Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. (Fattispecie relativa a notifica di decreto penale di condanna, che si è ritenuto essere perfezionata alla scadenza dei dieci giorni di giacenza).
Commentario • 1
- 1. Compiuta giacenza della raccomandata perfeziona notifica (Cass. 41567/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2024
Quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. "compiuta giacenza"». Il ritiro della raccomandata con la quale si dà l'avviso dell'avvenuto deposito, che consente il perfezionarsi della notifica, non è lasciato all'interessato ad libitum, posto che ben potrebbe essere omesso e ritardato, con ogni effetto sul perfezionarsi della notifica. Corte di cassazione sez. I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42160 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
massimario Camera di consiglio del 9 luglio 2013 4 2 1 6 0 / 1 3 SENTENZA N. 1630 REG. GENERALE n. 7256/2013 60 REPUBBLICA ITALIANA A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1. Dott. Aldo Fiale Presidente 2. Dott. Amedeo Franco (rel.) Consigliere 3. Dott. Luigi Marini Consigliere 4. Dott. Luca Ramacci Consigliere 5. Dott.ssa Chiara Graziosi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO PP, nato a Santeramo in [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 29 ottobre 2012 dal Gip del tribunale di Ba- ri, con la quale è stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione av- verso il decreto penale di condanna n. 2909/12; udita nella camera di consiglio del 9 luglio 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione atti;
Osserva Il Gip ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardiva, rilevando come la stessa fosse stata inviata per posta il 16 ottobre 2012, mentre la racco- mandata con la quale veniva dato avviso del deposito dell'atto nella casa comu- nale era stata ricevuta il 29 settembre. Con unico motivo di ricorso la difesa del sig. RO rileva come la decorrenza del termine debba tenere conto dei dieci giorni di giacenza previsti perché la notificazione sia ritenuta compiuta o il mi- nor termine decorrente da quando la raccomandata è stata ritirata. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Quando il decreto penale di condanna viene notificato nelle forme previste dall'art. 157 c. 8 cpp, il termine per l'opposizione decorre dal "ricevimento della raccomandata" e questo deve interpretarsi come riferito al ritiro della stessa, da effettuarsi entro i dieci giorni dalla consegna dell'avviso. Esattamente in termini si è affermato che «Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comu- nale» (Sez. V, 18.6.2010, n. 27151, Gratani, m. 248250). Nella motivazione -2- questa sentenza ha osservato che «a tale conclusione ritiene il collegio si debba pervenire, pur nella consapevolezza che essa può apparire in contrasto con quanto affermato da questa Corte in precedenti pronunce, secondo cui: "Gli ef- fetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne da comunica- zione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare ad libitum" (così, in particolare, Cass. 4, 12 ottobre - 13 dicembre 1999 n. 3124, Luciani, RV 215541; conf. Cass. 4, 12 gennaio - 3 febbraio 2006 n. 4463, Ri- gacci, RV 233407); orientamento, questo, che, nei termini in cui è espresso, non appare condivisibile, apparendo esso frutto di un equivoco tra ritiro dell'atto depositato presso la casa comunale (dal quale, nei casi decisi con le suindicate pronunce, si pretendeva, in effetti, erroneamente, di far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto penale) e ritiro della raccomandata con la quale si dà avviso dell'avvenuto deposito e con il quale viene quindi a re- alizzarsi, senza possibilità di distinzione tra i due momenti, proprio quel "rice- vimento della raccomandata" da cui, per espressa previsione dell'art. 157 c.p.p., comma 8, decorrono gli effetti della notifica;
e ciò senza che in contrario possa valere l'obiezione che il ritiro potrebbe essere omesso o ritardato "ad libitum" dall'interessato, giacché, quando la raccomandata non venga consegnata al de- stinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provve- dere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. "com- piuta giacenza"». L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Bari, per l'ulteriore corso.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2013. L'estensore Il Presidente елоDerofiele DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 OTT 2013 IL MAD IL CANCELLIERE Luana Mariopio