Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15227 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 2 27 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto impugnazione lode SEZIONE PRIMA CIVILE azbitrale - pagaments revisione prezzi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9795/98Dott. Antonio SAGGIO Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 12272/98 35436 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere Cron. Rep. 3955 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere ConsigliereDott. Mario Rosario MORELLI Ud.06/05/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta ca sul ricorso proposto da: dal Sig. 620 CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO, in persona del legale per diritti 30 OTT: 2002 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato. IL CANCELLIERE + in ROMA VIA BARNABA ORIANI 85, presso l'avvocato FEROLA RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avvocati CANCELLERIA DI FALCO SANDRO, DI MARTINO ROBERTO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (FUNZIONARIO DELEGATO CIPE), COMUNE DI NAPOLI, MINISTERO DEL TESORO 2002 DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 1007 COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO;
-1- - intimati e sul 2° ricorso n° 12272/98 proposto da: 2 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO;
intimato avverso la sentenza n. 269/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 06/05/2002 dal Consigliere Dott. 스 Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ferola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Cons. Otto Svolgimento del processo 3 Con lodo sottoscritto il 20/23/24 ottobre 1995 il collegio arbitrale, adito dal Consorzio ON Otto per la risoluzione di una controversia insorta con il funzionario C.I.P.E. (subentrato al sindaco di Napoli nella qualità di commissario straordinario del Governo), nell'ambito di una concessione relativa alla progettazione ed attuazione di un piano di 1040 alloggi ed alle 2 inerenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, condanno il detto funzionario C.I.P.E. al pagamento della somma di lire 7.863.968.333, con gli interessi legali e moratori, a titolo di compenso revisionale. La parte soccombente impugnò per nullità tale pronuncia davanti alla Corte di appello di Napoli. A sostegno dell'impugnativa addusse: che, con ordinanza del 27 giugno 1981 n. 9, il sindaco di Napoli, nella qualità di commissario di governo, aveva affidato in concessione al Consorzio ON Otto la realizzazione di - 1040 alloggi, nel quadro del P.S.E.R. nell'area metropolitana di Napoli, ai sensi del titolo VIII° della legge 14 maggio 1981, n. 219; che la convenzione stipulata tra le parti il 31 luglio 1981 aveva fissato l'importo provvisorio del corrispettivo in lire 67 miliardi, aveva apportato un ribasso del 3% ai prezzi unitari, aveva previsto la revisione dei prezzi a decorrere dal 31 luglio 1981 ed aveva 4 stabilito che qualsiasi controversia in ordine al rapporto di concessione si sarebbe dovuta deferire ad un collegio di arbitri;
che con ordinanza n. 1238 del 10 luglio 1984 il commissario di governo aveva affidato al medesimo consorzio anche la progettazione ed esecuzione di una serie di infrastrutture fognarie;
che con atto aggiuntivo n. 85 del 13 febbraio 1986, seguito ad altri atti con i quali si crano apportate variazioni all'entità degli 3 interventi e alle modalità e ai termini contrattuali, si era (tra l'altro) pattuita l'esclusione della revisione dei prezzi fino al 31 dicembre 1987 e si era prevista la sua attribuzione, ove dovuta, secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche, per gli incrementi dei costi successivi a tale data, in considerazione del maggiore importo dei lavori affidati al consorzio;
M. che il funzionario C.I.P.E., subentrato al sindaco di Napoli, aveva disposto che il direttore dei lavori liquidasse, in base ai singoli stati di avanzamento, i compensi revisionali per i lavori eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 1988, senza tenere conto dell'incremento dei costi maturati dal 12 luglio 1984 (data in cui era stata stipulata la convenzione iniziale) al 31 dicembre 1987; che il consorzio aveva formulato espressa riserva sul registro di contabilità dei lavori e poi aveva investito della questione la commissione pareri per le controversie tra concedente e concessionario di cui alla legge n. 219 del 1981, la quale aveva ritenuto che la data della revisione dovesse farsi risalire al 12 5 luglio 1984 (epoca dell'ultimo aggiornamento dei prezzi) e che sugli importi revisionali spettassero al consorzio gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; che, siccome il funzionario C.I.P.E. non si era uniformato al detto parere, il consorzio aveva promosso giudizio arbitrale per ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di lire 7.863.968.333, oltre interessi legali e di mora;
che il funzionario C.I.P.E. aveva denunciato il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, aveva eccepito la litispendenza ed aveva comunque negato che la revisione dei prezzi fosse dovuta;
