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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 998/2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 998 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla C.F._1 via N.S. Antonio n.26 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Di Dona, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Aversa (CE) via C.F._2
Modigliani, n.90 presso lo studio dell'avv. Antonia Di Costanzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto dalle parti.
E' stata quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2023 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Napoli il 25 ottobre 1984 con Controparte_1
Evidenziava altresì che da tale unione erano nati tre figli, , e Per_1 Per_2
, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
Rappresentava, inoltre, che con decreto emesso il 12.04.2012 (in atti), il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, in particolare, l'affido condiviso del figlio , all'epoca Per_3 minorenne, collocato prevalentemente presso la madre – alla quale era altresì assegnata la casa coniugale – nonché il versamento, a carico dell'odierno ricorrente, di un assegno mensile dall'importo pari a 200,00€, oltre Istat e spese straordinarie al 50%, a titolo di mantenimento del figlio minore , oltre Per_3
ad un assegno di mantenimento in favore della moglie per un importo di euro
150,00 mensili, da versare entro il giorno 30 di ogni mese
A tal proposito, il precisava che, nel corso degli anni, erano venuti meno i Pt_1 presupposti per il riconoscimento del contributo mensile riconosciuto in favore pag. 2/6 della moglie: sul punto, il ricorrente sosteneva che la sig.ra svolgeva CP_1 da tempo l'attività di badante e possedeva piena capacità di reperire risorse lavorative idonee a garantirle una indipendenza economica.
Del pari, evidenziava che il figlio , ormai maggiorenne, era ormai Per_3
economicamente autosufficiente, poiché lavorava in un locale come barman, occupazione lavorativa per la quale percepiva regolare retribuzione, e manifestava la volontà di non intraprendere ulteriori percorsi di studio.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in ordine alle statuizioni accessorie, domandava la revoca degli assegni di mantenimento disposti in favore del figlio e della coniuge. Per_3
Incardinato il giudizio, in seguito a molteplici rinvii disposti al fine di consentire il corretto perfezionamento delle notifiche, in data 01.06.2024 si costituiva la sig.ra la quale pur non opponendosi alla domanda di divorzio, CP_1 chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste così come articolate nella comparsa di costituzione e risposta.
Segnatamente, nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti e deducendo l'assenza di un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato rispetto all'epoca della pronuncia di separazione, evidenziava di dover affrontare una situazione economica di particolare gravità dal momento che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era affetta da difficoltà di deambulazione a causa di un infortunio al ginocchio.
Pertanto, chiedeva, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma, a carico del ricorrente, dell'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione, pari ad € 200,00, in favore del figlio nonché la previsione di un assegno divorzile con funzione assistenziale Per_3 di € 150,00.
Sentiti i coniugi in sede presidenziale, fallito il tentativo di riconciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. con pag. 3/6 ordinanza del 17.06.2024 con la quale, tra l'altro, si disponeva la revoca degli assegni di mantenimento, a carico del ricorrente, riconosciuti a favore della resistente e del figlio . Per_3
Fissata udienza dinnanzi al GI per il 28.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, venivano assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e veniva rinviata la causa al 10.02.2025.
Con memoria terzo termine depositata in data 16.01.2025, parte resistente allegava il decreto di accoglimento del reclamo recante n. cron. 35/2025 del
16.01.2025, proposto avverso la predetta ordinanza presidenziale, con il quale veniva riformato il provvedimento del Tribunale nella parte in cui revocava l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della reclamante pari ad
€150,00 mensili.
Ammesse le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti, il GI rinviava all'udienza del 02.07.2025.
A tale ultima udienza, udite le richieste formulate dai procuratori in ordine alla possibilità di giungere ad un bonario componimento della controversia, il GI concedeva breve rinvio.
In data 04.07.2025 le parti depositavano note scritte rappresentando di aver raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi procuratori, un accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, volto a disciplinare le condizioni di divorzio.
All'udienza successiva, i coniugi comparivano dinnanzi al Giudice Delegato, confermando la comune volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Riservata la causa in decisione al Collegio, si disponeva trasmettersi comunicazione al P.M. per il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, nel caso di specie si versa nell'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
pag. 4/6 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ossia il 26.03.2012) nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con decreto di omologa emesso il 12.04.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di anni tredici precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine previsto dall'attuale normativa.
Sul punto, va evidenziato che le parti hanno confermato dinnanzi al Giudice delegato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. Viene dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
25.10.1984 tra e Parte_1 Controparte_1
2. La sig.ra dichiara di rinunciare irrevocabilmente al Controparte_1
diritto a percepire assegno divorzile, presente o futuro, nei confronti dell'ex coniuge sig. , riconoscendo l'assenza di presupposti per la Parte_1
corresponsione del suddetto assegno;
3. Il figlio , nato il [...] ad [...], è maggiorenne Persona_4
ed economicamente autosufficiente: pertanto, non è previsto alcun assegno di mantenimento in suo favore da parte di alcuno dei genitori:
4 Non vi sono beni mobili o immobili in comunione né pretese reciproche da parte dei coniugi in ordine a rapporti patrimoniali. contributi o rimborsi:
5. Ciascuna parte provvederà alle spese legali del presente giudizio;
al riguardo
pag. 5/6 si precisa che la sig.ra è stata ammessa al Patrocinio a Controparte_1
Spese dello Stato”.
Ciò posto, il Collegio reputa che le predette condizioni non siano in contrasto con norme imperative e risultino conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 25 ottobre 1984 (atto n. 93, parte II, serie A, Atti di matrimonio dell'anno 1984) tra (nato a Parte_1
IA il 13.07.1963) e (nata a [...] il [...]) Controparte_1 alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art.10 L. 898/1970, come riformato.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 998/2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 998 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla C.F._1 via N.S. Antonio n.26 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Di Dona, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Aversa (CE) via C.F._2
Modigliani, n.90 presso lo studio dell'avv. Antonia Di Costanzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto dalle parti.
