Sentenza 1 ottobre 2004
Massime • 1
In materia di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi è il giudice che abbia la disponibilità materiale e giuridica degli atti del processo, fino a che non li trasmetta ad altro giudice. (Fattispecie nella quale l'istanza di liquidazione era stata presentata al tribunale militare antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado ma, senza che la stessa fosse stata delibata dal giudice procedente, gli atti del processo erano stati trasmessi al giudice dell'appello il quale aveva negato la propria competenza a provvedere. La Corte di cassazione, investita del conflitto di competenza sollevato dal tribunale, lo ha risolto indicando come competente la Corte militare d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2004, n. 43463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43463 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 01/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3674
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 016745/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIB. MILITARE ROMA - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) CORTE MILITARE APP. ROMA;
ORDINANZA del 27/04/2004 TRIBUNALE MILITARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GUARINO Vittorio, che ha chiesto dichiararsi la competenza della C.A. militare di Roma. OSSERVA
Con provvedimento del 27/4/2004 il Tribunale Militare di Roma ha sollevato conflitto di competenza nei confronti della Corte Militare di Appello che, implicitamente negando la propria competenza a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi avanzata dall'avv. Walter De Agostino, difensore di NO PA ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva restituito al Tribunale per la sua evasione l'istanza di liquidazione presentata dal difensore in data 5/3/2004.
Il Tribunale rimettente, rilevato che al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione gli atti del procedimento instaurato nei confronti del PA e definito in primo grado con sentenza del 28/3/2003 erano stati da tempo (e precisamente dal 10/10/2003) trasmessi alla Corte di Appello per il giudizio di secondo grado, ha richiamato il principio che conforma la competenza di ciascun giudice alla disponibilità giuridica e materiale degli atti, facendola venir meno solo con la trasmissione di essi ad altro giudice. Il conflitto - sussistente, attesa la stasi verificatasi in conseguenza del contrapposto atteggiamento del Tribunale e della Corte militari in ordine all'istanza di liquidazione in atti - deve essere risolto nel senso indicato dal Tribunale rimettente. Come enunciato da questa Corte a sezioni unite e come correttamente richiamato dal Tribunale militare di Roma, sussiste un principio generale che conforma la competenza di ciascun giudice alla disponibilità giuridica e materiale degli atti, facendola venir meno solo con la trasmissione di essi ad altro giudice. A siffatto principio generale non impongono di derogare le disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ed invero con il disposto di cui al comma 2 dell'art. 83 D.P.R. 115/2002 (da intendersi riferibile anche alle competenze di cui al precedente art. 82, l'una e l'altra disposizione essendo mera riscrittura - operata dal Testo Unico - dell'abrogato art. 15 quattuordecies L. n. 217/90, modificato dall'art. 13 L. n. 134/2001) si è inteso affermare il "principio di competenza" in ragione degli stati e gradi del processo, senza per questo imporre che, una volta avverata la devoluzione al grado superiore, gli atti debbano "regredire" (con la conseguente anomala sospensione del processo di impugnazione) sol perché debba essere liquidato il dovuto ad un difensore o consulente.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte militare di Appello cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004