dell'imputato il 20/12/2012, sicché non sussiste la dedotta violazione del termine per comparire. In ogni caso, nel caso di specie, all'udienza del 18/01/2013 il procedimento fu rinviato preliminarmente all'udienza del 15/05/2013, sicché nessuna nullità si sarebbe comunque perfezionata (Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014 - dep. 18/12/2014, Chines, Rv. 261630).
3. Le doglianze relative alla configurabilità del falso in relazione agli esami orali e scritti (secondo motivo del ricorso AT;
parte del primo motivo del ricorso BO e CE) sono manifestamente infondate.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche nell'atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il - compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995 -dep. 24/02/1995, P.G. e Proietti ed altri, Rv. 200117): in questa prospettiva, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007 - dep. 24/09/2007, Scelsi e altro, Rv. 236867).
I giudici di merito hanno fatto buon governo di questi principi, individuando l'oggetto delle attestazioni ideologicamente false poste in essere dagli imputati nell'accertamento della sussistenza, in capo ai candidati, dei presupposti indefettibili del giudizio di idoneità finale al conseguimento delle varie tipologie di patenti stabiliti dal Codice della strada e dalle altre fonti normative indicate:
sussistenza, questa, motivatamente esclusa dai giudici di merito che, quanto agli esami per il conseguimento delle patenti A e B, hanno evidenziato come la condotta degli imputati abbia fatto sì che i candidati fossero addirittura "esentati" dalla compilazione della scheda quiz e, quanto al conseguimento delle patenti di livello superiore, hanno rimarcato come l'esame orale riguardasse solo un compendio di otto pagine di nozioni del tutto elementari e fosse condotto con modalità tali da essere definite dalla Corte di merito come articolato con la proposizione di sole "non domande". Sotto questo profilo non colgono nel segno i rilievi dei ricorrenti circa l'inidoneità delle domande, più o meno complesse, o le modalità "semplificate" dell'esame ad integrare il reato contestato:
ciò che viene in rilievo nel percorso argomentativo dei giudici di merito, infatti, non è l'esercizio della discrezionalità del singolo esaminatore nella conduzione dell'esame orale, ma la preordinazione di uno svolgimento dello stesso sulla base di "non domande", nel senso indicato, così come, per il conseguimento delle patenti A e B, la mancata compilazione delle schede quiz da parte dei candidati, l'uno e l'altra idonei a rendere ragione di quella immutatio veri quanto alla verifica della sussistenza dei presupposti indispensabili per il superamento degli esami di abilitazione ritenuta dal giudici di merito sulla base di una motivazione incensurabile.
4. Le doglianze articolate dai ricorrenti in ordine alla prova dei falsi contestati (terzo motivo del ricorso AT;
parte del primo motivo del ricorso BO e CE) sono, sotto diversi profili, inammissibili.
4.1. Quanto alle censure proposte dai ricorrenti BO e CE in ordine alla consulenza grafica, la Corte di appello ha esaminato i rilievi difensivi circa l'inidoneità degli elementi raccolti a ricollegare agli imputati la asserita compilazione delle schede-quiz e l'incertezza dei parametri valutativi utilizzati dal consulente, collocando, peraltro, il dato probatorio offerto dalla consulenza stessa nel più ampio quadro offerto da una pluralità di convergenti elementi indiziari. Sotto il primo profilo, la Corte di appello ha osservato che la consulenza ha consentito di accertare che un gruppo di schede presenta una compilazione omogenea e che detta omogeneità è costante a seconda dell'esaminatore presente alla sessione di esami, nel senso che ogni volta che uno degli imputati ha presenziato alla sessione si rinviene, per talune schede (tutte caratterizzate dalla presenza di un numero di risposte esatte sufficienti al superamento dell'esame), l'identica tipologia di segno di risposta alle domande: la motivazione della sentenza impugnata rende ragione, in termini aderenti al dato probatorio e privi di cadute di conseguenzialità logica, della valenza indiziaria attribuita alla consulenza. Valenza considerata alla luce di un più ampio compendio probatorio apprezzato dai giudici di merito: la Corte di merito, infatti, ha valorizzato, per un verso, la testimonianza dalla quale si evince che, diversamente da tutti gli altri esaminatori e in contrasto con il carattere pubblico dell'esame per l'abilitazione alla guida, gli imputati eseguivano le correzioni dei quiz a porte chiuse e, per altro verso, le testimonianze di numerose candidati che hanno tutti concordemente riferito come in sede di esame fosse stato detto di lasciare la scheda in bianco. I ricorrenti si limitano a ribadire la censura, del tutto generica, incentrata sulla prospettata incertezza dei parametri valutativi su cui si basa la consulenza, censura che, oltre ad afferire a profili di merito, omette di considerare il più ampio quadro indiziario nel quale la Corte di merito, in una prospettiva non atomistica e parcellizzata, ha collocato l'esame della consulenza stessa: le doglianze, pertanto, sono inammissibili.
