Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2008, n. 5300
CASS
Sentenza 16 gennaio 2008

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In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., deve essere posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti; né è necessario che l'entità dell'attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente, al fine di escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per sé ad incidere, in misura consistente, sul riparto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2008, n. 5300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5300
    Data del deposito : 16 gennaio 2008

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