Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di misura cautelare dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 cod. proc. pen., è possibile l'ampliamento dei limiti territoriali della prescrizione per tutelare le necessità lavorative dell'indagato, se tale ampliamento è compatibile con la salvaguardia delle esigenze di cautela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2017, n. 12379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12379 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
12379 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA CONSIGLIO DEL 20/12/2017 - Presidente Paolo NI Bruno Sent. n. sez. 1628/2017 Giuseppe De Marzo REGISTRO GENERALE Angelo Caputo N.48536/2017 Giuseppe Riccardi Rel. Consigliere - Roberto Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT NN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2017 del Tribunale della libertà di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Benedetta D'Aloisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. BA NN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 02/10/2017 con la quale il Tribunale della libertà di Milano ha rigettato l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano del 08/09/2017, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata in relazione ai reati di bancarotta d fraudolenta commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, nella qualità di liquidatore della società fallita "Spartaco Due s.p.a.". Deduce i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione: deduce che l'unica esigenza cautelare individuata dal Gip in sede di applicazione della misura cautelare (in origine, la custodia in carcere) era il pericolo di reiterazione;
lamenta che, nella valutazione dei requisiti di concretezza e attualità, l'ordinanza impugnata si sia limitata ad un generico richiamo ai contenuti delle intercettazioni telefoniche, al comportamento di uno dei coindagati (LL NI), ai presunti contatti tra i coindagati, ed al precedente penale del BA per un reato tributario risalente al 2006/2007; tuttavia, l'indagato ha assunto il ruolo di liquidatore della società fallita per pochi mesi, nell'estate del 2013, e le richieste cautelari non erano state originariamente avanzate dal P.M., se non dopo alcune operazioni di dissipazione del patrimonio della società perpetrate in epoca successiva al sequestro da alcuni coindagati, ma non dal BA. Il Tribunale avrebbe omesso di argomentare in ordine alla sussistenza di indici di pericolo di recidiva, valutando un precedente penale risalente nel tempo, e senza riferimenti ad aspetti concreti;
l'unica intercettazione indicata contenuto sarebbe non riguarderebbe i fatti oggetto del procedimento, ed peraltro equivoco.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze di vita e lavorative del soggetto, ai sensi dell'art. 283, commi 4 e 5, cod. proc. pen.: la motivazione sarebbe contraddittoria, perché da un lato non viene fatto divieto di proseguire la propria attività di commercialista, dall'altro si evidenzia che la misura dell'obbligo di dimora è stata scelta proprio per impedire al BA di proseguire un'attività professionale nell'ambito della quale aveva posto in essere condotte illecite;
tuttavia, la misura dell'obbligo di dimora sarebbe inadeguata ad impedire la commissione di ulteriori reati di criminalità economica, limitando solo la libertà di movimento della persona, rivelandosi però estremamente afflittiva, poiché impedisce la prosecuzione dell'attività lavorativa, non già come commercialista, bensì come consulente e gestore di società.
1.3. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione con l'obbligo di presentazione alla p.g. . Ck 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo si lamenta, da un lato, l'erroneità della valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, e, dall'altro, l'erroneità della valutazione di attualità e concretezza delle esigenze, sulla base di una contestazione della valenza dimostrativa degli elementi richiamati dal Tribunale.
2.1. La censura è inammissibile nella parte in cui propone mere doglianze sulla significatività dei fatti, non consentite in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto, in realtà, non già la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria о illogica, bensì la valutazione probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il controllo di legittimità, al contrario, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito, sotto il profilo della dedotta insussistenza delle esigenze cautelari e dei requisiti di attualità e concretezza.
