CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2023, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2021 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avv. Francesca Ghidorsi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 giugno 2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale TI PI, quale amministratore unico della Triaflex srl, dichiarata fallita in data 23 maggio 2012, era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, nonché travisamento della prova testimoniale, con riferimento all'affermazione di responsabilità. In particolare, il ricorrente sostiene che non è sussistente la condotta distrattiva a causa dell'assenza di prova della "uscita dei beni" dalla società per finalità non aziendali, poiché essi 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4335 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 20/10/2022 erano stati consegnati, a titolo di compensazione di fatture, alla società fornitrice Go LA srl. L'imputato aveva fornito al curatore le indicazioni della ditta alla quale aveva ceduto i beni e aveva rappresentato le ragioni della cessione, assolvendo così all'onere di allegazione gravante sullo stesso, tanto che alcuni beni erano stati oggetto di azione revocatoria. Quanto allo stampo TRC a due impronte, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa, il bene era stato consegnato alla società Bertanza s.r.l. per il conseguimento di un fine sociale;
esso, peraltro, non era mai entrato in possesso della società fallita, essendo "transitato" dalla società costruttrice OR O" a quella che lo aveva in uso per conto della Trialfex. Anche relativamente alle altre condotte distrattive, aggiunge il ricorrente che deve considerarsi mancante l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, giacché l'imputato aveva consegnato tutti i beni in suo possesso e fornito informazioni utili al recupero degli altri, così dimostrando la sua massima collaborazione e la volontà di riconsegnare gli stessi beni alla curatela. Per quanto attiene alle poste attive indicate nel n. 2 del capo di imputazione, sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha proposto una differente interpretazione degli atti di indagine e della deposizione del curatore, tenendo conto del periodo relativo al primo semestre 2012, periodo non esaminato dal Tribunale, che, conformemente al capo di imputazione, aveva circoscritto la propria disamina al 31 dicembre 2011. In effetti, sarebbe incerta la prova dichiarativa acquisita e conseguentemente la motivazione della sentenza sarebbe viziata anche per travisamento e perché basata su mere presunzioni. In merito alla destinazione della cassa e dei prelievi con carta di credito, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha utilizzato argomentazioni viziate da travisamento della prova, mentre i dati relativi agli importi spesi, ove ben interpretati, avrebbero consentito di pervenire a una compiuta giustificazione in termini di compatibilità con le finalità aziendali. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte avrebbe dovuto considerare esclusivamente il danno direttamente arrecato dalla condotta distrattiva al netto degli importi ascrivibili ai costi della società. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è contestata la mancata concessone delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato. 2.1. La Corte territoriale, facendo specifico riferimento alle risultanze processuali, ha risposto con argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche ed esenti da vizi di travisamento alle analoghe deduzioni difensive proposte con l'atto di appello, con le quali, sostanzialmente, la difesa dell'imputato aveva sostenuto che i beni oggetto della contestata 2 distrazione erano stati destinati a finalità aziendali e che, comunque, l'Arieti aveva messo la curatela in condizione di recuperare gli stessi beni, indicandone l'esatta collocazione. Va, in proposito, premesso che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Tuttavia, il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni non rinvenuti per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Ranon, Rv. 259848). Nella specie la Corte territoriale non ha affatto ignorato le affermazioni dell'imputato ma ha evidenziato (riportando anche le dichiarazioni del curatore) che l'TI, alla richiesta di indicazione della destinazione dei beni risultanti dal libro cespiti ammortizzabili, «dimostrò "un'assoluta indisponibilità nei confronti della curatela al punto che, visto che non adempiva alle.., richieste" il curatore stesso si fece "rilasciare una dichiarazione nella quale lui si impegnava entro una certa data....a consegnare i beni e a fornire le documentazioni probatorie attestanti dove fossero questi beni". Secondo il curatore, però, l'imputato non consegnò più nulla» (pagg. 7 e 8 della sentenza;
si veda anche pag. 13, nella parte in cui la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche). Nella sentenza si legge ancora che, in effetti, a quella dichiarazione seguì la consegna di alcuni beni, che però non sono oggetto di contestazione della distrazione;
poi, nella sentenza si argomenta specificamente in ordine ai singoli beni oggetto di distrazione, con motivazione puntuale, riferita sia alle risultanze processuali che alle deduzioni difensive (pagg. 8 e 9). E, quanto all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, va ricordato che è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). 3 2.2. Specifiche, articolate e non manifestamente illogiche sono pure le argomentazioni della sentenza in ordine alla distrazione di somme di denaro (pagg. 9 - 12), mentre sul punto le deduzioni difensive sono versate in fatto e non si apprezzano i vizi di travisamento della prova come denunziati nel ricorso, che, peraltro, non indica quale sia l'errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