4.2. La medesima conclusione si impone quanto alle ulteriori doglianze (comuni anche al terzo motivo ricorso AT). Al riguardo, il nucleo essenziale del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito è costituito, in primo luogo, dall'acquisizione di 230 fascicoli di candidati al conseguimento della patente sui quali era apposta una "sigla" (corrispondente ai nomi dei titolari delle autoscuole in questione) e dalla circostanza che, come riferito da molteplici testimonianze, quando sul fascicolo del candidato era apposta la "sigla", il candidato stesso "doveva" superare l'esame: tutti i candidati il cui fascicolo era contrassegnato dalla "sigla" indicata erano stati esaminati, con esito favorevole, dai tre imputati (oltre che da un quarto, giudicato separatamente). Nè in senso contrario, osserva ancora la sentenza impugnata, può argomentarsi richiamando l'assegnazione dei vari esaminatori alle autoscuole sulla base di un programma informatico fornito dalla sede centrale della Motorizzazione civile e improntato a un criterio di turnazione degli stessi esaminatori: infatti, come riferito da molti testi, al momento dell'esame alcuni candidati furono allontanati e venne loro chiesto di non presentarsi ovvero furono spostati da una sede all'altra, meccanismo, questo, teso a superare la programmazione disposta dalla Motorizzazione civile così da sottoporre i candidati che "dovevano" superare l'esame solo all'esaminatore "giusto". D'altra parte, oltre agli elementi relativi agli esami attraverso i quiz già richiamati, la Corte di appello, con riferimento agli esami svolti attraverso la prova orale, ha valorizzato lo svolgimento della medesima prova sulla base del "compendio" di otto pagine e, quindi, delle "non domande" già richiamate. In questo quadro vanno collocati, nell'iter argomentativo dei giudici di merito, gli ulteriori elementi - volti, nell'economia delle valutazioni offerte dalla sentenza impugnata, a confermare la valenza probatoria dei dati costitutivi del nucleo essenziale del compendio probatorio - riferiti alla provenienza geografica dei candidati che "dovevano" superare l'esame (talora distanti anche centinaia di chilometri dalle sedi delle autoscuole Vigilanzi) e alla media altissima dei promossi presso le autoscuole Vigilanzi in uno con la circostanza che alcuni di essi venivano da reiterati insuccessi. Fermo quanto si è già messo in luce in ordine al "compendio" di otto pagine utilizzato come base per gli esami orali, i ricorrenti concentrano i loro rilievi critici su elementi che, pur presi in considerazione dai giudici di merito, non esauriscono il compendio probatorio posto a sostegno della pronuncia di condanna e non ne rappresentano nemmeno il nucleo essenziale;
di conseguenza, le doglianze risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, pertanto, sono inammissibili.
5. Le censure attinenti alla natura fidefacente del verbale di esame (quarto motivo del ricorso AT;
secondo motivo del ricorso BO e CE) sono manifestamente infondate al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla problematica in questione. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta a "quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati che - in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede - presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione" (Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011 - dep. 14/10/2011, Confl., comp. in proc. Targhetti e altri, Rv. 250832): pertanto, non basta a rendere l'atto facente fede "fino a querela di falso" la circostanza che esso provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, ma occorre anche che esso abbia un suo particolare contenuto concernente "l'opera propria del pubblico ufficiale", ovverossia quanto da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 4568 del 24/03/1972, Garbo) o quanto da lui attestato in relazione a constatazioni o accertamenti che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire (Sez. 3, n. 5471 del 17.3.1987, Rapetti, Rv. 175868). Nel solco dell'orientamento in esame, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso del verbale di visita medica per la concessione di una pensione, considerato che alle commissioni mediche sono attribuiti per legge ed in modo esclusivo gli accertamenti sanitari relativi alle menomazioni dell'integrità fisica dei richiedenti il beneficio - che vengono riassunti in verbali aventi forza probante, sia nei rapporti interni della P.A., sia nei riguardi dei terzi (Sez. 5, n. 25570 del 22/03/2013 - dep. 11/06/2013, Sacco, Rv. 257546).
In tale prospettiva, rientra nel genus degli atti pubblici facenti fede fino a querela di falso il verbale attestante l'esito della prova per il conseguimento della patente di guida, verbale nel quale il pubblico ufficiale attesta l'accertamento, in capo al richiedente, dell'idoneità tecnica necessaria per tale conseguimento (art. 121 C.d.S., comma 1) all'esito di una prova di verifica effettuata secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto ministeriale (art. 121 C.d.S., comma 2) da esaminatori individuati sulla base di criteri indicati dalla legge (art. 121 C.d.S., commi 3 ss.). Conclusione, questa, in linea con il principio di diritto, già affermato da questa Corte, in forza del quale costituiscono atti pubblici fidefacenti i verbali in cui vengono indicati, da parte del funzionario dell'ispettorato dei trasporti e della motorizzazione civile, i nominativi delle persone che sostengono l'esame per l'abilitazione alla guida e l'esito della prova (Sez. 5, n. 1259 del 23/11/1979 - dep. 01/02/1980, Fracasso, Rv. 144126). Le censure, pertanto, sono manifestamente infondate.
6. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio (quinto motivo del ricorso AT;
terzo motivo del ricorso BO e CE) sono inammissibili.
- La Corte di merito ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado sulla determinazione della pena e sul giudizio di comparazione tra le circostanze, rimarcando la gravità dei fatti e le modalità complessive dell'azione evocanti una radicale strumentalizzazione da parte degli imputati della propria qualità e funzione capace di sfuggire anche ai sistemi di programmazione introdotti dall'amministrazione di appartenenza al fine di assicurare la legalità dell'operato dei propri funzionari. A fronte dell'articolata motivazione offerta dalla sentenza impugnata le censure articolate dai ricorrenti risultano generiche in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
7. I ricorsi pertanto devono essere dichiarati inammissibili - il che preclude la rilevabilità della prescrizione del reato che sarebbe maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266) - e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015