che con il lodo sopra indicato il collegio arbitrale, pronunciando a maggioranza, dopo aver respinto le eccezioni sollevate dal funzionario C.I.P.E. aveva condannato quest'ultimo a pagare, a titolo di compenso revisionale, la somma di lire 7.863.968.333, oltre agli interessi legali e moratori. Su tali premesse l'impugnante chiese che il lodo fosse dichiarato nullo con le statuizioni conseguenti. Il consorzio chiese il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, in caso di accoglimento di essa, reiterò le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio arbitrale. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 febbraio 1998, in accoglimento dell'impugnazione dichiarò la nullità del lodo arbitrale e condannò il Consorzio ON 5 3. Otto a pagare alla P.C.M. funzionario C.I.P.E. le spese 6 - giudiziali, considerando (per quanto qui rileva): dopo averche, con il primo motivo, l'Amministrazione premesso che il lodo era stato deciso a maggioranza dei 2/3 del collegio con il voto favorevole dell'avv. Mario Salvi (arbitro designato dal consorzio) - adduceva la nullità del lodo medesimo per violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 108 della Costituzione, in relazione all'art. 829 comma 2° cod. proc. civ., in quanto il detto arbitro, avendo fatto parte della commissione pareri ed essendosi espresso, quale relatore del parere n. 15/93, per l'accoglimento della tesi del consorzio, doveva essere ritenuto privo del requisito d'imparzialità che dovrebbe caratterizzare qualsiasi giudice;
che la circostanza allegata avrebbe potuto integrare la violazione dell'obbligo di astensione, inidonea (in difetto di tempestiva ricusazione) a determinare nel giudizio ordinario la nullità della sentenza e non deducibile in sede d'impugnazione, ―che, peraltro, la P.C.M. funzionario C.I.P.E., essendo a conoscenza della dedotta causa d'incompatibilità dell'arbitro, avrebbe dovuto proporne la ricusazione ai sensi dell'art. 815 cod. proc. civ., mentre nel procedimento arbitrale non era stato addotto alcun vizio della nomina dell'arbitro, sicché il motivo in questione si rivelava inammissibile o comunque infondato;
7 che anche il secondo motivo d'impugnazione col quale la P.C.M. sosteneva il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, venendo in discussione non il quantum ma l'an debeatur della revisione prezzi – non aveva fondamento;
che il terzo motivo d'impugnazione (relativo ad asserita violazione dell'art. 39 cod. proc. civ.) era a sua volta infondato (il punto non è più in discussione); che andavano, invece, condivisi il quinto e il sesto motivo d'impugnazione, con i quali la P.C.M. sosteneva che l'art. 4 dell'atto aggiuntivo 13 febbraio 1986, n. 85, andava interpretato nel senso che dal 1° gennaio 1988 la revisione dei prezzi era ammessa con esclusivo riferimento alle variazioni dei prezzi medesimi avvenute a decorrere dalla data ora indicata e non anche (come chiesto dal consorzio) tenendo conto degli incrementi dei costi dal 12 luglio 1984, sicché la pronunzia arbitrale era affetta dal vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ. e degli artt. 80 e ss. (tit. VIII°) della legge n. 219 del 1981, con conseguente sua nullità a norma dell'art. 829, 2° comma, cod. proc. civ.; che, infatti, il tenore della clausola in questione (trascritta in sentenza) rivelava in modo univoco l'intenzione delle parti: 1) di escludere la revisione per i lavori effettuati prima del 31 dicembre 1987; 2) di ammettere la revisione, "ove dovuta", in base alla disciplina vigente in materia di opere pubbliche, soltanto per i ---- 2 5 lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 1988; 3) di tenere conto, al ☑ fine della revisione dei prezzi per questi lavori, soltanto degli “incrementi dei costi successivi al 31.12. 1987", e cioè degli aumenti dei costi, ovvero dei prezzi correnti, intervenuti dal 1° gennaio 1988; che, nel caso di specie, la comune volontà delle parti risultava in modo evidente non soltanto dalle espressioni letterali delle clausole recate dall'art. 4 ma anche dal loro comportamento complessivo e dalle ragioni che indussero il consorzio a rinunziare alla revisione dei prezzi per lavori effettuati fino al 31 dicembre 1987 ed a computare poi quella alla quale aveva diritto, per il periodo successivo, in modo difforme dalle norme allora vigenti;
che, in definitiva, l'interpretazione adottata dagli arbitri contrastava con i criteri legali di ermeneutica e comportava la nullità del lodo. Contro la suddetta sentenza il Consorzio ON Otto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - funzionario C.I.P.E. ha resistito con controricorso ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, adducendo due motivi di annullamento. Con ordinanza del 28 marzo 2000 la prima sezione civile di questa Corte, rilevato che col secondo motivo del ricorso incidentale era stata nuovamente proposta la questione di giurisdizione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per : g l'assegnazione alle Sezioni unite che, investite della causa, con sentenza 6 febbraio 2002 n. 1558, dopo avere riunito i ricorsi hanno respinto il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo quindi gli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore trattazione. La causa, quindi, è stata ancora chiamata all'udienza di discussione. Il consorzio ricorrente ha depositato note di udienza sulle conclusioni del P.G. Motivi della decisione 1.- Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati già riuniti dalla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite, ricordata in narrativa, che ha respinto il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Restano da esaminare, dunque, il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale.