2.2. Peraltro, l'ordinanza impugnata appare immune da censure, essendo corredata da idonea e congrua motivazione. Al riguardo, giova precisare che la vicenda cautelare riguardante l'odierno ricorrente è stata scandita: - da un'originaria ordinanza genetica (del 15/06/2017) applicativa della custodia in carcere, che, fisiologicamente, contiene la valutazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla attualità e concretezza delle stesse;
da un'ordinanza di sostituzione (del 19/07/2017) della misura custodiale con la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza della 3 madre, luogo indicato dallo stesso indagato nella richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari;
- da un'ordinanza di rigetto (del 08/09/2017) della richiesta (presentata il l'obbligo di 07/09/2017) di sostituzione dell'obbligo di dimora con presentazione alla p.g. . In altri termini, accogliendo la richiesta in termini maggiormente favorevoli, l'A.G. procedente ha disposto la sostituzione della custodia in carcere non già con gli arresti domiciliari nell'abitazione della madre, come richiesto dal BA, bensì con l'obbligo di dimora nel comune di residenza della congiunta;
nell'ottica del minor sacrificio possibile, dunque, la misura in atto, benché blandamente afflittiva, veniva ritenuta in concreto adeguata ad impedire il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, consentendo di rescindere i contatti dell'indagato con i numerosi soggetti coinvolti nel reato e di impedire al BA di continuare a svolgere le medesime attività di gestione e cura di interessi di società, nell'ambito delle quali ha posto in essere le operazioni illecite contestate, sfruttando le proprie capacità e competenze professionali. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione dell'obbligo di dimora con l'obbligo di presentazione alla p.g., deciso dal Gip, sul rilievo che non fossero stati dedotti fatti o elementi nuovi rispetto alla recente sostituzione e che il periodo di tempo tra l'adozione dell'obbligo di dimora e l'ulteriore richiesta di sostituzione fosse minimo (poco più di un mese); ha, inoltre, confermato il giudizio di adeguatezza della misura in atto, ribadendo la permanenza del pericolo cautelare individuato, e la persistente esigenza di rescindere i contatti con gli altri soggetti coinvolti nelle operazioni illecite ed impedire la prosecuzione delle attività di gestione degli interessi di società utilizzate per le operazioni distrattive contestate.
2.3. Al riguardo, va rilevato che la motivazione sulla permanenza del pericolo e sulla persistente adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora implica, logicamente, un giudizio di inadeguatezza della meno afflittiva misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., richiesta dall'odierno ricorrente, sicché il terzo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato, avendo il Tribunale rigettato la richiesta di sostituzione con motivazione implicita, in quanto logicamente incompatibile con la valutazione di adeguatezza della misura in atto.
2.4. Va, inoltre, evidenziato che, sebbene la valutazione delle esigenze cautelari e dell'attualità e concretezza delle stesse fosse già contenuta nell'ordinanza genetica, e nell'ordinanza di sostituzione, nondimeno il GR 4 Tribunale ha reiterato la valutazione prognostica nonostante non fossero, medio tempore, intervenuti, né dedotti dall'indagato, elementi di segno contrario -,rilevando che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie emergeva dai contatti, attestati dalle intercettazioni, tra BA ed il coindagato LL, nell'ambito dei quali questi palesava l'intenzione di riappropriarsi della società o dei beni residui della stessa, ed entrambi, commentando l'indagine sfociata nella vicenda cautelare in oggetto, discutevano del modo 'protetto' per inviare denaro a Moraldi dall'Austria; analogamente, BA manteneva contatti con i coindagati PI e MO, nonché con le società di diritto ungherese utilizzate per la distrazione dei cespiti della società; l'ordinanza evidenziava, inoltre, che BA non si era occupato soltanto della società fallita (Spartaco Due), ma aveva ricoperto funzioni di rilievo anche in relazione ad altre quattro società riconducibili ai coindagati, desumendo la valutazione cautelare anche dal recente precedente penale specifico (per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile il 26/04/2017), e dalla refrattarietà al rispetto delle regole, desumibile dalla commissione delle operazioni illecite contestate nel presente procedimento mentre era pendente un giudizio per reati della stessa specie, nel quale aveva già riportato una condanna in primo grado (16/04/2012), con concessione della sospensione condizionale della pena.
2.5. Con riferimento alla nozione di attualità delle esigenze cautelari, oggetto della censura proposta dal ricorrente, giova preliminarmente osservare che, nell'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. (come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), sono emersi, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti: l'uno ritiene che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della misura cautelare (ex multis, Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia, Rv. 265350); il secondo orientamento, invece, ritiene che dalla previsione dell'attualità del pericolo derivi che non è più sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità che - l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere negli stessi termini di certezza o di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 5 264688; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653); pertanto, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato è individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Tuttavia, è stato condivisibilmente sostenuto che proprio perché "il codice continua a distinguere tra «esigenze cautelari» ed «eccezionali esigenze cautelari», a dimostrazione che l'attualità non è «nell'immediatezza»" (Sez. 6, n. 50027 del 29/10/2015, Aurisicchio), il requisito della attualità non può essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato (o di fuga, o di inquinamento probatorio), ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265619, non massimata sul punto;
Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264). -Dunque, è proprio la considerazione sistematica delle norme che prevedono i distinti concetti di "esigenze cautelari" (art. 274 cod. proc. pen.), "eccezionali esigenze cautelari" (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.), ed "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (art. 275, commi 4, 4 bis e 4 ter, cod. proc. pen., art. 89 d.P.R. 309 del 1990) - ad imporre una interpretazione che fornisca 'linfa ermeneutica' alle diverse previsioni astratte, non essendo ipotizzabile una interpretatio abrogans delle stesse per l'eccessiva estensione semantica attribuita all'ipotesi base;
i concetti giuridici, infatti, oltre alla 'vitalità' concreta che assumono nel necessario intreccio con il fatto, sono dotati, nella dimensione astratta, anche di una duttilità ed elasticità legata agli spazi ermeneutici delimitati dalla presenza di una pluralità di fattispecie astratte previste per regolare le aree di confine. In tal senso, pertanto, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari possono essere individuate, a livello interpretativo, nella "elevata probabilità", intesa però non come "imminenza", del pericolo, in una prognosi che abbia ad oggetto la commissione delle condotte che si intende prevenire (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio).