invero, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nell'enucleazione di minime incongruenze, che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata (ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/ 2019, S., Rv. 277758). Insomma, nella specie non ricorre un caso di travisamento delle prove, giacché la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone, altresì, che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante - costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta - e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre, quindi, solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano - come nel caso in esame - solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611), perché le argomentazioni difensive non scalfiscono la congruenza logica del complesso motivazionale delle sentenze di merito in ordine alla condotta distrattiva ascritta all'TI. 4 processuali. Così deciso il 20 •ttobr 2022 Il consigliere stens In particolare, quanto alle distrazioni delle "poste attive" indicate sub n. 2 del capo d'imputazione, la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento alle risultanze dell'estratto conto bancario e di altra documentazione contabile persuasivamente ritenuta affidabile, integrando e correggendo anche l'analisi fatta dal Tribunale e valutando dettagliatamente le deduzioni difensive afferenti alle giustificazioni sui prelievi, confutate con motivazione sufficiente, lineare e non manifestamente illogica (si vedano, in particolare, pagg. 10-12 della sentenza impugnata). 3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale si lamenta il diniego della attenuante di cui all'art. 219, ultima comma, I.fall. La Corte territoriale ha valutato a tal fine il danno complessivamente cagionato alla massa creditoria del fallimento (pag. 14 della sentenza di appello). In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è incontroverso che la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019 Rv. 277658; Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017 -dep. 16/03/2018- Rv. 272663; Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, Rv. 239118). Ne deriva che nella specie non si può fare riferimento al passivo fallimentare, bensì al "danno" causato dalla condotta alla massa dei creditori, come correttamente ritenuto dai giudici di merito. 4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 13 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avv. Francesca Ghidorsi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 giugno 2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale TI PI, quale amministratore unico della Triaflex srl, dichiarata fallita in data 23 maggio 2012, era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, nonché travisamento della prova testimoniale, con riferimento all'affermazione di responsabilità. In particolare, il ricorrente sostiene che non è sussistente la condotta distrattiva a causa dell'assenza di prova della "uscita dei beni" dalla società per finalità non aziendali, poiché essi 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4335 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 20/10/2022 erano stati consegnati, a titolo di compensazione di fatture, alla società fornitrice Go LA srl. L'imputato aveva fornito al curatore le indicazioni della ditta alla quale aveva ceduto i beni e aveva rappresentato le ragioni della cessione, assolvendo così all'onere di allegazione gravante sullo stesso, tanto che alcuni beni erano stati oggetto di azione revocatoria. Quanto allo stampo TRC a due impronte, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa, il bene era stato consegnato alla società Bertanza s.r.l. per il conseguimento di un fine sociale;
esso, peraltro, non era mai entrato in possesso della società fallita, essendo "transitato" dalla società costruttrice OR O" a quella che lo aveva in uso per conto della Trialfex. Anche relativamente alle altre condotte distrattive, aggiunge il ricorrente che deve considerarsi mancante l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, giacché l'imputato aveva consegnato tutti i beni in suo possesso e fornito informazioni utili al recupero degli altri, così dimostrando la sua massima collaborazione e la volontà di riconsegnare gli stessi beni alla curatela. Per quanto attiene alle poste attive indicate nel n. 2 del capo di imputazione, sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha proposto una differente interpretazione degli atti di indagine e della deposizione del curatore, tenendo conto del periodo relativo al primo semestre 2012, periodo non esaminato dal Tribunale, che, conformemente al capo di imputazione, aveva circoscritto la propria disamina al 31 dicembre 2011. In effetti, sarebbe incerta la prova dichiarativa acquisita e conseguentemente la motivazione della sentenza sarebbe viziata anche per travisamento e perché basata su mere presunzioni. In merito alla destinazione della cassa e dei prelievi con carta di credito, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha utilizzato argomentazioni viziate da travisamento della prova, mentre i dati relativi agli importi spesi, ove ben interpretati, avrebbero consentito di pervenire a una compiuta giustificazione in termini di compatibilità con le finalità aziendali. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte avrebbe dovuto considerare esclusivamente il danno direttamente arrecato dalla condotta distrattiva al netto degli importi ascrivibili ai costi della società. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è contestata la mancata concessone delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato. 2.1. La Corte territoriale, facendo specifico riferimento alle risultanze processuali, ha risposto con argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche ed esenti da vizi di travisamento alle analoghe deduzioni difensive proposte con l'atto di appello, con le quali, sostanzialmente, la difesa dell'imputato aveva sostenuto che i beni oggetto della contestata 2 distrazione erano stati destinati a finalità aziendali e che, comunque, l'Arieti aveva messo la curatela in condizione di recuperare gli stessi beni, indicandone l'esatta collocazione. Va, in proposito, premesso che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Tuttavia, il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni non rinvenuti per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Ranon, Rv. 259848). Nella specie la Corte territoriale non ha affatto ignorato le affermazioni dell'imputato ma ha evidenziato (riportando anche le dichiarazioni del curatore) che l'TI, alla richiesta di indicazione della destinazione dei beni risultanti dal libro cespiti ammortizzabili, «dimostrò "un'assoluta indisponibilità nei confronti della curatela al punto che, visto che non adempiva alle.., richieste" il curatore stesso si fece "rilasciare una dichiarazione nella quale lui si impegnava entro una certa data....a consegnare i beni e a fornire le documentazioni probatorie attestanti dove fossero questi beni". Secondo il curatore, però, l'imputato non consegnò più nulla» (pagg. 7 e 8 della sentenza;
si veda anche pag. 13, nella parte in cui la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche). Nella sentenza si legge ancora che, in effetti, a quella dichiarazione seguì la consegna di alcuni beni, che però non sono oggetto di contestazione della distrazione;
poi, nella sentenza si argomenta specificamente in ordine ai singoli beni oggetto di distrazione, con motivazione puntuale, riferita sia alle risultanze processuali che alle deduzioni difensive (pagg. 8 e 9). E, quanto all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, va ricordato che è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). 3 2.2. Specifiche, articolate e non manifestamente illogiche sono pure le argomentazioni della sentenza in ordine alla distrazione di somme di denaro (pagg. 9 - 12), mentre sul punto le deduzioni difensive sono versate in fatto e non si apprezzano i vizi di travisamento della prova come denunziati nel ricorso, che, peraltro, non indica quale sia l'errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
invero, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nell'enucleazione di minime incongruenze, che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata (ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/ 2019, S., Rv. 277758). Insomma, nella specie non ricorre un caso di travisamento delle prove, giacché la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone, altresì, che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante - costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta - e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre, quindi, solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano - come nel caso in esame - solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611), perché le argomentazioni difensive non scalfiscono la congruenza logica del complesso motivazionale delle sentenze di merito in ordine alla condotta distrattiva ascritta all'TI. 4 processuali. Così deciso il 20 •ttobr 2022 Il consigliere stens In particolare, quanto alle distrazioni delle "poste attive" indicate sub n. 2 del capo d'imputazione, la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento alle risultanze dell'estratto conto bancario e di altra documentazione contabile persuasivamente ritenuta affidabile, integrando e correggendo anche l'analisi fatta dal Tribunale e valutando dettagliatamente le deduzioni difensive afferenti alle giustificazioni sui prelievi, confutate con motivazione sufficiente, lineare e non manifestamente illogica (si vedano, in particolare, pagg. 10-12 della sentenza impugnata). 3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale si lamenta il diniego della attenuante di cui all'art. 219, ultima comma, I.fall. La Corte territoriale ha valutato a tal fine il danno complessivamente cagionato alla massa creditoria del fallimento (pag. 14 della sentenza di appello). In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è incontroverso che la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019 Rv. 277658; Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017 -dep. 16/03/2018- Rv. 272663; Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, Rv. 239118). Ne deriva che nella specie non si può fare riferimento al passivo fallimentare, bensì al "danno" causato dalla condotta alla massa dei creditori, come correttamente ritenuto dai giudici di merito. 4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 13 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Il Presidente