2. Per ragioni di ordine logico il primo motivo del ricorso incidentale va esaminato con priorità. Con esso la P.C.M. censura la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di nullità riguardante la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 108 Cost. in relazione all'art. 829, comma 2°, cod. proc. civile. La tesi della Corte territoriale, secondo cui il vizio denunziato avrebbe potuto integrare la violazione dell'obbligo di astensione 10 non deducibile quale motivo di nullità, non sarebbe da condividere. Con riferimento alla posizione dell'arbitro del consorzio si dovrebbe prospettare, invece, una questione d'incompatibilità soggettiva ad assumere la funzione di arbitro, in quanto egli avrebbe dato parere favorevole alla tesi del consorzio sulla stessa questione, quale relatore nella commissione per le controversie tra concedente e concessionario (parere disatteso dal funzionario C.I.P.E.). Ciò avrebbe inciso sull'indipendenza ed imparzialità del collegio arbitrale (perché un componente si sarebbe già espresso sulla questione controversa) e la questione sarebbe ancor più rilevante in quanto il lodo sarebbe stato deciso a maggioranza di due terzi. Il motivo non ha fondamento. L'art. 815 cod. proc. civ. stabilisce nel primo comma che la parte può ricusare l'arbitro che essa non ha nominato per i motivi indicati nell'art. 51 dello stesso codice, e disciplina, nel secondo comma, il relativo procedimento, disponendo (tra l'altro) che l'istanza va presentata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Come questa Corte ha già chiarito, peraltro, in ogni caso l'istanza di ricusazione può essere presentata (anche in caso di conoscenza sopravvenuta del motivo) soltanto fino a quando il lodo non è stato sottoscritto, perché con 11 la sottoscrizione esso viene ad esistenza ed acquista efficacia vincolante per le parti, onde l'istanza proposta successivamente non può avere alcuna efficacia (Cass., 22 giugno 1995, n. 7044).. La citata norma, dunque, contempla il rimedio da porre in essere qualora sussistano in concreto situazioni che possano comportare il difetto di obiettività o di imparzialità dell'arbitro, e ne regola modalità e tempi allo scopo di garantire celerità e certezza di situazioni giuridiche al procedimento arbitrale (di qui il carattere perentorio del termine per presentare l'istanza). Se il rimedio de quo non è proposto, le eventuali ragioni di ricusazione non possono esser fatte valere con l'impugnazione per nullità, perché ciò sarebbe in contrasto sia col citato art. 815 cod. proc. civ. e con il carattere “chiuso” di tale procedimento, sia con l'art. 829 dello stesso codice, in quanto le ragioni di ricusazione non sono riconducibili nell'ambito di detta norma (se non nel caso, non dedotto nella specie, in cui la clausola compromissoria sia congegnata in modo tale da comportare necessariamente l'impossibilità di costituzione di un collegio imparziale). Nella fattispecie la ricorrente incidentale afferma che si prospetterebbe una questione d'incompatibilità soggettiva ad assumere la funzione di arbitro, incidente sulla indipendenza e imparzialità del collegio arbitrale. Ma la c.d. "incompatibilità soggettiva" (perché l'arbitro si sarebbe già espresso sulla medesima questione in sede consultiva) poteva per l'appunto 12 integrare (in ipotesi) una violazione dell'obbligo di astensione e quindi dare ingresso ad una istanza di ricusazione. La sentenza impugnata, invece, ha accertato e il punto non è controverso che nessuna istanza in tal senso fu proposta nei termini e che anzi nel corso del giudizio arbitrale non furono addotti vizi nella nomina dell'arbitro. Di qui l'infondatezza del motivo che ne comporta il rigetto. 3.- Con il primo mezzo di cassazione il Consorzio ON Otto (d'ora in avanti C.R. 8) denunzia violazione e falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica, in particolare della regola "in claris non fit interpretatio"; violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 84 della legge n. 219 del 1981 e dell'art. 1 D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. Richiamato il tenore dell'art. 4 della convenzione n. 85 del 13 febbraio 1986, afferma che l'errore di fondo in cui sarebbe incorsa la Corte di merito consisterebbe nell'avere ritenuto che il significato letterale della detta clausola rivelasse in modo univoco l'intenzione delle parti. La sentenza impugnata, in realtà, avrebbe focalizzato l'attenzione soltanto su una parte della clausola, attribuendo valore determinante all'espressione "incremento dei costi successivi al 31.12. 1987 e stravolgendo il significato pregnante dell'esplicito riferimento contenuto, subito dopo, nella locuzione "la revisione 13 dei prezzi, ove dovuta, sarà determinata secondo la normativa vigente in materia di OO.PP." Tale ragionamento si porrebbe in contrasto con l'orientamento di questa Corte in tema di applicazione della regola ermeneutica di cui in rubrica. Con lo stesso metro si potrebbe seguire anche un diverso percorso argomentativo pervenendo ad un'interpretazione opposta rispetto a quella condivisa dalla sentenza impugnata. Sarebbe altresì erronea l'affermazione apodittica in questa contenuta, laddove si afferma che le parti, nella citata clausola IV, si sarebbero avvalse del potere di deroga alla disciplina normativa in materia di revisione prezzi. Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione degli artt. 80 e ss. della legge n. 219 del 1981 e dei principi generali in materia di esercizio del potere normativo extra ordinem;
violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria. L'ulteriore errore dei giudici di merito starebbe nel non avere colto che la deroga - certamente consentita in astratto, in quanto non confliggente con i principi generali dell'ordinamento - avrebbe richiesto in primo luogo il corretto esercizio del potere attraverso l'emanazione di un'ordinanza normativa ad hoc, che indicasse l'intento di deroga e la norma derogata (forma richiesta ad substantiam per la validità della deroga). In subordine, questa avrebbe richiesto una inequivoca espressione del patto, mentre 14 nella specie le parti - con il richiamo alla normativa vigente in materia di revisione dei prezzi e, quindi, al momento dell'aggiudicazione o della stipula del contratto per radicare il computo revisionale - avrebbero manifestato un chiaro intento di segno opposto, a prescindere dalla pur decisiva considerazione che l'eventuale esercizio di un potere derogatorio necessita di una puntuale indicazione che di esso si faccia uso. Ad avviso del ricorrente il coordinamento delle espressioni letterali contenute nella clausola condurrebbe a ritenere che sia la locuzione "incremento dei costi" sia l'altra "revisione dei prezzi" avessero eguale contenuto semantico, essendo state usate al fine di non incorrere in ripetizioni. Soltanto in tale ottica troverebbe senso il richiamo operato, subito dopo l'espressione "per gli incrementi dei costi successivi al 31.12.1987", alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, allo scopo di determinare il computo della revisione dei prezzi conseguente al blocco. Pertanto la Corte di merito - in violazione dei principi indicati in rubrica e con motivazione carente, illogica e contraddittoria avrebbe dato valenza decisiva ad una distorta e parziale interpretazione letterale, in difetto dei presupposti che, in tema d'interpretazione contrattuale, consentono di attribuire rilievo decisivo alla regola contenuta nel brocardo "in claris non fit interpretatio”. 15 Con il terzo mezzo di cassazione C.R. 8 denunzia ancora violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonché dei principi in tema d'interpretazione logico-sistematica; violazione dell'art. 1 D.L.C.P.S. n. 1501 del 1947 e dei principi generali in materia revisionale;
motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria. La sentenza impugnata finora si sarebbe rivelata erronea sia sotto il profilo dell'interpretazione contrattuale sia sotto quello della ricostruzione dogmatica(logicamente subordinato) dell'esercizio del potere derogatorio. Essa, peraltro, avrebbe comportato anche l'omessa valutazione e ponderazione dei principi che caratterizzano la legislazione sulle opere pubbliche, pur richiamata dalle parti. Nell'interpretazione dei contratti oggetto della ricerca ermeneutica sarebbe la comune intenzione dei contraenti, rispetto alla quale il senso letterale delle parole si porrebbe come il primo, ma non preminente ed esclusivo strumento, giacché la legge imporrebbe lo svolgimento di un'indagine non limitata all'elemento letterale, ma comprensivo di quello logico-sistematico. Alla luce di tale principio i giudici del merito non avrebbero dovuto basarsi soltanto sul tenore letterale della clausola (peraltro male interpretata), bensi collegarsi alla legislazione sulle opere pubbliche. Se a tanto si fossero indotti, avrebbero riscontrato che, in materia revisionale, l'esclusione per un periodo di tempo della revisione stessa comportà che il dies a quo per il computo di essa, 16 quando riprende la sua operatività temporaneamente sospesa, debba essere quello dell'aggiudicazione dei lavori, mentre non troverebbe base normativa il criterio secondo cui tale momento debba coincidere con quello dell'inizio della nuova operatività del meccanismo revisionale dopo il periodo di blocco. Con il quarto motivo il ricorrente adduce "altra violazione dei criteri di ermeneutica, omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione". L'erronea motivazione della sentenza impugnata - fondata su un inesistente "tenore inequivoco del testo della clausola" di cui al patto IV avrebbe impedito il doveroso riscontro ermeneutico - della volontà contrattuale risultante dalla valutazione complessiva di tutte le disposizioni contrattuali. Sarebbe stata trascurata ogni valutazione sulle premesse della convenzione n.86 del 1986, da cui emergerebbe la reale intenzione delle parti sulle modifiche poi pattuite con la detta convenzione. In realtà, se quelle valutazioni fossero state operate, sarebbe emerso l'intento delle parti inteso a stabilire che il maggiore importo delle opere affidate al consorzio fosse riequilibrato con un ulteriore ribasso sui prezzi di concessione e con una conseguente modulazione del blocco revisionale, limitato al 31 dicembre 1987, mentre nessun accenno sarebbe stato fatto ad una modifica dei criteri di computo del calcolo revisionale. 