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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 754/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Paolo Maggi,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._1
Volpicelli;
APPELLATA
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 della Giunta Regionale, con il patrocinio degli avv.ti Antonella Cusin, Giacomo Quarneti e
AN GN;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi nei confronti di e della
[...] Pt_2 Controparte_1 CP_2
, con riferimento alla sentenza n. 407/2021 (r.g. n. 167/2021) depositata il 05.08.2021
[...] dal Giudice di Pace di Mercato San Severino.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 01620130005142866000 ruolo n. 2013/1727 di euro 156,49 riguardante omesso pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2008 (ente impositore
), eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione CP_2 quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo, dopo aver rilevato che la cartella fosse stata notificata in modo non contestato il 02.04.2014, ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova di successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo valutato la regolare notifica della cartella di pagamento, nonché, quali atti interruttivi della prescrizione, il preavviso di fermo amministrativo n.
01680201400000102000 notificato l'11.02.2015, l'intimazione di pagamento n.
01620169001224370000 notificata il 26.12.2016 nonché la n. 01620199000418855000 notificata il 22.03.2019, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da . Controparte_1
Si costituiva la , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione CP_2 proposta in primo grado perché infondata con accoglimento dell'appello principale di Pt_2 nonché, in subordine, dell'appello incidentale proposto dalla in relazione al CP_2 difetto di giurisdizione del G.O.
Si costituiva , chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello proposto Controparte_1 dall' , con integrale conferma della sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione
a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n.
146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”
e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da . Controparte_1
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo Controparte_1 sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
07.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Troisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 754/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Paolo Maggi,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._1
Volpicelli;
APPELLATA
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 della Giunta Regionale, con il patrocinio degli avv.ti Antonella Cusin, Giacomo Quarneti e
AN GN;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi nei confronti di e della
[...] Pt_2 Controparte_1 CP_2
, con riferimento alla sentenza n. 407/2021 (r.g. n. 167/2021) depositata il 05.08.2021
[...] dal Giudice di Pace di Mercato San Severino.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 01620130005142866000 ruolo n. 2013/1727 di euro 156,49 riguardante omesso pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2008 (ente impositore
), eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione CP_2 quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo, dopo aver rilevato che la cartella fosse stata notificata in modo non contestato il 02.04.2014, ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova di successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per non avere il giudice a quo valutato la regolare notifica della cartella di pagamento, nonché, quali atti interruttivi della prescrizione, il preavviso di fermo amministrativo n.
01680201400000102000 notificato l'11.02.2015, l'intimazione di pagamento n.
01620169001224370000 notificata il 26.12.2016 nonché la n. 01620199000418855000 notificata il 22.03.2019, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da . Controparte_1
Si costituiva la , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione CP_2 proposta in primo grado perché infondata con accoglimento dell'appello principale di Pt_2 nonché, in subordine, dell'appello incidentale proposto dalla in relazione al CP_2 difetto di giurisdizione del G.O.
Si costituiva , chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello proposto Controparte_1 dall' , con integrale conferma della sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19074/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione
a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n.
146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”
e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta richiamando sia i lavori preparatori della novella legislativa (con i quali è stata sottolineata la volontà di “fronteggiare le impugnazioni avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”: cfr. Cass. civ. n. 26283/2022, pag. 17), sia la finalità di pervenire a una riduzione del contenzioso;
ciò anche alla luce della consapevolezza, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e condivisa da questo magistrato, che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera” (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da . Controparte_1
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo Controparte_1 sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
07.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Troisi