Sentenza 2 novembre 2017
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/11/2017, n. 12330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12330 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2017 |
Testo completo
12330-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Composta da PUBBLICA UDIENZA DEL 02/11/2017 Maurizio Fumo - Presidente - Sent. n. sez. 2420/2017 Alfredo Guardiano · Rel. Consigliere - R.G. N. 40327/2017 Paolo Micheli Elisabetta Maria Morosini Roberto Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di NI AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 16/05/2016 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile non ricorrente (Curatela fallimento "So.Bri." s.r.l.) l'Avv. Tullio Bertolino, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, ovvero il rigetto, del ricorso dell'imputato; udito per il ricorrente l'Avv. Egidio Pignatelli, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata MJ RITENUTO IN FATTO 1. Il 16/05/2016, la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in data 03/06/2010, nei confronti (anche) di AU Di NI, ritenuto responsabile di delitti di bancarotta con riguardo al fallimento della "So.Bri." s.r.l., dichiarato nel marzo 2005, società della quale egli era stato amministratore. La Corte territoriale, per quanto di odierno interesse, rideterminava la pena inflitta al Di NI nella misura di anni 2 di reclusione, con esclusivo riferimento alla contestata distrazione di beni mobili non rinvenuti dagli organi della procedura concorsuale;
beni il cui valore, indicato in rubrica come pari a 225.288,11 euro, doveva invece intendersi ammontare a 14.944,06 euro. I giudici di appello giungevano alle ricordate conclusioni: - riqualificando un addebito di bancarotta fraudolenta documentale nella meno grave ipotesi criminosa di bancarotta semplice, della quale rilevavano l'estinzione per sopravvenuta prescrizione;
- escludendo che l'imputato si fosse reso responsabile della distrazione di ricavi dell'attività di impresa, anche sulla base dei risultati di un accertamento peritale disposto nel corso del giudizio di secondo grado (accertamento che aveva anche portato a ridimensionare l'entità complessiva del valore dei beni mobili anzidetti).
2. Propone ricorso per cassazione il Di NI, con atto personalmente sottoscritto mediante il quale deduce plurimi vizi della motivazione della sentenza impugnata. Sotto un primo profilo, l'imputato segnala che la pur parziale conferma della sua responsabilità appare fondata dalla Corte barese sul mero richiamo per relationem all'elaborato del perito, senza alcun autonomo vaglio critico e senza rappresentare le ragioni che avrebbero portato i giudici a condividerne il contenuto e le argomentazioni. In ogni caso, nella pronuncia oggetto di ricorso si legge che l'accertamento tecnico de quo avrebbe portato a far emergere una semplice "ipotesi distrattiva", priva dunque di elementi di certezza (soprattutto con riguardo alla consistenza dei beni più volte menzionati, certamente da considerare obsoleti ed usurati e dunque, al momento della dichiarazione di fallimento, quasi certamente di valore zero o già completamente ammortizzati). Il ricorrente richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di dissesto presupposto al fallimento deve porsi in rapporto di derivazione causale rispetto alla condotta, nonché rientrare nell'oggetto del dolo: a A 2 quest'ultimo riguardo, il Di NI fa rilevare che un atto depauperativo per poco meno di 15.000,00 euro non avrebbe potuto avere alcuna incidenza sulla garanzia patrimoniale prestata in favore dei creditori, atteso che l'attivo di bilancio era pari ad oltre 700.000,00 euro, a fronte di un passivo di oltre 1.600.000,00 euro quasi interamente portato da un credito la cui insinuazione non era stata neppure ammessa. Inoltre, l'imputato segnala che egli cessò la propria carica di amministratore alla data del 25/11/2003, mentre il fallimento intervenne oltre un anno dopo: la sentenza impugnata non chiarisce neanche quando si sarebbe perfezionata la presunta distrazione, che dunque ben potrebbe risalire ad epoca successiva rispetto al venir meno della veste di legale rappresentante da parte del Di NI. Lo stesso perito, del resto, aveva dato atto che le sue conclusioni si basavano sull'esame delle risultanze contabili concernenti non già i soli anni 2001 e 2002 (come accaduto per un precedente elaborato tecnico), bensì l'intero arco temporale 2002-2004. Da ultimo, il ricorrente lamenta l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall., visto che il valore dei beni mobili asseritamente distratti risulta assai modesto. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte a riguardo, il Di NI fa presente che, ove la diminuente in parola venisse riconosciuta in suo favore, il reato dovrebbe intendersi estinto per prescrizione, stante la già disposta concessione delle attenuanti generiche e la necessità di avere riguardo perché complessivamente più favorevole - al - quadro normativo previgente la legge n. 251 del 2005. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2. Le prime censure mosse con l'atto di impugnazione non sono condivisibili.
2.1 Innanzi tutto, l'assunto secondo cui i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dei motivi di gravame appare smentito per tabulas dal rilievo che proprio rispondendo ad una sollecitazione difensiva - la Corte territoriale ha dato corso, durante il giudizio di secondo grado, ad approfondimenti peritali: le risultanze del relativo elaborato, diffusamente ma non acriticamente richiamate nel corpo della motivazione della sentenza in epigrafe, risultano poi valutate sia laddove inducono a conclusioni contrarie alle tesi difensive, sia quando le condividono (ad esempio, in tema di doverosa rivisitazione per difetto dell'entità 3 श्री delle contestate distrazioni).