17 Omettendo di valutare le premesse dei patti contrattuali la Corte territoriale avrebbe quindi trascurato il contesto del contratto nella sua globalità, così violando il principale strumento ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civile. Le quattro complesse censure ora riassunte - che vanno esaminate congiuntamente perché tra loro connesse · non sono fondate. Si deve premettere che, per costante giurisprudenza, in tema di ermeneutica contrattuale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civile (ex multis: Cass., 10 settembre 2001, n. 11541; 27 luglio 2001, n. 10290; 28 maggio 2001, n. 7242; 13 maggio 1998, n. 4832). Nel caso di specie la sentenza impugnata è partita dall'esame della clausola contrattuale (che ha trascritto), del seguente tenore (v. anche il ricorso per cassazione, pag.10): "Per quanto concerne la revisione dei prezzi, le parti convengono che la stessa resta esclusa fino al 31.12.1987. per gli incrementi dei costi successivi al 31 dicembre 1987, la revisione dei prezzi, ove dovuta, sarà determinata secondo la normativa vigente in materia di OO.PP., con l'applicazione della 18 tabella millesimale indicata nelle ordinanze di approvazione dei progetti rispettivamente del 1° e II° stralcio eseguito". Dopo aver richiamato il percorso argomentativo seguito dagli arbitri sostegno della decisione adottata con il lodo, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter condividere tale decisione, osservando: che, se le parti avessero inteso regolare il loro rapporto nel modo indicato dagli arbitri (cioè disciplinando il meccanismo revisionale in modo conforme al regime legale, in forza del quale l'incremento dei prezzi doveva computarsi con riferimento al momento della presentazione dell'offerta 0, comunque, dell'aggiudicazione dei lavori), non avrebbero avuto bisogno di usare l'espressione "per gli incrementi dei costi successivi al 31.12.1987", potendo limitarsi a richiamare, per il tempo successivo a tale data, la normativa vigente in materia di opere pubbliche;
che l'indicazione secondo cui la revisione era esclusa fino al 31 dicembre 1987, mentre per procedere a quella relativa ai lavori effettuati dopo tale data doveva tenersi conto degli incrementi dei costi successivi al 31 dicembre 1987, denotava la comune inequivoca volontà delle parti di considerare, ai fini della revisione dei prezzi, soltanto le variazioni dei costi intervenute dopo tale data, in deroga alle norme dettate in materia dal legislatore e richiamate nel lodo impugnato;
19 che l'istituto della revisione dei prezzi contrattuali non poteva annoverarsi tra i principi generali dell'ordinamento e tanto meno tra le norme costituzionali, sicché a norma dell'art. 84 della legge n. 219 del 1981 la disciplina legale della revisione poteva essere regolata pattiziamente in deroga all'art. 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37 (potere di cui le parti si erano avvalse); che alla stregua del tenore inequivoco della clausola, dunque, non vi era ragione per dare ad essa un'interpretazione diversa, traendola non già dal suo contenuto ma dalle norme disciplinanti la revisione dei prezzi, cui invece le parti avevano inteso derogare;
che era quindi evidente l'errore compiuto dagli arbitri, i quali avevano violato la fondamentale regola interpretativa secondo cui, quando la lettera del contratto ha un significato univoco, non è consentito al giudice disattenderlo richiamando esigenze sistematiche;
che, peraltro, nel caso di specie la comune volontà delle parti risultava non soltanto dal tenore letterale del citato art. 4 ma anche dal loro comportamento complessivo e dalle ragioni che avevano indotto il consorzio a rinunziare alla revisione dei prezzi per lavori effettuati fino al 31 dicembre 1987 ed a computare poi quella alla quale aveva diritto, per il periodo successivo, in modo difforme dalle norme allora vigenti;
