Sentenza 24 marzo 2000
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2000, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Renato ACQUARONE Presidente del 14.10.1999
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 3337
Dr. Vincenzo DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Carlo GRILLO Consigliere N. 8900/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ME EP, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte di Milano 27 novembre 1998 n. 4766, con la quale è stata confermata la sentenza del Pretore di Milano 11 dicembre 1997 n.58, da lui appellata, che l'ha dichiarato colpevole, del reato p. e p. dagli artt. 5 lett. g) e 6 L. 1962 n.283, commesso in Milano in epoca anteriore o prossima al 7 novembre 1995, e condannato con le attenuanti generiche alla pena di giorni dieci di arresto - sostituita con la sanzione pecunaria di L.750.000 - e L.
1. Milione di ammenda;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto l'accoglimento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Angelo GIADA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 27 novembre 1998 n.4766, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Milano 11 dicembre 1997 n.58, da lui appellata, è stato dichiarato colpevole del reato, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della Alimenta s.r.l., vendeva come sostanza alimentare destinata al pubblico alla Dival s.r.l. la sostanza alimentare condimento in polvere, contenente un colorante artificiale di colore rosso non permesso dal D.M. 22 dicembre 1967 e succ. modd. e non autorizzato dal Ministero della sanità, PP ON propone ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. nullità dell'impugnata sentenza per inosservanza degli artt.554 e 555 c.p.p. in relazione all'art.606 c.1 lett.c) c.p.p., perché, a seguito dell'imputazione coatta il P.M., invece di emettere il decreto di citazione a giudizio, ha chiesto e ottenuto dal G.I.P. l'emissione del decreto penale di condanna;
2. nullità dell'impugnata sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine alla configurazione del reato contestato in relazione all'art.606 c.1 lett.e) c.p.p., perché la Corte d'appello ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato nonostante la mancata individuazione dell'additivo chimico non autorizzato, elemento costitutivo fondamentale della fattispecie contravvenzionale oggetto del capo d'imputazione;
3. difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata con violazione dell'art.606 c.1 lett.e) in relazione all'art.603 c.1 c.p.p., perché la Corte d'appello ha ignorato la richiesta del P.G.
di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia su un campione del prodotto oggetto del capo d'imputazione al fine di stabilire la composizione chimica della sostanza incriminata;
4. nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione degli artt.516 e 522 c.p.p. in relazione all'art.606 c.1 lett.c) c.p.p., perché, essendo oggetto del processo non un additivo chimico bensì un colorante non autorizzato, la norma applicabile è l'art. 10 e non l'art. 5 lett.g) L.1962 n. 283, sicché la sentenza dev'essere annullata con rinvio al Pretore perché l'imputato sia messo in grado di proporre istanza di oblazione;
5. violazione dell'art.25 c.2 Cost. nell'individuazione della nozione di additivo, perché il Pretore ha fatto ricorso alle classificazioni contenute nei DD.MM. 6 novembre 1962 n.525 e 27 febbraio 1996 n.209 al fine di ricondurre la nozione di colorante alla sottocategoria degli additivi alimentari, mentre la L.1962 n.283, anche a seguito della riforma del 1992, distingue le due categorie con la previsione delle due diverso fattispecie di cui all'art.5 e all'art.10;
6. mancata concessione del beneficio dell'art.175 c.p.. Il ricorso è privo di fondamento e dev'essere rigettato. Nella disposizione dettata al secondo comma dell'art.554 c.p.p., per cui il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce gli atti al P.M. perché formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli artt.555 e sgg. c.p.p., non può riconoscersi un obbligo per il P.M. di procedere all'emissione del decreto di citazione a giudizio ed un corrispondente divieto di richiedere, e per il G.I.P. di emettere, il decreto penale di condanna.
