Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10265
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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Nell'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva il giudice di merito deve rispettare i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non può pertanto trascurare, senza adeguata motivazione, il carattere assolutamente prioritario dell'interpretazione letterale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - sottolineando l'impossibilità di procedere direttamente alla decisione della causa nel merito implicando la lettura della contrattazione collettiva un giudizio di fatto - che aveva ritenuto computabili nella base di calcolo del TFR di un dipendente di un istituto di vigilanza i compensi per lavoro straordinario relativi agli anni 1983 - 1987, senza giustificare le ragioni che lo avevano indotto a disattendere il chiaro e univoco tenore letterale dell'art. 58, ultimo comma, del CCNL del 1983).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10265
    Data del deposito : 26 luglio 2001

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