Sentenza 9 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di furto, le circostanze aggravanti dell'utilizzo del mezzo fraudolento e della esposizione del bene alla pubblica fede possono concorrere tra loro, non essendo ontologicamente incompatibili. (Fattispecie relativa al tentato furto di beni custoditi all'interno di un veicolo in sosta mediante utilizzo di telecomando per l'apertura centralizzata). (Conf., n.111 del 1976, dep.1977, Rv. 135062 - 01; n.5261 del 1976, Rv.133331 - 01; n.2464 del 1975, dep.1976, Rv.132489 - 01).
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- 1. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Furto con aggravante del mezzo fraudolento: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2020, n. 11397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11397 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2020 |
Testo completo
11397-21 24 MR 77 Giudizio IL ML Pari LAVZUIER агушт REPUBBLICA ITALI ANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/12/2020 CARLO ZAZA -Presidente- Sent. n. sez. 2018/2020 EDUARDO DE GREGORIO GIUSEPPE DE MARZO REGISTRO GENERALE N. 26428/2020 MATILDE BRANCACCIO NI FRANCOLINI Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PE IZ nato a [...] il [...] AM NI VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta in data 18/11/2020 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata con riferimento alla determinazione della pena e il rigetto dei ricorsi nel resto GF 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 23 gennaio 2020 (dep. il giorno 2 marzo 2020) la Corte di -per quel che qui più direttamente rileva appello di Brescia, a seguito del gravame interposto nell'interesse di MA PE e NN AN AM, ha confermato la pronuncia resa in data 1 luglio 2015 con la quale il Tribunale di Mantova aveva affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati in concorso tra loro (e con RM ER AM) per il delitto di tentato furto aggravato poiché commesso valendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede (artt. 56, 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e, concesse le attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) equivalenti alle contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di giustizia. -contestato comePiù in particolare, il Tribunale aveva qualificato come tentativo il fatto ipotesi consumata di avere, al fine di trarne un ingiusto profitto, impiegato strumentazione - (quale un telecomando) per eludere la chiusura delle portiere dei veicoli in sosta nel parcheggio antistante un centro commerciale e rovistato in particolare all'interno di una vettura, fintantoché la condotta non era cessata per l'intervento della Polizia di Stato contattata dai vigilanti del cento commerciale, senza che i tre riuscissero ad asportare nulla.
2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di MA PE e NN AN AM, per i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nell'interesse di MA PE è stata denunciata la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), evidenziandosi che la Corte territoriale avrebbe negato la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ancorché già riconosciute dal giudice di primo grado;
ed avrebbe ritenuto equa la pena inflitta dal Giudice di primo grado, richiamando a tal fine la cornice edittale posta dall'art. 625, comma 2, cod. pen., nel presupposto erroneo in cui dovrebbe ravvisarsi il vizio di motivazione - che il Tribunale non avesse concesso le circostanze in discorso.
2.2. Il difensore di NN AN AM ha denunciato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), poiché erroneamente sarebbero state ravvisate nella specie entrambe le aggravanti previste dall'art. 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., ossia - come esposto l'aver commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla - pubblica fede, nonostante: - esse siano tra loro «ontologicamente incompatibili»; - il giudice di primo grado abbia sostenuto che il portellone dell'unica autovettura aperta dagli imputati agenti potesse non essere chiuso nel momento in cui costoro hanno agito;
- l'uso del mezzo fraudolento non sia compatibile con il delitto tentato. - 2.3. Nell'interesse di NN AN AM sono stati presentati motivi aggiunti, con i quali adducendo le medesime ragioni esposte nel ricorso presentato nell'interesse di MA sono state denunciate, in via cumulativa o alternativa, l'inosservanza o l'erroneaPE= 2 of applicazione degli artt. 624, 625 e 69 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); ovvero la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in parte qua. - 1Con lo stesso atto si è allegato, inoltre, che alla luce di quanto addotto la pena inflitta all'imputato AM sarebbe illegale e, dunque, in relazione ad essa dovrebbe provvedersi d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; e che, comunque, l'impugnazione del PE gioverebbe anche al AM ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato PE è fondato, nei limiti e nei termini che si esporranno;
ed essendo stati addotti motivi non esclusivamente personali, il suo effetto si estende sia a NN AN AM, il cui ricorso è invece inammissibile, sia a RM ER AM, che non ha proposto impugnazione avverso la decisione di secondo grado.
