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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.148/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Carmine Parrocchia Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via San Gregorio VII n.12- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Domenico Amatucci ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Agropoli (SA) al Corso Garibaldi n.76- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.39/2024
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 12/1/2024 e notificata il 24/1/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata la domanda di controparte con la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al difensore anticipatario;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'istanza ex art.283 cpc;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e in via incidentale che Pt_1
fosse condannato al versamento a suo favore di €. 5.000,00 o
[...]
a quella diversa minore somma dovuta pro quota a titolo di rimborso delle spese di mantenimento anche per il primo anno di vita di
, somma determinata in via equitativa e al Persona_1
pagamento delle competenze del primo grado di giudizio, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi del grado di appello.
Con ordinanza del 17/7/2024 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 5 dicembre 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 12
giugno 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
2 Con ordinanza del 26 giugno 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 12 giugno 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1
Vallo della Lucania, esponendo di aver convissuto Parte_1
con quest'ultimo e di aver sempre mantenuto in via esclusiva il figlio nato il [...] da tale relazione. Per_1
Precisava che il aveva adito il Tribunale per i Minorenni Pt_1
di Salerno con ricorso del 20/10/2009 chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio e che tale Tribunale aveva disposto l'affido condiviso e un assegno di mantenimento a favore del minore di €
500,00, poi ridotto a € 400,00 a seguito di reclamo presso la Corte di
Appello di Salerno.
Aggiungeva che aveva avanzato domanda di regresso verso il per le pregresse spese di mantenimento del figlio minore e che Pt_1
il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale rispetto a tale domanda.
3 Concludeva dinanzi al Tribunale Ordinario chiedendo che fosse accertato e dichiarato che era tenuto al rimborso Parte_1
delle spese di mantenimento di sin dalla nascita, Persona_1
ossia sin dal 16/5/2007 fino al mese di ottobre 2009 e che fosse condannato a titolo di regresso al versamento della somma di €
11.600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e sanitarie,
interessi legali e rivalutazione.
si costituiva, contestando la fondatezza della Parte_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Venivano ascoltati alcuni testi e all'udienza del 13/2/23 la causa andava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava al Parte_1
pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo e compensava interamente tra le parti le spese di giudizio.
Il Giudice di primo grado rilevava che le testimonianze della pediatra e dalla farmacista consentivano di riscontrare che il padre avesse mantenuto il figlio fino al primo anno di vita e che, invece, le
4 dichiarazioni della teste erano inconferenti in quanto Testimone_1
rese de relato.
Per la quantificazione il Tribunale riteneva di poter procedere in via equitativa e considerando che il nel periodo di riferimento Pt_1
aveva percepito un reddito medio- basso perveniva ad una quantificazione nella misura pari a 5000,00 E, con gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)violazione ed erronea applicazione degli artt. 261 - 148 e 1299
cc - pmessa valutazione del “principio di presunzione di contribuzione in costanza di convivenza”; il Tribunale aveva omesso di considerare e applicare il principio di presunzione di contribuzione di entrambi i coniugi in costanza di convivenza;
la domanda in regresso proposta dall'attrice avrebbe potuto trovare accoglimento nella sola ipotesi in cui il figlio fosse stato riconosciuto da uno solo dei genitori;
nel caso di specie l'esito della domanda in primo grado aveva determinato a suo carico un'indebita duplicazione dell'obbligazione ex art. 147 cc;
nel concreto aveva, poi, contribuito al mantenimento del figlio mettendo a
5 disposizione della sua famiglia l'abitazione di sua proprietà ; a livello testimoniale era emerso che aveva contribuito al menage familiare mediante l'acquisto delle bombole di gas, di carne e di insaccati mediante la manutenzione di un piccolo terreno di pertinenza della casa familiare;
in relazione al figlio sempre mediante i testimoni era emerso che aveva acquistato vestiario, che aveva accompagnato il bambino all'asilo, che era andato dal pediatra per le visite ambulatoriali e che aveva accompagnato la in farmacia per CP_1
l'acquisto di medicinali;
inoltre aveva portato a casa generi alimentari come emerso in sede di interrogatorio formale reso dalla CP_1
allegava a livello documentale la copia di pagamenti effettuati alla
Service Gas di Vallo della Lucania, la copia matrice di un assegno postale n. 97328 del 02.12.07 all'ordine di e la Per_2 Parte_2
copia dello scontrino bancomat rilasciato dal Carolina Toys S.r.l.
