Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di revisione dei prezzi relativi ad appalto di opera pubblica, la controversia avente ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta intervenuto da parte della P.A. il riconoscimento della spettanza di esso con riguardo all'intera opera, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il criterio di quantificazione del compenso, attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il potere discrezionale della P.A. essendosi ormai esaurito con detto riconoscimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo studio all'avvocato RAFFAELE FEROLA, rappresentato e difeso da avvocati SANDRO DI FALCO, ROBERTO GIUSEPPE DI MARTINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (FUNZIONARIO DELEGATO CIPE), COMUNE DI NAPOLI, MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12272/98 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 269/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito l'Avvocato Raffaele FEROLA, per delega dell'avvocato Roberto Giuseppe DI MARTINO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale, giurisdizione AGO, rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lodo sottoscritto il 20/23/24 ottobre 1995 il collegio arbitrale, adito dal Consorzio Ricostruzione Otto ai fini della risoluzione della controversia insorta con il funzionario C.I.P.E., subentrato al sindaco di Napoli nella qualità di commissario straordinario del Governo, in relazione alla concessione della progettazione ed attuazione di un piano di 1040 alloggi e delle inerenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, condannava quest'ultimo al pagamento della somma di L. 7.863.968.333, con gli interessi legali e moratori, a titolo di compenso revisionale.
La parte soccombente impugnava per nullità detta pronuncia dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. Il Consorzio, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione ed in subordine reiterava tutte le eccezioni formulate in sede arbitrale, tra le quali quella di difetto di giurisdizione degli arbitri, per essere in contestazione F esistenza stessa del diritto alla revisione.
Con sentenza del 28 gennaio - 6 febbraio 1998 la Corte territoriale rigettava detta eccezione, sul rilievo che il diritto alla revisione prezzi, originariamente previsto nella convenzione intercorsa tra le parti il 31 luglio 1981 ed in seguito escluso, sulla base di successive convenzioni, per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 1987, per il periodo posteriore a tale data risultava espressamente riconosciuto dal committente nell'atto aggiuntivo del 13 febbraio 1986 e che la controversia, concernendo unicamente l'identificazione del momento iniziale dal quale computare l'incremento dei costi, atteneva alla individuazione del criterio liquidatorio da adottare nella determinazione del compenso revisionale. In accoglimento di due motivi di impugnazione dichiarava peraltro la nullità del lodo arbitrale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio Ricostruzione Otto deducendo sei motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del funzionario delegato C.I.P.E., ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Con ordinanza del 28 marzo 2000 la prima sezione di questa Suprema Corte, cui i due ricorsi erano stati assegnati, rilevato che con il secondo motivo del ricorso incidentale era stata riproposta la questione di giurisdizione, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del funzionario delegato C.I.P.E., deduce violazione delle norme sul riparto della giurisdizione, rilevando che le questioni poste a base della controversia sottoposta al giudizio arbitrale involgevano posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, non contestandosi il computo del compenso revisionale, ma la sua stessa spettanza, per essere stato escluso con provvedimento della P.A. il relativo diritto per il periodo dal 1984 al 1987.
Preliminarmente all'esame del motivo di ricorso è opportuno ricordare che secondo il più recente orientamento di queste Sezioni Unite, da ritenere consolidato dopo la nota sentenza n. 527 del 2000 - che nell'affrontare la questione della espenibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in pendenza del giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale ha proceduto ad una rinnovata disamina dell'arbitrato rituale a seguito della riforma introdotta con la legge n. 25 del 5 gennaio 1994 - le significative modifiche apportate dalla novella richiamata hanno inciso sulla stessa natura della pronuncia degli arbitri, configurata ora come un atto di autonomia privata, compiuto da soggetti il cui potere trova la propria fonte non nello "ius imperii", ma nell'investitura loro conferita dalle parti, e pertanto non assimilabile ad una pronuncia del giudice. Una volta attribuita agli arbitri una funzione non già sostitutiva della giurisdizione, ma di regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto, e qualificato il relativo procedimento come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale, la deduzione circa la sottrazione della controversia al giudice ordinario, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva) di quello amministrativo, e quindi circa la non deferibilità ad arbitri della controversia stessa, non si configura come una questione di giurisdizione in senso tecnico giuridico (che postula, come è noto, secondo il paradigma di cui all'art. 37 c.p.c., un procedimento davanti agli organi giurisdizionali dello Stato), ma come una questione di merito, attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso e del patto derogatorio della giurisdizione in esso contenuto v. altresì S.U. 2001 n. 1251; 2000 n. 1320, in motiv.; 2000 n. 1240; 2000 n. 15 (ord.); 1999 n. 345, in motiv.; 1995 n. 5690).