2. Al fine di provvedere sulla doglianza del PE, deve osservarsi come nella specie non ricorra affatto un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, la Corte di appello non ha erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse escluso le circostanze attenuanti generiche (avendo anzi espressamente dato conto della concessione di esse), bensì le ha negate esponendone le ragioni. Purtuttavia, nel caso di specie, il ricorso ha allegato il deteriore regime delle circostanze a seguito della pronuncia di appello, che è stata resa in mancanza di ricorso della Parte pubblica. Ragion per cui la doglianza deve essere riguardata sub specie della violazione della legge processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). E sotto tale profilo essa è fondata, poiché in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado, e ciò perfino nel caso in cui riduca l'entità della pena complessiva irrogata (Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Cerrato, Rv. 278928 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431 01). La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che rideterminerà il trattamento sanzionatorio applicando la diminuzione di pena prevista per le attenuanti generiche. Poiché il vizio qui ritenuto non attiene a un motivo di doglianza esclusivamente personale, il nuovo esame dovrà avere luogo anche per i correi NN AN AM, la cui impugnazione è inammissibile nei termini che si esporranno appena oltre, e RM ER AM, che non ha proposto impugnazione avverso la decisione di secondo grado (cfr. Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, De Carolis, Rv. 240362 – 01).- 2. Le doglianze sollevate con l'atto di impugnazione presentato nell'interesse di NN AN AM, come anticipato, sono inammissibili in ragione della loro manifesta infondatezza. 3 af 2.1. Quanto all'asserita incompatibilità ontologica tra le aggravanti della commissione del fatto valendosi di un mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 cod. pen.) e su cose esposte alla pubblica fede (art. 625 n. 7 cod. pen.), la giurisprudenza di questa Corte con riferimento al furto di - automobili, ma con argomentazioni che con evidenza possono valere quando l'oggetto materiale del delitto non sia il veicolo in sé bensì beni custoditi al suo interno -è consolidata già da tempo risalente nel ritenere che le circostanze in discorso ben possano concorrere e non siano affatto incompatibili qualora ne ricorrano gli estremi, ossia allorché la condotta illecita venga posta in essere quando la vettura, lasciata incustodita alla pubblica fede, sia aperta con mezzi fraudolenti, vale a dire con un'attività che sorprenda e soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore, violando le difese minime da lui apprestate, ad esempio con l'uso di chiavi false oppure rileva il Collegio, alla luce delle attuali modalità di chiusura e apertura dei veicoli tramite strumenti elettronici che riescano a determinare l'apertura delle portiere (cfr. Sez. 2, n. 111 del 19/01/1976 - dep. 1977, Bandiera, Rv. 135062 - 01; Sez. 2, n. 5261 del 30/01/1976, Grossi, Rv. 133331-01; Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 02/12/1975 - dep. 1976, Romutti, Rv. 132489-01).
2.2. Per quel che attiene all'addotta incompatibilità dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento con il delitto tentato, dalla sentenza impugnata si trae che gli imputati si sono aggirati per il parcheggio in discorso con un telecomando che puntavano in direzione dei veicoli ivi lasciati in sosta;
e che il proprietario della vettura la cui vettura è stata aperta nella specie abbia dichiarato di averla chiusa prima di allontanarsi. Ebbene, secondo una classificazione dottrinale autorevolmente condivisa dalla Sezioni Unite di questa Corte, deve distinguersi: - il «delitto tentato circostanziato» (o tentativo circostanziato di delitto) da ravvisarsi in un fatto la cui esecuzione abbia già integrato circostanze attenuanti o aggravanti, anche se il delitto avuto di mira non giunge a consumazione;
dal delitto circostanziato tentato» (o tentativo di delitto circostanziato), ossia dal tentativo di un delitto che, se fosse giunto a consumazione, sarebbe apparso qualificato da una o più circostanze» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528 01). In tale ultima ipotesi «la circostanza non si è, di fatto, è realizzata, ma, per così dire, è rimasta assorbita nel tentativo». Invece, nei casi di delitto tentato circostanziato «gli elementi costitutivi della circostanza si sono effettivamente realizzati»; pertanto, la circostanza (nella specie, aggravante) è sicuramente «applicabile, dal momento che essa, indubitabilmente, sussiste in rerum natura» (ivi).
2.3. Infine, nell'interesse di NN AN AM sono stati dedotti motivi nuovi, con i quali: -· è stata addotta la medesima censura svolta nell'interesse del coimputato MA PE;
è stata denunciata l'illegalità della pena inflitta al AM, proprio per l'erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche;
4 شنا - e si è invocato, comunque, il disposto dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. Fermo quanto già sopra ritenuto a proposito dell'effetto estensivo in forza del quale, a mente della norma appena citata, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, anche nei confronti di NN AN AM (e RM ER AM), per quel che attiene ai motivi nuovi basti rilevare che: essi sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità dei motivi originariamente dedotti (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01) e, comunque, perché con essi sono state prospettate censure non dedotte con l'impugnazione originaria delle quali non rappresentano uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione (Sez. 2, n. 38277, del 07/06/2019, Nuzzi;
Sez. 1, n. 46711 del 14/07/2011, Colitti, Rv. 251412 - 01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441 01); - con i medesimi motivi nuovi non viene dedotta alcuna questione rilevabile d'ufficio relativa alla legalità della pena, poiché «non configura un'ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato [...], sicché, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile» (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080 - 01, che tra le altre richiama Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, - - secondo cui l'illegalità della pena ricorre nei classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali»).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di PE MA e, in estensione, di AM NN AN e AM RM ER con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. dichiara inammissibile nel resto il ricorso di AM. Così deciso il 09/12/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente NN Francolini Carlo Zaza God 22 Giersfinan 5