La sentenza impugnata prosegue menzionando i lavori affidati al consorzio con la convenzione 31 luglio 1981, n. 3 rep., 20 l'estensione dell'affidamento operato con la convenzione del 12 luglio 1984, n. 22 rep., le modifiche apportate con la convenzione 5 febbraio 1985, n. 44 rep. le previsioni recate dalla convenzione integrativa 13 febbraio 1986, n. 85 rep. Nel quadro di tali atti rileva che, con l'ultima convenzione, le parti intesero farsi reciproche concessioni, sicché ai vantaggi attribuiti all'amministrazione (tra cui quello della neutralizzazione degli aumenti dei costi dal 12 luglio 1984 al 31 dicembre 1987) corrisposero i vantaggi ottenuti dal consorzio (affidamento a trattativa privata di lavori per un importo ingente e proroga dei termini per la consegna delle opere). Ed aggiunge che, nel farsi tali concessioni, le parti furono mosse dall'intento di prevenire liti che sarebbero potute insorgere dall'applicazione delle pattuizioni precedenti. Questo iter argomentativo si rivela corretto per quanto riguarda l'osservanza delle regole legali di ermeneutica e sostenuto da una motivazione congrua ancorché concisa. Infatti i giudici del merito sono partiti dall'esame dell'elemento letterale, che nell'interpretazione del contratto assume funzione centrale (Cass., 13 agosto 2001, n. 11089; 10 agosto 2001, n. 10493; 26 luglio 2001, n. 10265; 16 marzo 2001, n. 3804). Hanno quindi spiegato le ragioni in forza delle quali all'espressione “per gli incrementi dei costi successivi al 31.12.1987" dovesse attribuirsi il significato affermato in 21 sentenza, denotante “la comune, inequivoca volontà delle parti di considerare, ai fini della revisione dei prezzi soltanto le variazioni dei costi intervenute dopo tale data, in deroga alle norme dettate in materia dal legislatore e richiamate nel lodo impugnato" (sentenza, pag. 18). Hanno verificato la validità della deroga alla stregua della legislazione speciale. Hanno quindi considerato il comportamento complessivo delle parti inquadrandolo nell'ambito delle varie convenzioni stipulate e dei vantaggi reciproci che le parti medesime ne trassero. In questo contesto, le censure del ricorrente non colgono nel segno. Non è esatto, in primo luogo, che la Corte territoriale abbia focalizzato l'attenzione soltanto su una parte della clausola, attribuendo valore determinante soltanto all'espressione "incremento dei costi successivi al 31.12.1987" e trascurando il richiamo alla normativa vigente in materia di opere pubbliche. Essa, invece, ha avuto ben presente l'uno e l'altro profilo (sentenza, pag. 17-18), tant'è che proprio dalla valutazione complessiva ha tratto argomento (ponendo l'accento sulla formulazione della clausola) per valorizzare il riferimento agli incrementi successivi al 31 dicembre 1987 (implicante implicita ma chiara esclusione degli incrementi precedenti a quella data). Né può condividersi il (suggestivo ma infondato) rilievo secondo cui, se le parti avessero voluto regolare il loro rapporto secondo il 22 modo indicato dalla Corte di merito, non avrebbero fatto seguire alla prima espressione (circa gli incrementi successivi al 31 dicembre 1987) quella concernente il richiamo alla revisione da determinare secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche (ricorso per cassazione, pag. 15). Il rilievo, in realtà, è inammissibile perché si limita a propugnare una diversa interpretazione della clausola, più favorevole al ricorrente, rispetto a quella motivatamente adottata dal giudice di merito. Ma esso è anche infondato perché proprio il tenore complessivo della clausola conferma che il richiamo alla normativa vigente riguarda il periodo successivo al 31 dicembre 1987 e dunque ben si coordina con la proposizione precedente. Quanto, poi, alla presunta violazione degli artt. 80 e ss. della legge n. 219 del 1981, si deve osservare che ai sensi dell'art. 81, comma 2°, di detta legge - le opere ivi contemplate sono affidate in concessione "a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti". La disposizione, dunque, non presuppone l'emanazione di un'ordinanza normativa ad hoc, ma collega la deroga alla stessa stipula delle convenzioni contenenti clausole con contenuto derogatorio rispetto alla normativa in vigore (deroga nella specie esercitata con riguardo alla disciplina sulla revisione dei prezzi per il periodo fino al 31 dicembre 1987). Né risulta pertinente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1995, che riguarda l'esercizio del potere 23 di ordinanza e non già la stipula delle convenzioni ( disciplinata, come si è detto, dal citato art. 81). L'argomento secondo cui la deroga avrebbe richiesto in concreto una inequivoca espressione, mentre nella specie le parti, con il richiamo alla normativa vigente in tema di revisione dei prezzi, avrebbero manifestato un intento di segno opposto, è per un verso inammissibile, per l'altro verso infondato. E' inammissibile laddove vorrebbe sostituire alla motivata interpretazione dei giudici di merito una diversa interpretazione prospettata dalla parte. E' infondato perché trascura di considerare che come il tenore testuale della clausola palesa - il richiamo alla normativa