Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1558
CASS
Sentenza 6 febbraio 2002

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In tema di revisione dei prezzi relativi ad appalto di opera pubblica, la controversia avente ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta intervenuto da parte della P.A. il riconoscimento della spettanza di esso con riguardo all'intera opera, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il criterio di quantificazione del compenso, attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il potere discrezionale della P.A. essendosi ormai esaurito con detto riconoscimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1558
    Data del deposito : 6 febbraio 2002

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