Sentenza 13 agosto 2001
Massime • 2
Nell'interpretazione del contratto l'elemento letterale assume funzione fondamentale, ma la valutazione del complessivo comportamento delle parti non costituisce un canone sussidiario bensì un parametro necessario e indefettibile in quanto le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola questa deve essere raccordata alle altre clausole e al complesso dell'atto e l'atto deve essere esaminato valutando il complessivo comportamento delle parti. In questa progressiva dilatazione degli elementi dell'interpretazione può assumere rilievo anche il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, ma deve trattarsi di un comportamento convergente (e tale può essere anche un comportamento unilaterale che sia accettato dall'altra parte contrattuale, eventualmente anche tacitamente) in quanto come è "comune" l'intenzione delle parti, quale fondamentale parametro di interpretazione, "comune" deve essere il comportamento quale parametro strumentale di valutazione delle suddetta intenzione. (Nella specie la S.C. ha escluso che il comportamento di una parte consistente nel coltivare la controversia pendente con l'altra parte contrattuale anche dopo la conclusione di una transazione che avrebbe dovuto porvi fine potesse essere uno strumento interpretativo della transazione stessa).
Quando il rapporto di rappresentanza non è contestato spetta al rappresentato che eccepisca che il rappresentante abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli, e non al terzo, l'onere di provare i limiti dei poteri del rappresentante.
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11089 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -
Dott. PIETRO COCO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DEMAG ITALIMPIANTI SPA, in persona del legale rappresentante pro te mpore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato JANNONI FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA BI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8460/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/07/98 R.G.N. 999/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
uditi gli Avvocati IANNONI e GHERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La DEMAG ITALIMPIANTI S.p.a. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Milano in funzione di giudice del Lavoro, riconoscendo il diritto di NO AL al trattamento integrativo previsto dall'accordo aziendale del 14 maggio 1976, aveva condannato la società al pagamento delle conseguenti somme con accessori di legge.
Il Tribunale di Milano accogliendo l'eccezione dell'appellato, che aveva invocato la conciliazione intervenuta il 23 ottobre 1997, dopo il deposito della sentenza pretorile, dichiarò l'inammissibilità dell'appello.
Rileva il Tribunale che, in relazione ad altra controversia instaurata fra le stesse parti ed avente per oggetto l'incidenza degli straordinari sulla base del T.F.R., le parti avevano concluso una transazione. Questo atto (con cui le parti dichiaravano che "non sussistevano altri motivi di azione sia in questa che in qualunque altra sede e si davano atto "di aver evitato sia l'insorgere sia la prosecuzione di ogni e di altra lite relativa al rapporto di lavoro fra esse intercorso") aveva una portata eccedente lo spazio della controversia da cui emergeva e questa eccedenza non si esauriva in una generica indicazione "di non aver ulteriormente a pretendere", poiché investiva il complessivo rapporto di lavoro, e precludeva al AL di agire per ulteriori spettanze, e, simmetricamente, alla società di rimettere in discussione quanto dal AL acquisito. Nè, aggiunge il Tribunale, ha rilievo l'assunto dell'appellante, per cui le organizzazioni sindacali non potrebbero dismettere i diritti dei singoli lavoratori, poiché l'accordo era stato sottoscritto dalle parti personalmente, e l'oggetto in controversia era il diritto della società a proseguire il giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la DEMAG ITALIMPIANTI S.p.a., percorrendo le linee di un unico motivo, poi coltivato con memoria;
NO AL non si è costituito in giudizio.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg.,
1965, 2113, 2266 e 2384 cod. civ., e dell'art. 329 primo comma cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che
1. la delega, di cui il rappresentante della società era munito, attribuiva solo "il potere di transigere la controversia in esame". egli non aveva pertanto il potere di transigere la ben diversa controversia, in cui l'atto era stato poi prodotto: e questa carenza rendeva irrilevante l'atto nell'attuale giudizio;
2. le parti erano giunte alla transazione a seguito d'una richiesta del lavoratore avente per oggetto solo l'incidenza dello straordinario nella base del T.F.R.; poiché la rinuncia presuppone la piena e chiara consapevolezza dell'esistenza del diritto, che ne è l'oggetto, e l'intento di abbandonarlo, nel caso in esame, ove "l'unica questione che aveva formato oggetto dell'accordo transattivo ed ivi espressamente richiamata, era relativa all'incidenza del compenso del lavoro straordinario sul T.F.R. alla frase contenuta nel documento va attribuito il carattere di mera dichiarazione di stile, improduttiva di giuridici effetti";
3. la transazione aveva per oggetto la dismissione del diritto ad impugnare la sentenza di primo grado;
pertanto non era inquadrabile nell'area dell'art. 2113 cod. civ. (come il Tribunale aveva erroneamente fatto), bensì nell'area dell'art. 329 primo comma cod. proc. civ.; e, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 13 ottobre 1993 n. 10112), questo atto presuppone "un'univoca volontà, espressa dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale" (e nel caso in esame questo mandato non sussisteva) ovvero tacita acquiescenza (che si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia desumibile in maniera precisa ed univoca" la volontà di non contrastare la pronuncia, e pertanto "quando gli atti stessi siano incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione");
e nel caso in esame il Tribunale non aveva evidenziato alcun atto o comportamento idoneo a configurare questa acquiescenza. Il ricorso è infondato. E questa infondatezza è da esaminare attraverso lo stesso sviluppo della logica della ricorrente.