vigente riguardava gli incrementi dei costi successivi al 31 gennaio 1987. Neppure si rivela esatto l'assunto secondo cui la Corte territoriale si sarebbe basata esclusivamente sul tenore letterale della clausola in questione, ignorando tra l'altro i dati desumibili dall'art. 33, co. 3, della legge n. 41 del 1986, da cui dovrebbe ricavarsi che l'esclusione per un certo periodo della revisione comporta che il dies a quo per il computo revisionale, quando riprende il suo corso, debba esser quello dell'aggiudicazione dei lavori. A parte il rilievo che, come lo stesso ricorrente segnala, la norma invocata è successiva (sia pur di poco) alla stipula dell'atto aggiuntivo n. 85 del 13 febbraio 1986, il C.R. 8 trascura di considerare che il rapporto in questione si colloca nel quadro di 24 una disciplina convenzionale a carattere derogatorio rispetto alla normativa (all'epoca) in vigore, e che di tale deroga è stata verificata la validità ai sensi della normativa speciale applicabile. Per il resto, e su un piano più generale, deve osservarsi che il ricorrente, nelle diffuse (e, talvolta, ripetitive) censure mosse alla sentenza impugnata nella parte in cui questa ha posto l'accento anche sul comportamento complessivo delle parti, alla luce delle convenzioni stiupulate, vorrebbe impegnare questa Corte in un riesame dei fatti e del convenuto delle convenzioni, con particolare riguardo a quella del 1986 (v., segnatamente, il quarto motivo), riesame che è invece estraneo al sindacato di legittimità. Ne segue il rigetto dei primi quattro motivi dell'impugnazione. Con il quinto mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della regola ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., in particolare dell'art. 1362 comma 2° e dell'art. 1366, motivazione omessa e, comunque, insufficiente e illogica. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che la comune volontà delle parti fosse desumibile non soltanto dalle espressioni letterali adottate ma anche dal loro comportamento successivo e dalle ragioni che avrebbero indotto il consorzio a rinunziare alla revisione dei prezzi per i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 1987 ed a computare, poi, quella alla quale aveva diritto 25 per il periodo successivo in modo difforme dalle norme allora vigenti. A sostegno di tale erronea determinazione la Corte di merito facendo espresso riferimento alla ricostruzione dei fatti esposta nelle difese dell'Avvocatura dello Stato e nel cd. "lodo Catallozzi" (riguardante un'analoga vicenda tra le parti in causa) - avrebbe fatto propria la motivazione ivi contenuta, secondo cui le "rinunzie" del C.R.8 contenute nella convenzione n. 85 del 1986 avrebbero trovato corrispettivo nei vantaggi dal medesimo consorzio conseguiti. Tale motivazione si fonderebbe "su di una ricostruzione dei fatti e dei patti contrattuali non rispondenti al vero e che vanno, quindi, corretti in conformità ai seguenti elementi ricavabili dagli atti contrattuali all'esame" (ricorso per cassazione, pag. 32). Al riguardo premesso che la convenzione n. 85 del 1986 riguarderebbe soltanto la parte residua delle infrastrutture fognarie affidate al consorzio, mentre le altre infrastrutture fognarie sarebbero regolate dalle convenzioni n. 22 del 1984 e n. 44 del 1985, con autonome clausole il ricorrente afferma che nella - sentenza impugnata sarebbe "falsamente rappresentato, in contrasto con i dati fattuali riferiti" che le parti con la convenzione n. 85 del 1986 avessero potuto valutare, tra i vantaggi a favore del consorzio, l'affidamento a trattativa privata dei lavori di tutte le infrastrutture fognarie. 26 Del pari falsa sarebbe la circostanza relativa ai vantaggi conseguiti dal consorzio in corrispettivo delle rinunzie operate in favore del concedente, con riguardo alla proroga dei termini. L'assunto non troverebbe riscontro nelle risultanze della convenzione n. 8, nella quale vi sarebbe anzi la prova del contrario. Il ricorrente richiama quindi elementi desunti dalla convenzione n. 85 del 1986, nella quale non vi sarebbe traccia di proroga di termini ed anzi vi sarebbe dimostrazione del tempestivo adempimento da parte del consorzio (ricorso, pag. 33-37). Afferma essere evidente, in punto di diritto, che l'omessa valutazione degli indicati elementi avrebbe comportato violazione dei principi enunciati nella rubrica del motivo e vizi di motivazione su punto decisivo. Il che sarebbe ulteriormente comprovato dalla verifica dell'andamento complessivo dei pregressi rapporti contrattuali, di cui alle convenzioni n. 22 del 1984 e n. 44 del 1985 da cui emergerebbe come dato costante che la revisione prezzi, istituto non derogabile da parte della P.A., sarebbe stata “sterilizzata" con il consenso del concessionario, cui sarebbe stata offerta come contropartita l'esclusione del ribasso dovuto ai sensi dell'art. 12 L. 3 gennaio 1978, n.
