Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., deve essere posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti; né è necessario che l'entità dell'attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente, al fine di escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per sé ad incidere, in misura consistente, sul riparto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2008, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/01/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 152
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 028865/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IA AR, N. IL 18/01/1963;
avverso SENTENZA del 17/05/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
NN De BI impugna per Cassazione la sentenza che, in parziale riforma di quella di primo grado, di con danna per il delitto di bancarotta fraudolenta, ha rideterminato la pena in un anno e due mesi di reclusione in continuazione con quella applicata da precedente sentenza. irrevocabile,per analogo reato, revocando il beneficio di cui all'art. 163 c.p. da quest'ultima concesso. Lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante ex L. Fall., art. 219, u.c., e alla determinazione dell'entità della pena. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Condivide il ricorrente il principio enunciato dalla prima sezione di questa Corte con sentenza 10 ottobre 2000, rv. 217403, secondo cui, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui alla L. Fall., art. 219, il giudizio relativo alla particolare gravità o tenuità
del fatto va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti.
Osserva però che tale principio, corretto in astratto, presuppone a monte l'esatta determinazione della massa attiva, circostanza assente nel presente giudizio, sicché non si giustifica nella specie il diniego dell'attenuante siccome fondato solo sulla consistenza dei beni aziendali sottratti e soprattutto sul valore delle merci sottratte, pari a L. 144.000.000.
Tale rilievo difensivo va disatteso: non considera, in fatti, che questa Corte di legittimità, nell'affermare il principio di diritto sopra riportato, ha nel contempo precisato che l'entità dell'attivo non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare, per escludere l'attenuante, la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per se ad incidere, in misura consistente, sul riparto;
e a tale criterio si è appunto attenuto nel caso concreto il provvedimento impugnato, restando da dire che neppure in questa sede il ricorrente ha saputo indicare quale era stato l'ammontare della massa attiva rimasta a disposizione del ceto creditorio.
Si che si palesa inconferente anche l'ulteriore deduzione, che illustra come la concessione dell'attenuante sia dovuta, per il principio del "favor rei", anche quando il danno non poteva accertarsi nella sua sussistenza ed entità apprezzabile. Merita accoglimento l'altro motivo.
Il giudice di primo grado, concesse le attenuanti generiche prevalenti, aveva irrogato per il delitto ex L. Fall., art. 216, la pena di due anni di reclusione. il giudice d'appello,riconosciuta la continuazione con altro analogo reato,considerato più grave(e punito con la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione),ha determinato l'aumento ex art. 81 c.p. in un anno e due mesi di reclusione:
trattasi dunque di un notevole aumento a titolo di continuazione, che, soprattutto in considerazione delle attenuanti generiche, concesse in misura prevalente, abbisognava di una specifica motivazione sul punto (cfr., in termini, Cass. 5ez. 2, 5 febbraio 1992, n. L. 2501), nella specie non rinvenibile, avendo la Corte territoriale operato un semplice ma generico riferimento all'art. 133 c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo esame sul punto.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008