Infatti, il richiamo all'art.555 c.p.p. dev'essere inteso come previsione dello sviluppo del processo in direzione del giudizio, restando preclusa al P.M. la possibilità di preporre una nuova richiesta di archiviazione, non già come imposizione della forma del rito: tant'è che la mancanza di qualsiasi incompatibilità tra giudizio ordinario e procedimenti speciali a seguito dell'imputazione coatta è dimostrata dalla disposizione contenuta nella lett.e) del primo comma della norma richiamata, che assegna all'imputato la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena concordata col P.M., facoltà che implica per il P.M. quella corrispondente di seguire, ricorrendone i presupposti, il procedimento per decreto.
La soluzione è conforme all'imputazione accusatoria del processo penale, che è processo di parti nel senso che la dialettica tra accusa e difesa suppone per ciascuna di esse la libertà di seguire le proprie scelte processuali, sicché, in seguito al rigetto da parte del giudice della sua richiesta di archiviazione, il P.M. è tenuto a formulare l'imputazione ai fini del giudizio, ma è libero di scegliere se emettere il decreto di citazione o chiedere al giudice l'emissione del decreto penale di condanna. Tale scelta non contrasta, infatti, con la precedente richiesta di archiviazione, ma ha carattere puramente tecnico, essendo legata alla natura di procedimento speciale e al presupposto - l'applicazione di una pena pecuniaria - proprio del procedimento per decreto. Una scelta che si inserisce nel più ampio quadro di quelle possibili, rivolte anche agli altri procedimenti speciali e cioè al giudizio abbreviato e alla richiesta concordata di applicazione della pena ai sensi dell'art.556 c.p.p., che la formulazione coatta certamente non sottrae al titolare dell'accusa. L'obiezione che il decreto penale è una sentenza di condanna, come tale contrastante con la precedente richiesta di archiviazione, non regge perché - più che espressione di una volontà contraddittoria del P.M., al quale per la sua qualità di parte spetta la più ampia autonomia - si tratta invece di una facoltà dell'imputato insita nel meccanismo del procedimento speciale, che consiste nell'emissione di una condanna anticipata, che l'imputato può rendere inoperante semplicemente esercitando la facoltà di proporre opposizione, facendo seguire, a norma dell'art.464 c.p.p. l'instaurazione del giudizio ordinario o di un diverso e ulteriore procedimento speciale.
D'altronde, il principio della tassatività della nullità sancito dall'art.177 c.p.p. non consente, in difetto di un'espressa previsione in tal senso, di ritenere che la scelta processuale del P.M. abbia dato luogo a una nullità d'ordine generale. Una nullità che, peraltro, non si sarebbe a quali interessi ricondurre, dal momento che la facoltà attribuita all'imputato di proporre opposizione al decreto penale lo pene al riparo da qualsiasi conseguenza negativa.
Non a caso la nullità eccepita dal ricorrente viene ricondotta all'ipotesi prevista dalla lett.b) dell'art.178 c.p.p. cioè all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, quindi, all'inosservanza di una disposizione che non è posta nell'interesse dell'imputato e che questi per disposizione dell'art.182 c.p.p. non è legittimato a far valere. Pertanto il prima motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591 c.1 lett.a) c.p.p.. Passando a trattare il merito dell'impugnazione, viene preventivamente in considerazione la questione preliminare che il ricorrente prospetta col quarto motivo di ricorso, nella quale pone le premesse di carattere normativo per la soluzione del problema, sostenendo che, poiché oggetto del processo non è un additivo chimico bensì un colorante non autorizzato, la norma applicabile è l'art.10 e non l'art.5 lett.g) L.1962 n.283.
In realtà, l'art.57 L.19 febbraio 1992 n.142, sopprimendo al secondo comma la lett. f) dell'art.5 L.30 aprile 1962 n.283 concernente, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di gran lunga prevalente (Cass., Sez.VI, 31 luglio 1979 n. 7118; 17 luglio 1970 n. 747; 31 luglio 1969 n. 1385), l'uso dei coloranti artificiali non consentiti, al tempo stesso ha modificato il primo comma dell'art.10 della medesima legge, riguardante l'uso di coloranti naturali (v. precedenti giurisprudenziali citati), eliminandovi il riferimento alla colorazione delle sostanze alimentari.