1. In questo alveo le parti avrebbero rinvenuto il bilanciamento degli opposti interessi ed in esso andrebbero ricondotti anche i patti di cui alla convenzione n. 85. E ciò troverebbe conferma anche 27 nell'esplicazione contabile dei dati normativi, cui il ricorrente procede con una serie di calcoli allo scopo di dimostrare che come corrispettivo dei maggiori lavori il C.R.8 avrebbe rinunziato a lire 29.324.250.000= (ric., pag. 39), sicché in nessun caso il consorzio avrebbe potuto pattuire una soluzione come quella ritenuta dalla sentenza impugnata che, sfiorando quasi il 50% rispetto al maggiore importo dei lavori, avrebbe significato accollare al consorzio medesimo oneri ingenti, trasformando la convenzione in un contratto addirittura aleatorio per la parte privata. Le censure ora riassunte sono inammissibili. Il percorso argomentativo svolto dal ricorrente rende palese che esso, attraverso la denunzia di asserite violazioni di regole di ermeneutica contrattuale ed allegando presunti vizi di motivazione, propugna in realtà una ricostruzione dei fatti (nonché degli atti contrattuali, del contenuto delle convenzioni e dei rapporti tra le stesse) del tutto diversa rispetto a quella compiuta dai giudici del merito, pervenuti al motivato convincimento espresso nella sentenza impugnata appunto dopo avere esaminato le convenzioni intercorse tra le parti, nelle quali hanno trovato riscontro al dato interpretativo già desunto dal tenore testuale dell'art. IV contenuto nella convenzione aggiuntiva n. 85 del 1986. 28 In sostanza il ricorrente prospetta una differente lettura del rapporto convenzionale, dei collegamenti tra gli atti, delle conseguenti valutazioni e sollecita in tal modo un apprezzamento di merito che non è consentito al giudice di legittimità e, peraltro, richiederebbe un riesame degli atti e delle prove al detto giudice non consentito. Nè giovano in proposito i richiami, frammentari ed incompleti, a taluni contenuti degli atti convenzionali, perché essi non soltanto non dimostrano che la Corte territoriale si sia fondata su una "ricostruzione dei fatti e dei patti contrattuali non rispondenti al vero" (se così fosse, peraltro, si dovrebbe ipotizzare un errore revocatorio), ma neppure riescono a porre in evidenza vizi di motivazione, tali non potendosi considerare le valutazioni diverse ed alternative che il ricorrente sviluppa, postulando però un complessivo riesame di quei fatti e di quei patti sui quali il giudice del merito si è già soffermato dando conto del convincimento raggiunto (in concorso, si ripete, con gli elementi tratti dal dato letterale). Di qui l'inammissibilità delle censure. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione della legge e del regolamento di contabilità di Stato, del R.D. n. 1612/1933, della legge n. 103 del 1979 e dei principi generali in materia di transazione della P.A., violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., omessa e insufficiente motivazione. 29 Dimostrata (secondo il ricorrente) l'incongruità della tesi interpretativa della Corte di merito e l'erroneità della individuazione di un (valido) esercizio del potere extra ordinem, la sentenza impugnata potrebbe sottrarsi alla cassazione se si volesse sostenere che, nel quadro di un negozio avente natura transattiva, la deroga alla disciplina legale della revisione rientrerebbe comunque nella libera esplicazione dell'autonomia privata. Ma, alla luce di quanto esposto nelle precedenti censure (segnatamente, nel motivo sub 5), la tesi che l'atto aggiuntivo n. 85 del 1986 possa avere integrato una fattispecie transattiva sarebbe in violazione della normativa in rubrica sotto due profili: in primo luogo la presunta transazione sarebbe stata conclusa senza l'osservanza delle procedure prescritte per le P.A.statali; in secondo luogo risulterebbe chiaro che tra le parti non sarebbe esistita, neppure allo stato potenziale, una lite da comporre. Pertanto, in mancanza di una controversia e addirittura di una res dubia da comporre, una transazione non sarebbe configurabile e le concessioni eventualmente intervenute tra le parti si sarebbero dovute ricondurre alla necessità di rinegoziare le condizioni contrattuali dell'affidamento aggiuntivo in virtù di circostanze sopravvenute. Il motivo è inammissibile. 30 E' vero che la sentenza impugnata, nella parte finale, afferma che le parti, nel farsi reciproche concessioni, furono mosse dall'intento di prevenire liti che sarebbero potute insorgere dall'applicazione delle pattuizioni precedenti. Ma questa affermazione non ha alcuna incidenza sul tessuto argomentativo della pronuncia, non tocca il dato ermeneutico desunto dall'art. 4 ) l della convenzione n. 85 e non inficia in alcun modo l'analisi c condotta con riguardo al contenuto degli atti convenzionali. Che le . r O parti, nel procedere a (nuova) negoziazione delle condizioni ( contrattuali dell'affidamento aggiuntivo si siano fatte delle concessioni è circostanza che lo stesso ricorrente non nega (ricorso, pag. 43). L'affermazione secondo cui ciò avrebbe integrato un negozio transattivo si risolve in un obiter dictum non necessario e non rilevante ai fini della decisione. In definitiva, anche il ricorso principale deve essere respinto Nel rigetto di entrambi i ricorsi si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
129,11 La Corte rigetta il primo motivo del ricorso incidentale;
rigetto, il 82,64 1097 ricorso principale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di 5 4567 1,7 cassazione. 1 2 Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Le Presidente lieze est.Il consigliere тай на CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima e Civite IL CANCELLIERE Lujsa Passinetti Miré eminet Depositate Cancelleria 29 OTT. 2002 IL CANCEL FRE