Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza del Tribunale monocratico che, investito del giudizio per reati di competenza del giudice monocratico e del giudice collegiale, tra i quali non sussiste un'ipotesi di connessione qualificata, dispone la restituzione degli atti al P.M., determinando in tal modo la regressione dell'intero procedimento alla fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2009, n. 15519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15519 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 461
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 38323/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Forlì;
nel procedimento penale nei confronti di:
B.M.A.;
avverso l'ordinanza del tribunale di Forlì, emessa in data 5.6.2008;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, DI CASOLA C., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Forlì, in composizione monocratica, fu investito della citazione a giudizio di B.M.A. per reati di sua competenza (lesioni personali e violazione di obblighi di assistenza famigliare in danno del coniuge e dei tre figli minori). Avendo in udienza, il P.M. contestato il delitto di cui all'art. 572 c.p., di competenza collegiale, il Giudice, rilevata la propria incompetenza relazione a quest'ultimo reato, con l'ordinanza 5.6.2008 rimise gli atti alla Procura della Repubblica.
Ricorre per cassazione il P.M., denunciando l'abnormità del provvedimento, avendo il Giudice monocratico fatto regredire l'intero procedimento, compresi i reati per i quali era pacificamente competente.
Il ricorso è fondato.
È stato più volte affermata da questa Corte l'abnormità dell'ordinanza del tribunale monocratico che, investito del giudizio per reati di competenza del giudice monocratico e del giudice collegiale, tra i quali - come nel caso in esame - non sussista un'ipotesi di connessione qualificata, disponga la restituzione di tutti gli atti al Pubblico Ministero, così determinando la regressione alla fase delle indagini preliminari dell'intero procedimento, anche per i reati di competenza del giudice monocratico per i quali l'azione penale era stata validamente esercitata mediante citazione diretta (ex plurimis, v. Cass 23858/2004, ced 229218). Potendo i reati di lesione personale e di violazione degli obblighi familiari materialmente concorrere con il delitto di maltrattamenti e avendo il giudice omesso ogni motivazione ai riguardo, il provvedimento va annullato senza rinvio, mancando ogni altro rimedio alla stasi processuale determinata per i reati oggetto dell'originaria citazione, con trasmissione atti al Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Forlì per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009