Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 497 ter cod. pen. prevede due autonomi reati, diversamente sanzionati: al n. 1 l'illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero di oggetti o documenti che ne simulino la funzione; al n. 2, e alternativamente, l'illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetti, ed il loro illecito uso, condotte distinte e diverse da quelle previste dal n. 1, e che, in quanto non comprensive degli elementi costitutivi del reato previsto al n. 1 e di un "quid pluris", non possono configurarsi come ipotesi aggravate di quest'ultimo reato.
Commentario • 1
- 1. Detenzione di segni distintivi contraffatti: configurazione del reato e prova della consapevolezza (Corte appello Napoli - Sesta sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2014, n. 26537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26537 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 12/03/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 747
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 1673/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AS N. IL 27/11/1966;
avverso la sentenza n. 887/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. DI IM ricorre tramite il difensore avverso la sentenza della Corte D'appello di Bologna 23-4-2013, che, confermando quella del Gup del tribunale della stessa sede in data 9-4-2008, lo ha riconosciuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 497 ter, in riferimento all'art. 497 bis c.p., comma 2, per formazione e detenzione illegale di segni distintivi della Guardia di Finanza contraffatti.
2. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del falso grossolano nonostante gli agenti che avevano proceduto al controllo avessero rilevato ictu oculi la falsificazione dei tesserini detenuti dall'imputato - circostanza del tutto trascurata in sentenza, mentre la trasmissione degli stessi alla polizia scientifica era da attribuire all'esigenza di procurarsi valutazioni tecniche (che peraltro avevano avvalorato l'esistenza di anomalie macroscopiche rispetto agli originali) a conferma di quelle empirico - soggettive espresse dagli operanti. Senza contare che la corte territoriale, a sostegno della conclusione dell'idoneità dei tesserini ad ingannare, si era rifatta ad un modello di comportamento - e cioè alla loro esibizione ai privati in modo fuggevole - che non è conforme alle regole di correttezza.
3. Il secondo motivo investe con censure della stessa natura l'applicazione dell'art. 497 ter c.p., n. 2, e art. 497 bis c.p., comma 2, avendo la sentenza ritenuto applicabile l'art. 497 ter c.p.,
benché introdotto con L. n. 49 del 2006, entrata in vigore il 28-2- 2006 (che ha inserito in sede di conversione del D.L. n. 272 del 2005, l'art. 1 ter dopo l'art. 1 di tale D.L.), successivamente alla data di rilascio di uno dei tesserini (25-1-2006). La circostanza, valorizzata dalla corte territoriale, che la condotta di detenzione fosse successiva all'entrata in vigore del decreto legge, era irrilevante perché ciò riguarda la fattispecie base del reato e non quella aggravata per la quale è intervenuta condanna, (che punisce non la mera detenzione, ma la sua fabbricazione, formazione, o detenzione per uso non personale.
4. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto tener conto della data in cui IO aveva concorso alla formazione del documento mediante l'apposizione della sua fotografia, da individuarsi, in mancanza di prova certa, alla data del rilascio del documento stesso.
5. Il ragionamento della corte territoriale per il quale l'operatività delle norme penali introdotte da un decreto legge non è subordinata all'entrata in vigore della legge di conversione, non vale nel caso di specie nel quale la legge di conversione ha introdotto modifiche al decreto legge, in vigore dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.
6. Il ricorrente rilevava da ultimo che la sentenza non aveva tenuto conto che l'ipotesi aggravata del reato è applicabile solo quando la formazione del documento sia destinata ad uso non personale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti sotto specificati.
2. Il primo motivo di doglianza, che addebita alla pronuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del falso grossolano, va disatteso alla stregua del consolidato orientamento di questa corte, in parte richiamato in sentenza, secondo il quale la grossolanità del falso ricorre soltanto quando questo sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, senza che sia necessario far riferimento a particolari cognizioni o competenze specifiche, ne' alla straordinaria diligenza di cui taluni possono essere dotati (Cass. 41108/2011, Rv. 251173; 36647/2008, Rv. 241302).
