Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2010, n. 27151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27151 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 18/06/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1042
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 37585/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT AN, N. IL 18/11/1939;
avverso l'ordinanza n. 4330/2008 GIP TRIBUNALE di MACERATA, del 09/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
lette le conclusioni del PG Dott. Di Casola Carlo, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata dichiarò inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta da AT FR il 17 febbraio 2009 avverso il decreto penale di condanna emesso dal medesimo giudice l'8 gennaio 2009, sull'assunto che, essendo stato il detto decreto notificato il 20 ed il 29 gennaio 2009, da tale ultima data sarebbe decorso il termine di 15 giorni entro il quale l'opposizione avrebbe dovuto essere presentata;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, l'imputato, sostenendo, in sintesi e nell'essenziale, che, essendo stata ritirata soltanto in data 3 febbraio 2009 la raccomandata spedita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, l'opposizione sarebbe stata da considerare tempestiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso appare meritevole di accoglimento, atteso che, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata e che, nella specie, risulta documentato come detto ricevimento sia avvenuto, mediante consegna del plico all'interessato presso il competente ufficio postale, il 3 febbraio 2009; data dalla quale doveva, quindi, decorrere il termine di 15 giorni per la proposizione del ricorso, in effetti proposto il 17 febbraio 2009 e, quindi, prima che il detto termine fosse scaduto;
- che a tale conclusione ritiene il collegio si debba pervenire, pur nella consapevolezza che essa può apparire in contrasto con quanto affermato da questa Corte in precedenti pronunce, secondo cui: "Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne da comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare ad libitum" (così, in particolare, Cass. 4, 12 ottobre - 13 dicembre 1999 n. 3124, Luciani, RV 215541; conf. Cass. 4, 12 gennaio - 3 febbraio 2006 n. 4463, Rigacci, RV 233407); orientamento, questo, che, nei termini in cui è espresso, non appare condivisibile, apparendo esso frutto di un equivoco tra ritiro dell'atto depositato presso la casa comunale (dal quale, nei casi decisi con le suindicate pronunce, si pretendeva, in effetti, erroneamente, di far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto penale) e ritiro della raccomandata con la quale si da avviso dell'avvenuto deposito e con il quale viene quindi a realizzarsi, senza possibilità di distinzione tra i due momenti, proprio quel "ricevimento della raccomandata" da cui, per espressa previsione dell'art. 157 c.p.p., comma 8, decorrono gli effetti della notifica;
e ciò senza che in contrario possa valere l'obiezione che il ritiro potrebbe essere omesso o ritardato "ad libitum" dall'interessato, giacché, quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. "compiuta giacenza";
- che, alla stregua delle suesposte considerazioni, non può, quindi, che darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari di Macerata, per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010