Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Nell'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva il giudice di merito deve rispettare i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non può pertanto trascurare, senza adeguata motivazione, il carattere assolutamente prioritario dell'interpretazione letterale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - sottolineando l'impossibilità di procedere direttamente alla decisione della causa nel merito implicando la lettura della contrattazione collettiva un giudizio di fatto - che aveva ritenuto computabili nella base di calcolo del TFR di un dipendente di un istituto di vigilanza i compensi per lavoro straordinario relativi agli anni 1983 - 1987, senza giustificare le ragioni che lo avevano indotto a disattendere il chiaro e univoco tenore letterale dell'art. 58, ultimo comma, del CCNL del 1983).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10265 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Istituto di Vigilanza dell'Urbe, elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso gli avvocati Carlo Capua e Fabrizio Pavarotti che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA VA, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 39, presso l'avv. VA Angelozzi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6030/98, decisa il giorno 1^ ottobre 1997 e pubblicata il 27 marzo 1998, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 52630/93 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Carlo Capua nell'interesse dell'Istituto Vigilanza Urbe, ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27 aprile 1988 IA VA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe al fine di ottenere il ricalcolo dell'indennità di anzianità, del TFR ed altro, in base al compenso per lavoro straordinario percepito durante il rapporto di lavoro. Il Giudice adito, con sentenza in data 30 giugno 1992, accoglieva in parte la domanda ed affermava che nella contrattazione collettiva era prevista l'esclusione di detta voce dal calcolo del TFR, come consentito dal testo novellato dell'art. 2120 del codice civile. Interponeva appello il lavoratore e in esito il
Tribunale di Roma, con sentenza n. 6030/98, emessa in data 1 ottobre - 27 marzo 1998, accoglieva il gravame riconoscendo il diritto del lavoratore al ricalcolo del TFR fino all'entrata in vigore del contratto collettivo 11 aprile 1987, così disattendendo l'eccezione di parte convenuta la quale aveva affermato che già il contratto collettivo stipulato nell'anno 1983 conteneva tale deroga. In ordine a tale rilievo dell'Istituto, riproposto in questa sede, osservava che "solo il contratto del 1987 indica espressamente gli elementi di computo della base annua utile per il calcolo di TFR e prevede espressamente '..... i compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo'". Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, con atto notificato in data in data 25 marzo 1999; deduce un unico articolato motivo. IA VA resiste con controricorso notificato in data 3 maggio 1999.
L'Istituto ricorrente deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e seguenti c.c. e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, individuato nell'erronea lettura dei contratti collettivi 1983 e 1987. Si riportano testualmente il primo e l'ultimo comma dell'art. 58 dei due contratti collettivi e si fa notare che il Tribunale ha sovrapposto i due testi, inserendo in quello dell'anno 1987 una formula contenuta invece in quello dell'anno 1983, travalicando il testo letterale delle espressioni usate e fornendo una lettura non conforme all'intento così manifestato dalle parti. Le censure appaiono fondate.
Si premette che giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav.,17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346).
Tale è stato appunto l'iter argomentativo seguito dall'Istituto ricorrente che ha ben posto in rilievo come il Tribunale non abbia considerato, e ciò in contrasto a quanto è dato verificare dalla lettura dei testi acquisiti e riportati nel ricorso per la parte che interessa in questa sede, che proprio nel contratto collettivo dell'anno 1983 si afferma, all'art. 58, ultimo comma, che "i compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo".
È agevole osservare che "qualora il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 726 del 26/01/1983, conformi ex pluribus Sez. Lav., sent. n. 2525 del 18/04/1984, Sez. Lav., sent. n. 7496 del 13/12/1986, Sez. Lav., sent. n. 5807 del 02/07/1987, Sez. Lav., sent. n. 7293 del 28/09/1987, Sez. Lav., sent. n. 6514 del 01/12/1988, Sez. Lav., sent. n. 4563 del 22/04/1995, Sez. III^, sent. n. 4480 del 20/05/1997, Sez. II^, sent. n. 4811 del 13/05/1998. Nel caso in esame il Tribunale non ha dato conto in alcun modo delle ragioni per cui non ha attribuito alla formula sopra richiamata, presente nel contratto collettivo dell'anno 1983, il significato reso palese dal testo e pertanto non ha giustificato le ragioni per cui ha considerato computabili quale base annua utile per il TFR i compensi per lavoro straordinario anche per l'anno 1983 e seguenti, fino al 1987.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Non ricorre la possibilità di decidere la causa nel merito poiché la cassazione ha luogo per vizio di motivazione e non già per violazione di legge e d'altro canto la lettura del contratto collettivo involge pur sempre un giudizio di fatto. Si deve dunque disporre il rinvio ad altro Giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto Giudice provvederà ad una nuova interpretazione del contratto collettivo 1983, rispettosa dei criteri dettati all'art. 1362 e seguenti c.c. e motivata con preciso riferimento ai dati testuali. Deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001