Tale impostazione, che ha coerentemente indotto queste Sezioni Unite a ritenere inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto con riferimento alla non deferibilità agli arbitri della controversia per essere la stessa devoluta al giudice amministrativo - che deve essere in questa sede confermata, condividendosi pienamente le ragioni enunciate a suo sostegno -, non esime tuttavia le stesse Sezioni Unite dall'esaminare la questione quando essa sia dedotta come motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo.
A fondamento di tale convincimento - ed in consapevole contrasto con l'orientamento espresso nella sentenza n. 7858 del 2001, la quale ha ritenuto le ragioni poste a base dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione totalmente utilizzabili ove comunque si ponga una questione circa la deferibilità di una controversia al giudizio arbitrale, ed ha quindi dichiarato l'iammissibile la questione sollevata con il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice dell'impugnazione del lodo - va richiamato quanto rilevato nella recentissima pronuncia di queste Sezioni Unite n. 13623 del 2001, che recependo e sviluppando i rilievi contenuti nella precedente sentenza n. 1240 del 2000 ha tratto argomento da ragioni di ordine testuale e di ordine sistematico.
Sotto il primo profilo si è osservato che l'art. 360 n. 1 c.p.c, che il primo comma dell'art. 374 c.p.c. espressamente richiama nel delineare uno degli ambiti di competenza delle Sezioni Unite, fa riferimento al "motivi attinenti alla giurisdizione con formula dai termini assai ampi, certamente comprensiva dell'ipotesi in cui si tratti di risolvere un problema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sia pure in funzione dell'accertamento della compromettibilità ad arbitri, e quindi della validità del compromesso o della clausola compromissoria. Dal punto di vista sistematico si è inoltre rilevato che un problema di giurisdizione in siffatta ipotesi resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, essendo la corte di merito investita dell'impugnazione tenuta a verificare se le sia possibile passare dal giudizio rescindente al giudizio rescissorio, ossia se la causa rientri nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
Tanto premesso, ed esaminando il motivo del ricorso incidentale nel quale la questione in discorso è stata prospettata, va osservato che la Corte di Appello ha correttamente ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario.
Come è noto, l'indirizzo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nel senso che in tema di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche (prima dell'introduzione di un diverso sistema di adeguamento ad opera della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994) la posizione dell'appaltatore ha consistenza di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, quando attenga all'"an" della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla legge alla stazione appaltante, mentre assume natura e consistenza di diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, ove riguardi il "quantum" della revisione stessa, per essersi già esercitato il potere discrezionale dell'appaltante con il riconoscimento del compenso revisionale (v. per tutte, tra le più recenti, Cass. S.U. 2001 n. 10962; 2000 n. 1240; 2000 n. 512; 1999 n. 400; 1999 n. 127). Nella specie, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, è incontestato in giudizio che la revisione prezzi non spettasse per i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 1987 e che fosse stata espressamente riconosciuta per quelli eseguiti successivamente, in ordine al quali è stato chiesto il relativo compenso. La controversia attiene soltanto alla questione se per questi ultimi lavori si debba considerare, al tini della determinazione della somma spettante, l'incremento dei costi intervenuto dal 12 luglio 1984, ossia dall'ultimo aggiornamento dei prezzi, o se invece debba prescindersi dall'incremento maturato da detta data fino al 31 dicembre 1987: trattasi all'evidenza di una disputa che involge unicamente il criterio liquidatorio da adottare, in relazione alla decorrenza del termine iniziale di calcolo.
Come queste Sezioni Unite hanno affermato in fattispecie del tutto analoga a quella in esame (n. 897 del 1999), la controversia che abbia ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale, una volta che sia intervenuto da parte della P.A. il riconoscimento della spettanza di esso con riguardo all'intera opera, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'oggetto del contendere, riguardando unicamente il criterio di quantificazione del compenso, attiene ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, una volta esauritosi il potere discrezionale della P.A. con detto riconoscimento (v. altresì nello stesso senso S.U. 1995 n. 2080). Il motivo di ricorso va in conclusione rigettato. Deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e disposta la rimessione degli atti alla prima sezione civile per l'esame del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2002