2.6. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata appare dunque conforme al già richiamato principio secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione ck delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (ex multis, Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264), sicché il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366).
3. Il secondo motivo, con il quale si lamenta che l'omessa considerazione delle esigenze di vita e lavorative del soggetto abbia trasformato la misura dell'obbligo di dimora in una sorta di misura interdittiva occulta, è infondato. Va, al riguardo, premesso che, nel caso in esame, non viene in rilievo il comma 4 dell'art. 283 c.p.p., che concerne la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, adottabile "senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro", in quanto la misura in atto non risulta corredata da una prescrizione del genere. Il successivo comma 5, invece, prevede che "nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato"; la disposizione fa, dunque, riferimento ai luoghi indicati nel precedente comma 2 (territorio del comune di dimora abituale, o comune viciniore, o, in caso di inadeguatezza per la salvaguardia delle esigenze cautelari, un altro comune), in relazione ai quali può essere disposta la misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di non allontanarsi. Ebbene, nel caso in esame l'individuazione del comune di residenza della madre dell'indagato, quale luogo nel quale scontare la misura dell'obbligo di dimora, non soltanto è stata fornita proprio dall'odierno ricorrente, in sede di richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma è stata ritenuta dall'A.G. procedente adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari individuate. 나 7 Quanto alle esigenze di lavoro", la cui omessa considerazione è stata censurata dal ricorrente, la norma ne prevede la considerazione "per quanto è possibile", intendendo così darvi rilievo soltanto se le esigenze di lavoro siano compatibili con la salvaguardia delle esigenze cautelari individuate. Nel caso in esame, per espressa valutazione del Gip che ha disposto la misura dell'obbligo di dimora, successivamente confermata dal Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata, l'individuazione del luogo di dimora dal quale non allontanarsi è funzionale alla rescissione dei contatti con i coindagati ed all'impedimento alla prosecuzione delle attività varie di 'consulenza' connesse alle società coinvolte nelle operazioni distrattive. Ne consegue che, nel caso di specie, le "esigenze di lavoro", peraltro non invocate in termini di necessità di sostentamento, rientrano nell'ambito dei diritti e delle facoltà fisiologicamente compressi dall'adozione di una misura cautelare coercitiva, che incide ontologicamente sulla libertà personale e/o sulla libertà di movimento.
4. Va, infine, rilevato, con riferimento al dispositivo (allegato al ricorso, e prodotto nuovamente in udienza) della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, del 13/10/2017, invocata dal ricorrente, in quanto ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti del coindagato PI DI, che la cognizione e la valutazione del ricorso per cassazione è delimitata dai motivi proposti e dal provvedimento impugnato, e dunque non può essere influenzato da posizioni processuali che, seppur connesse, sono differenti (in ragione della specificità del devolutum e della motivazione del provvedimento impugnato). Peraltro, questa Corte (Sez. 5, n. 57582 del 13/10/2017, PI) ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale della libertà di Milano nei confronti di PI DI, ritenendo insufficiente la motivazione relativa alle esigenze cautelari: in altri termini, non soltanto l'annullamento con rinvio concerne una valutazione spiccatamente individualizzante quale quella relativa alle esigenze cautelari, ma riguarda, altresì, una posizione cautelare differente, in quanto caratterizzata dall'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
SR 800 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 20/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Paolo NI Bruno Giuseppe Riccard For DEBt Depositato in Cancelleria Roma, lì 1-6 MAR 2018 1 Direttore Amministrativo Boasa Odina Odilia GALLIANO 6