E' stata quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2023 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Napoli il 25 ottobre 1984 con Controparte_1
Evidenziava altresì che da tale unione erano nati tre figli, , e Per_1 Per_2
, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
Rappresentava, inoltre, che con decreto emesso il 12.04.2012 (in atti), il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, in particolare, l'affido condiviso del figlio , all'epoca Per_3 minorenne, collocato prevalentemente presso la madre – alla quale era altresì assegnata la casa coniugale – nonché il versamento, a carico dell'odierno ricorrente, di un assegno mensile dall'importo pari a 200,00€, oltre Istat e spese straordinarie al 50%, a titolo di mantenimento del figlio minore , oltre Per_3
ad un assegno di mantenimento in favore della moglie per un importo di euro
150,00 mensili, da versare entro il giorno 30 di ogni mese
A tal proposito, il precisava che, nel corso degli anni, erano venuti meno i Pt_1 presupposti per il riconoscimento del contributo mensile riconosciuto in favore pag. 2/6 della moglie: sul punto, il ricorrente sosteneva che la sig.ra svolgeva CP_1 da tempo l'attività di badante e possedeva piena capacità di reperire risorse lavorative idonee a garantirle una indipendenza economica.
Del pari, evidenziava che il figlio , ormai maggiorenne, era ormai Per_3
economicamente autosufficiente, poiché lavorava in un locale come barman, occupazione lavorativa per la quale percepiva regolare retribuzione, e manifestava la volontà di non intraprendere ulteriori percorsi di studio.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in ordine alle statuizioni accessorie, domandava la revoca degli assegni di mantenimento disposti in favore del figlio e della coniuge. Per_3
Incardinato il giudizio, in seguito a molteplici rinvii disposti al fine di consentire il corretto perfezionamento delle notifiche, in data 01.06.2024 si costituiva la sig.ra la quale pur non opponendosi alla domanda di divorzio, CP_1 chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste così come articolate nella comparsa di costituzione e risposta.
Segnatamente, nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti e deducendo l'assenza di un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato rispetto all'epoca della pronuncia di separazione, evidenziava di dover affrontare una situazione economica di particolare gravità dal momento che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era affetta da difficoltà di deambulazione a causa di un infortunio al ginocchio.
Pertanto, chiedeva, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma, a carico del ricorrente, dell'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione, pari ad € 200,00, in favore del figlio nonché la previsione di un assegno divorzile con funzione assistenziale Per_3 di € 150,00.
Sentiti i coniugi in sede presidenziale, fallito il tentativo di riconciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. con pag. 3/6 ordinanza del 17.06.2024 con la quale, tra l'altro, si disponeva la revoca degli assegni di mantenimento, a carico del ricorrente, riconosciuti a favore della resistente e del figlio . Per_3
Fissata udienza dinnanzi al GI per il 28.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, venivano assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e veniva rinviata la causa al 10.02.2025.
Con memoria terzo termine depositata in data 16.01.2025, parte resistente allegava il decreto di accoglimento del reclamo recante n. cron. 35/2025 del
16.01.2025, proposto avverso la predetta ordinanza presidenziale, con il quale veniva riformato il provvedimento del Tribunale nella parte in cui revocava l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della reclamante pari ad
€150,00 mensili.
Ammesse le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti, il GI rinviava all'udienza del 02.07.2025.
A tale ultima udienza, udite le richieste formulate dai procuratori in ordine alla possibilità di giungere ad un bonario componimento della controversia, il GI concedeva breve rinvio.
In data 04.07.2025 le parti depositavano note scritte rappresentando di aver raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi procuratori, un accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, volto a disciplinare le condizioni di divorzio.
All'udienza successiva, i coniugi comparivano dinnanzi al Giudice Delegato, confermando la comune volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Riservata la causa in decisione al Collegio, si disponeva trasmettersi comunicazione al P.M. per il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, nel caso di specie si versa nell'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
pag. 4/6 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ossia il 26.03.2012) nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con decreto di omologa emesso il 12.04.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di anni tredici precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine previsto dall'attuale normativa.
Sul punto, va evidenziato che le parti hanno confermato dinnanzi al Giudice delegato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. Viene dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
25.10.1984 tra e Parte_1 Controparte_1
2. La sig.ra dichiara di rinunciare irrevocabilmente al Controparte_1
diritto a percepire assegno divorzile, presente o futuro, nei confronti dell'ex coniuge sig. , riconoscendo l'assenza di presupposti per la Parte_1
corresponsione del suddetto assegno;
3. Il figlio , nato il [...] ad [...], è maggiorenne Persona_4
ed economicamente autosufficiente: pertanto, non è previsto alcun assegno di mantenimento in suo favore da parte di alcuno dei genitori:
4 Non vi sono beni mobili o immobili in comunione né pretese reciproche da parte dei coniugi in ordine a rapporti patrimoniali. contributi o rimborsi:
5. Ciascuna parte provvederà alle spese legali del presente giudizio;
al riguardo
pag. 5/6 si precisa che la sig.ra è stata ammessa al Patrocinio a Controparte_1
Spese dello Stato”.
Ciò posto, il Collegio reputa che le predette condizioni non siano in contrasto con norme imperative e risultino conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 25 ottobre 1984 (atto n. 93, parte II, serie A, Atti di matrimonio dell'anno 1984) tra (nato a Parte_1
IA il 13.07.1963) e (nata a [...] il [...]) Controparte_1 alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art.10 L. 898/1970, come riformato.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6