Il risultato dell'operazione, che seguita nel processo di armonizzazione della normativa vigente con le legislazioni degli altri paesi europei, è costituito dal venir meno della duplica categoria dei coloranti delle sostanze alimentari, che pertanto risultano compresi, indipendentemente dal fatto che siano naturali o artificiali, nella nozione di additivi chimici di qualsiasi natura, di cui la lettera g) dell'art.5 L.1962 n.283 fa divieto d'impiego senza l'autorizzazione con decreto del Ministro della sanità nella preparazione di alimenti o bevande destinati alla vendita, alla somministrazione o comunque alla distribuzione per il consumo. Di questa conclusione si trae conferma dal D.M. 27 febbraio 1996 n.209, richiamato dall'art.5 lett. g) L.1962 n.283 come norma penale in bianco, nel quale, dopo le disposizioni generali del Titolo I^, al Titolo II^ si dettano le disposizioni specifiche riguardanti i coloranti, gli edulcoranti e gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, adottando una definizione di additivo alimentare comprensiva di ogni sorta di colorante, naturale o artificiale, in armonia col disposto della citata lett.g), in cui si parla di additivi chimici di qualsiasi natura delle sostanze alimentari. La formale abrogazione del primo comma dell'art.10 L.1962 n.283 nella parte relativa alla colorazione delle sostanze alimentari rende del tutto inattendibile la tesi del ricorrente, che propone una qualificazione giuridica del fatto rispetto a una norma ormai definitivamente abrogata.
È perciò manifestamente infondata l'eccezione di violazione dell'art.25 c.2 Cost. - ricollegata al mancato rispetto della riserva di legge in materia penale conseguente alla presunta individuazione della fattispecie criminosa dell'uso di coloranti non autorizzati nella confezione di sostanze alimentari in base a un provvedimento di natura amministrativa, cioè il D.M. 27 febbraio 1996 n.209, invece che in base alla norma incriminatrice dell'art.10 L.1962 n.283 - perché non tiene conto che l'art.57 cc.2 e 3 L.19 febbraio 1992 n.142, sopprimendo contemporaneamente sia la lett.f) dell'art.5
L.1962 n.283, concernente l'uso dei coloranti artificiali, sia nel primo comma dell'art.10 della medesima legge l'inciso relativo alla colorazione delle sostanze alimentari, riferito ai coloranti naturali, ha posto fine alla diversa fattispecie dei coloranti artificiali e naturali e che l'unica norma incriminatrice è rimasta quella della lett.g) dell'art.5 L.1962 n.283, che parla di additivi chimici di qualsiasi natura delle sostanze alimentari. Le acquisizioni ottenute sul piano normativo consentono di concludere che la configurazione giuridica data al fatto nella sentenza impugnata è del tutto corretta e che, pertanto sia il quarto che il quinto motivo d'impugnazione risultano infondati. Tali acquisizioni pongono, inoltre, le premesse per la soluzione delle questioni dedotte dal ricorrente con il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Con il secondo egli prospetta sotto forma di vizio di motivazione una questione che investe, con la prova, la stessa sussistenza del reato. Ritiene, infatti, che la mancata identificazione del colorante artificiale adoperato impedisca l'accertamento dell'elemento oggettivo della fattispecie contravvenzionale contestata. In realtà, la sentenza ha basato la sua motivazione sul risultato dell'analisi cromatografica, che ha rivelato nel condimento ZO la presenza di un colorante artificiale rosso, non compreso fra quelli tassativamente consentiti, pur senza riuscire a identificarne la composizione.