3. Ciò posto, la circostanza, valorizzata dall'impugnante, che gli agenti i quali avevano proceduto al controllo avessero rilevato de visu la falsificazione dei tesserini detenuti dall'imputato, sicché la trasmissione di essi alla polizia Scientifica era stata dettata soltanto dall'esigenza di ottenere conferma tecnica alla valutazione empirica già formulata dagli operanti, non vale a far ritenere il reato impossibile, da un lato perché la sentenza ha comunque evidenziato come la tipologia della carta dei documenti, i colori della stampa, il logo, i timbri e lo stemma impressi e le modalità stesse di custodia, fossero idonei a conferire agli stessi più che un'apparenza di autenticità, dall'altro per l'ovvia considerazione della particolare competenza dei verbalizzanti che, in occasione del controllo su strada effettuato nei confronti del IO, avevano avuto modo di procedere alla verifica dei tesserini, i quali inoltre, come acutamente osservato in sentenza, erano destinati, in virtù della loro funzione, ad essere esibiti, non già consegnati, a privati cittadini, non necessariamente edotti delle caratteristiche di quelli originali, senza che tale prospettata modalità di uso - normale- comporti, come sembra ritenere il ricorrente, violazione delle regole di correttezza.
4. Il secondo motivo è invece parzialmente fondato.
5. Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte bolognese, l'art. 497 ter c.p., è stato effettivamente introdotto con L. 21 febbraio 2006, n. 49, (e precisamente con l'art. 1 ter, lett. b, che ha apportato modificazioni al D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155), in epoca quindi successiva all'apparente data di rilascio di uno dei tesserini (25-1- 2006), alla quale è necessario rifarsi quale data di formazione degli stessi per il principio del favor rei.
6. La L. n. 49 del 2006, per quanto di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, contiene infatti modifiche a tale decreto, tra le quali appunto l'introduzione dell'art. 497 ter citato, e per le modifiche non vale il principio, evocato dalla corte bolognese, dell'entrata in vigore al momento di entrata in vigore del decreto legge, principio che si attaglia solo alle norme già contenute nel decreto.
7. A ciò consegue che non era prevista dalla legge come reato una delle due condotte contestate e cioè quella di formazione dei documenti falsi, prevista nell'art. 497 ter, n. 2, più volte citato, mentre l'illecita detenzione di essi, oggetto del punto n. 1 della stessa norma, si colloca in epoca (la data dell'accertamento del fatto: 22-9-2006) nella quale detta norma era già in vigore.
8. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - che, pur a fronte della contestazione di un reato continuato, ha qualificato il concorso alla formazione dei tesserini come aggravante del reato base di illecita detenzione, effettuandone il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche-, il collegio ritiene che l'art. 497 ter c.p., preveda due distinti reati diversamente sanzionati.
9. Militano a favore di tale conclusione le considerazioni che seguono.
10. In primo luogo la struttura della norma, che punisce al n. 1 l'illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero - come nella specie- di oggetti o documenti che ne simulano la funzione, mentre il n. 2 dello stesso articolo sanziona condotte distinte e diverse da quelle oggetto del n. 1, integrate alternativamente dall'illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetti, e dal loro illecito uso. Fatti, questi, che non comprendono gli elementi costitutivi del reato previsto al n. 1 oltre un quid pluris, non potendo quindi configurare ipotesi aggravate di quel reato. 11. Nè tale conclusione è scalfita dal richiamo operato dall'art. 497 ter alle pene previste nell'art. 497 bis, richiamo esclusivamente quoad poenam, senza alcun riferimento alla struttura di quest'ultima norma che prevede al primo comma la detenzione di documento di identificazione falso, al secondo l'ipotesi aggravata ad effetto speciale della stessa detenzione accompagnata dalla fabbricazione o formazione di detto documento o dal suo uso non personale. 12. Ne discende che, poiché il possesso in capo al IO è stato accertato dopo l'introduzione della norma incriminatrice di cui all'art. 497 ter, n. 1, il secondo motivo di gravame è infondato sotto tale profilo.
13. La sentenza impugnata merita quindi annullamento senza rinvio limitatamente al fatto di cui all'art. 497 ter c.p., n. 2, all'epoca non previsto dalla legge come reato, mentre per il residuo reato di cui all'art. 497, ter n.
1. la pena va rideterminata in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (anni uno, meno generiche = mesi otto, meno diminuzione per il rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all'art. 497 ter c.p., n. 2, perché il fatto all'epoca non era previsto dalla legge come reato e ridetermina la pena per il reato residuo in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014