Salerno.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Richiamava le testimonianze rese a suo favore dalla pediatra e dalla farmacista e aggiungeva che la teste aveva Testimone_1
6 precisato di averla accompagnata più volte a fare acquisti di vario genere per il bambino e che l'insegnante di scuola materna negava di aver mai visto il Persona_3 Pt_1
accompagnare il figlio a scuola.
In via incidentale lamentava che il giudice di prime cure,
nonostante la piena ed evidente prova del fatto che solo lei aveva contribuito al mantenimento di , aveva accolto solo Per_1
parzialmente la sua domanda a causa di una travisata ed omessa interpretazione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
Ribadiva il contenuto delle deposizioni della pediatra e della farmacista aggiungendo che erano rilevanti anche le dichiarazioni di e precisava, comunque, che non aveva chiesto i danni Testimone_1
da mancata assistenza, ma il rimborso per le spese di mantenimento del figlio.
Per la quantificazione del dovuto chiedeva di tener conto della determinazione dell'assegno di mantenimento effettuato dal Tribunale
per i Minorenni così come riformato dalla Corte di Appello di Salerno.
7 Censurava, infine, la decisione del Tribunale perché le spese di primo grado non potevano essere compensate, dovendo essere applicato il principio della soccombenza.
L'appello è fondato e va accolto.
Come giustamente affermato dall'appellante la ha CP_1
avanzato un domanda di regresso deducendo di aver mantenuto in via esclusiva il figlio in costanza di convivenza.
In realtà in caso di convivenza si presume che vi sia una contribuzione reciproca in ordine al mantenimento del figlio e che,
invece, insorga tale obbligo a decorrere dalla fine della coabitazione (
cfr. sent.Cass.n.3302/2017; sent.Cass.n.8816/202 e sent.Cass.n.4224/2021), principio applicabile al caso di specie.
E' chiaro che una presunzione può anche essere superata , ma occorre proprio in virtù di tale principio, che la prova da porre alla base dell'azione di regresso sia particolarmente pregnante.
Nel caso di specie la non ha fornito alcuna prova CP_1
documentale e avrebbe potuto farlo perchè i testi che sono stati ascoltati hanno riferito di acquisti effettuati presso alcuni negozi.
8 Le testimonianze non sono dirimenti perché non escludono che il abbia contribuito, comunque, la mantenimento del figlio. Pt_1
Le dichiarazioni relative alla presenza del padre in occasione di visite mediche o agli accompagnamenti da parte dello stesso del figlio a scuola non rilevano perché atterrebbero al profilo assistenziale e non a quello del mantenimento.
La Corte rileva che oltretutto è stato lo stesso a Pt_1
dimostrare di aver contribuito alle spese familiari e,, quindi, anche al mantenimento del figlio prima di tutto mettendo a disposizione la casa da adibire ad abitazione familiare.
Inoltre sempre a livello testimoniale l'appellante ha dimostrato di aver comprato bombole di gas utilizzate nell'abitazione familiare, di essersi occupato della manutenzione di un giardino di pertinenza della predetta sua casa, di aver comprato generi alimentari come confermato dalla stessa n sede di interrogatorio formale e di aver acquistato CP_1
vestiario e giocattoli per il bambino.
Anzi è stato proprio il , diversamente dalla a Pt_1 CP_1
fornire un riscontro documentale, mediante l'allegazione di ricevute di acquisti.
9 Ne consegue che la domanda doveva esser rigettata e che,
quindi, l'appello va accolto.
Va aggiunto che il Tribunale aveva quantificato le somme da riconoscere a titolo di regresso secondo equità applicando i principi della giurisprudenza di legittimità nel caso sicuramente diverso del regresso di un genitore nei confronti dell'altro in caso di dichiarazione giudiziale della filiazione naturale (cfr.sent.Cass.n.22506/2010).
Per questi stessi motivi va rigettato l'appello incidentale della n relazione al primo motivo. CP_1
Il secondo motivo di tale appello è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale che implica l'applicazione del principio della soccombenza per entrambi i gradi a favore del ( scaglione Pt_1
5201,00- 26.000,00- valori minimi- per il primo grado vanno riconosciute tutte le fasi;
per questo grado vanno riconosciute per l'intero la fase introduttiva, la fase dello studio e la fase decisionale-
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il
50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante incidentale per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
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PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda di e applica in CP_1
tema di spese il principio della soccombenza come da capo che segue;
2) rigetta l'appello incidentale;
3)condanna l'appellata a pagare le spese a favore dell'appellante,
spese che liquida per il primo grado in E 2540,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante incidentale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002.
Salerno, 3 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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