Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CARMELA Parte_1
PROVENZANO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra volto ad ottenere l'accertamento del Parte_1 requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione di invalidità civile. Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 della l. n. 18/80 e ss. mm.
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Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. 2 Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e notificato il 25.02.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 06.03.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 31.03.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta. Nel caso di specie il CTU, dott. (nominato in sede di Persona_1
ATPO) con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “depressione endogena in terapia;
artrosi polidistrettuale varici arti inferiori in soggetto con pregresso episodio di trombosi superficiale destra;
trombofilia eredofamiliare;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
osteopenia”. Tali patologie, ha precisato il CTU, in applicazione del calcolo riduzionistico danno luogo ad una percentuale di invalidità del 100%, ma non determinano ad una assoluta impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, né giustificano una valutazione di grave isolamento sociale. In particolare, il CTU ha rilevato che la ricorrente è “collaborante”; che “è orientata nel tempo e nello spazio”; che la deambulazione e i cambi posturali sono “autonomi”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO, il quale ha esaminato tutta la documentazione in atti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di essere condivise, non 3 risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. Le censure che la ricorrente muove nel presente ricorso e che già hanno costituito oggetto di valutazione da parte del CTU non colgono nel segno. La ricorrente chiedeva al CTU e su tali richieste insiste per una rinnovazione della consulenza “di precisare se la Sig.ra ha necessità, a Pt_1 causa delle grave patologia da cui è affetta, di aiuto quotidiano per vestirsi e svestirsi, per i passaggi posturali nonché se la ricorrente sia autosufficiente in relazione al 2 compimento degli atti quotidiani della vita e alle attività strumentali del vivere quotidiano nonché di chiarire se la ricorrente necessita di “essere accompagnata per qualsiasi acquisto nei negozi”, di “avere preparati i cibi e serviti”, oltre che “di aiuto per ogni operazione di governo della casa”, se ha necessità di aiuto per assumere la terapia farmacologica prescritta per la grave patologia di natura psichiatrica da cui è affetta…”. La risposta del CTU, ritenuta insoddisfacente, merita, per contro, adesione:
“le difficoltà alle normali attività della vita quotidiana sono sicuramente evidenti, ma le stesse in base a quanto risulta dall'esame documentale ed a quanto emerso in sede di visita peritale, sono minimamente conservate, sempre nei limiti delle condizioni, sicuramente invalidanti, della Sig.ra ”. Parte_1
L'Ausiliare del Giudice, in definitiva, ha chiarito che nello svolgimento degli atti quotidiani della vita la ricorrente ha sicuramente delle difficoltà, ma non è nell'impossibilità di compierli, così come “residua capacità relazionale … sostanzialmente conservata”. Le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATPO sono, inoltre, conformi all'orientamento della S.C., secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Sez. L. n. 15882/2015).
4 L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui la ricorrente è affetta, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della documentazione prodotta nella presente fase, da cui non risulta che le condizioni della ricorrente si siano aggravate al punto da rendere impossibile la deambulazione o il compimento in modo autonomo degli atti quotidiani della vita (cfr. certificati del 20.01.2025 e del 08.05.2025, nei quali sono solo indicate le patologie già valutate dal CTU). In conclusione, la domanda deve essere respinta. In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 20/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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