2.2 Deve altresì aggiungersi che, per consolidato orientamento interpretativo, «i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, sicché né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell'atto dispositivo, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta. E del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell'ambito della legge fallimentare, all'art. 223, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 (legge fall., art. 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (legge fall., art. 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento» (Cass., Sez. V, n. 39546 del 15/07/2008, Bonaldo;
v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani). Come noto, in una sola occasione la giurisprudenza di questa Corte ha inteso discostarsi dai principi appena ricordati, sostenendo che «nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo» (Cass., Sez. V, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv 253493). Le pronunce successive, tuttavia, sono tornate a ribadire l'indirizzo precedente, con l'affermazione che «ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento» (Cass., Sez. V, n. 7545/2013 del 25/10/2012, Lanciotti, Rv 254634; v. anche Cass., Sez. V, nn. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, e 47616 del 17/07/2014, Simone). La definitiva conferma di tale approccio esegetico è giunta da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il reato de quo (esclusa la necessità di un rapporto eziologico nei termini anzidetti) richiede semplicemente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza» (Cass., Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv 26680). L'elaborazione giurisprudenziale, in definitiva, sconfessa in radice le argomentazioni esposte dal Di NI nel ricorso a sua firma: e va anzi considerato che, proprio prendendo spunto dalle indicazioni offerte dalla sentenza Passarelli, appena ricordata, arresti più recenti aprono la strada verso l'affermazione della natura della sentenza di fallimento quale vera e propria condizione obiettiva di punibilità estrinseca (v. Cass., Sez. V, n. 13910 dell'08/02/2017, Santoro). Conclusione, questa, ancor meno in linea con l'odierna tesi difensiva.
2.3 Tanto precisato, le allegazioni del ricorrente sulle date in cui dovrebbero collocarsi le condotte distrattive, ovvero sulla necessità di avere riguardo alla sua cessazione dalla carica di amministratore, risultano da un lato irrilevanti e dall'altro infondate (oltre che investire profili di merito, non suscettibili di ulteriore sindacato in questa sede): detto della non significatività della distanza temporale fra distrazione e fallimento, va considerato che era stata la stessa pronuncia di primo grado, come ricordato dal NI nel ricorso a sua firma, ad escludere che del mancato rinvenimento dei beni mobili in rubrica dovesse rispondere anche il soggetto subentratogli quale legale rappresentante della società fallita. Ciò, all'evidenza, sulla base di una ricostruzione in fatto che l'imputato neppure censura concretamente.
3. Il ricorso merita invece accoglimento quanto all'ultima doglianza, afferente la verifica dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall. Va precisato, comunque, che il reato per cui è intervenuta la conferma della declaratoria di penale responsabilità del Di NI, quand'anche nell'ipotesi attenuata prevista dalla norma appena ricordata, non risultava prescritto alla data della celebrazione del giudizio di appello, come sostiene il ricorrente: da un lato, si è già chiarito che «la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., applicabile se il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli art. 216, 217 e 218 legge fallimentare è di speciale tenuità, prevede una diminuzione della pena "fino al terzo" della stessa e non sino al massimo di un terzo» (Cass., Sez. V, n. 15976 del 23/02/2015, Delfino, Rv 263247); ma dall'altro, dovendosi considerare ai fini della prescrizione la riduzione minima conseguente all'operatività dell'attenuante, secondo il regime vigente prima della riforma introdotta con la legge n. 251 del 2005, tale riduzione avrebbe potuto anche contenersi in un solo giorno di reclusione, rispetto al massimo edittale. 155 Ergo, la causa estintiva, salve eventuali sospensioni, sarebbe venuta a maturare: applicando il vecchio quadro di riferimento normativo, in quindici anni (dieci anni di termine ordinario, a fronte di un reato sanzionato con pena massima compresa tra cinque e dieci anni di reclusione, aumentato della metà); in base alle regole oggi in vigore, in dodici anni e sei mesi (dieci anni, corrispondenti al massimo edittale, aumentati di un quarto). Giammai, dunque, in sette anni e sei mesi. In ogni caso, stante la quantificazione delle distrazioni accertata in sede di relazione peritale e fatta propria dai giudici di merito (da un controvalore di oltre 225.000,00 euro a poco meno di 15.000,00), la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se vi fosse spazio per considerare la fattispecie connotata da particolare tenuità, alla luce della costante giurisprudenza secondo cui il giudizio in argomento deve essere posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti» (v. Cass., Sez. V, n. 5300 del 16/01/2008, De Biase, Rv 239118).
4. Su quest'ultimo punto, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata. Al giudice del rinvio deve anche essere rimesso il governo delle spese fra le parti private.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa valutazione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 02/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli,P Maurizio Fumo ༥༽ག གནང་ едии Depositato in Cancelleria 1.6 MAR 2018 Roma, li Il Direttore Amministrativo tt.ssa Oding Odi GALLIANO 6