L'imputato non ha messo e non mette in discussione questo dato, tant'è che non ha neppure, chiesto la revisione dell'analisi, dichiarando semplicemente inaccettabile chiamarlo a rivelare il tipo di colorante, perché ciò comporterebbe a suo avviso l'inversione dell'onere della prova. Tutto questo dopo aver affermato di voler dare detta prova e aver sostenuto che si trattava di annato, venendo tuttavia smentito in dibattimento in base al dato incontestabile che l'annato è un colorante naturale, che, come tale, non sarebbe risultato all'analisi cromatografica, la quale, secondo quanto si è chiarito nel corso del giudizio di merito e si riporta nella sentenza di primo grado, percepisce soltanto i coloranti artificiali. Si deve qui richiamare in premessa il risultato dell'analisi svolta, secondo il quale la fattispecie criminosa dell'art.5 lett.g) L. 30 aprile 1962 n 283 è costituita dall'impiego nella preparazione di alimenti o bevande di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura e, quindi - come si è visto - di coloranti non autorizzati con decreto del Ministro della sanità. Di conseguenza per la sussistenza del reato è necessario e sufficiente l'accertamento della presenza in un alimento o bevanda di un additivo colorante non autorizzato, certo nella sua esistenza e non compreso fra quelli elencati nel D.M. 6 novembre 1992 n.525 e successivi, non essendo richiesto che sia anche identificato nella sua composizione chimica.
Con la certezza della presenza dell'additivo non autorizzato la prova che la condotta incriminata è stata posta in essere è, infatti, raggiunta e spetta - secondo i principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio - all'imputato, che è a conoscenza della natura e della composizione chimica dell'additiva adoperato, fornire la. prova che esso rientra, invece, fra quelli compresi nell'autorizzazione.
La questione non cambia aspetto se, in luogo dell'elenco dei coloranti consentiti contenuto nel D.M. 6 novembre 1992 n.525 vigente all'epoca del prelievo dei campioni analizzati, si considera quello del D.M. 27 febbraio 1996 n.209, entrato in vigore successivamente, ugualmente recepito dall'art.5 lett.g) L.1962 n.283 quale norma penale in bianco, e applicabile secondo i principi della successione delle norme penali nel tempo dettati dall'art.2 c.p.. Come risulta dalla sentenza di primo grado, il funzionario dell'U.S.L. di Torino, deponendo come testimone il 22 ottobre 1996, dopo l'emanazione del D.M. 1996 n.209 ha operato il confronto anche con questa normativa, asserendo di non poter affermare positivamente, in assenza della composizione chimica, che si trattasse di colorante ammesso dalla legislazione successiva, la quale peraltro, a quanto le risultava, non consentiva quel tipo di colorante per quel tipo di prodotto.
La risposta, rispetto al nuovo decreto, è dunque la stessa: il colorante non risulta compreso tra quelli e non può, quindi, che essere ritenuto non consentito. Gravava, quindi, sull'imputato, che della composizione chimica del colorante era a conoscenza e che ne invocava l'applicazione dell'jus superveniens, l'onere di dimostrare che il colorante adoperato, non compreso nell'elenco del precedente decreto ministeriale, rientrava invece nell'elenco del successivo. Il vizio lamentato dal ricorrente, dunque, non sussiste e questo secondo motivo d'impugnazione appare sotto ogni aspetto infondato. Alla medesima conclusione, in base alle medesime argomentazioni, si perviene rispetto al terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della sua richiesta di disporre perizia per identificare il colorante.
La sentenza d'appello ha motivato per implicito il rigetto dell'istanza di disporre perizia per accertare la natura del colorante, affermando che spettava all'imputato fornire gli elementi di fatto che giustificavano l'applicazione della normativa del tempo e di quella posteriore.
In effetti non è possibile non rilevare la contraddittorietà del comportamento dell'imputato, il quale tace la natura del colorante in nome del suo diritto di non collaborare all'indagine sul punto e contemporaneamente si duole che non si disponga un accertamento peritale per accertare quanto lui sa già.
Detto questo, la prova dedotta non può dirsi decisiva ne' ai fini della sussistenza del reato, già pienamente accertata mediante l'individuazione del colorante e la constatazione che non figura tra quelli autorizzati, ne' per la difesa dell'imputato, attestata consapevolmente sulla non collaborazione, rispetto alla quale l'indagine peritale risulta del tutto superflua.
Il sesto motivo è palesemente infondato e quindi inammissibile, perché l'eccezione di nullità della sentenza con esso proposta trascura di considerare che per testuale disposizione dell'art.175 c.p. il beneficio della non menzione della può essere concesso solo per la prima condanna, per cui nella specie difetta il presupposto richiesto.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000