1. In ordine alla prima censura (precedentemente indicata sub "1.") come questa Corte ha affermato (Cass. 5473 del 1986), se l'esistenza della rappresentanza non è contestata, l'onere di provare che il contratto stipulato ne ecceda i limiti incombe al rappresentato. E nel caso in esame la ricorrente non indica in modo autosufficiente, in particolare nel quadro dell'intero atto in esame e dei rapporti sostanziali e processuali fra le due controversie, i pretesi limiti al mandato conferito all'ing. Franchini, che la rappresentò nella transazione.
2. In ordine alla seconda censura è da premettere che l'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito;
ed in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell'applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. 17 gennaio 1997 n. 435). Nell'interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata, affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali ("le une per mezzo delle altre"), la relativa integrazione ("il senso che risulta dal complesso dell'atto"), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Questa progressiva dilatazione degli elementi dell'interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell'atto, ed al comportamento complessivo delle parti (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574), il quale non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario ed indefettibile ("si deve valutare": art. 1362 secondo comma cod. civ.). In tal modo, le disposizioni degli artt. 1362 primo comma, 1363 e 1362 secondo comma cod. civ. sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12 primo comma delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell'atto, e l'atto nel complessivo comportamento delle parti.
Tuttavia, colui che censuri l'interpretazione, che il giudice di merito abbia dato, di una clausola contrattuale, ha l'onere di fornire, con formale autosufficienza (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento (che il giudice di merito non abbia adeguatamente considerato), nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione).
Nel caso in esame, nei confronti dell'elemento letterale su cui si fonda l'interpretazione del Tribunale ("le parti si danno atto. di aver evitato sia l'insorgere sia la prosecuzione di ogni e di altra lite relativa al rapporto di lavoro fra esse intercorso"), l'unico elemento fornito dalla ricorrente è il diverso giudizio nell'ambito del quale è storicamente intervenuta la transazione. Di questo elemento la sentenza ha tuttavia tenuto espressamente conto, dando atto che la transazione era intervenuta "in relazione alla diversa controversia fra le parti relativa all'incidenza degli straordinari sul TFR", e tuttavia ritenendo che " l'accordo non si limita alla controversia relativa a tale incidenza, ma assume una portata più ampia, con dichiarazioni che non si esauriscono in un'indicazione generica è indubbio che le parti intendevano chiudere tutto il contenzioso in corso".
Nei confronti di questa interpretazione il mero assunto della ricorrente (per cui "l'unica questione che aveva formato oggetto dell'accordo transattivo, ed ivi espressamente richiamata, era relativa all'incidenza del compenso del lavoro straordinario sul T.F.R. ed alla frase contenuta nel documento va attribuito il carattere di mera dichiarazione di stile, improduttiva di giuridici effetti"), esaurendosi in una diversa immotivata lettura dell'atto, resta privo di ogni rilievo.
È poi da aggiungere che il riferimento (invocato dalla ricorrente) alla necessità di valutare, nell'ambito dell'interpretazione d'un contratto, anche il posteriore comportamento delle parti, pur essendo astrattamente legittimo, è concretamente infondato. Il comportamento deve essere in primo luogo, per l'espressa lettera della norma ("loro comportamento": art. 1362 secondo comma cod. civ.), delle parti: e pertanto di tutti i contraenti. D'altro canto, il comportamento delle parti, poiché assume rilievo solo in quanto (per il riferimento normativo) esprima "la comune intenzione delle parti", conserva funzione interpretativa, per l'art. 1362 secondo comma cod. civ., solo in quanto sia convergente (e tale può essere anche un comportamento unilaterale che sia pur tacitamente accettato dall'altra parte contrattuale):
come è "comune" l'intenzione delle parti, quale fondamentale parametro dell'interpretazione, "comune" deve essere il comportamento, quale parametro strumentale al fine di valutare questa intenzione.
Da altra più particolare angolazione, la protrazione d'una controversia, nella quale si fa valere un contratto (come transazione della controversia stessa), non è, quale comportamento (assunto da una parte) posteriore alla stipulazione del contratto stesso, elemento idoneo per valutare l'intenzione, pur d'una sola parte negoziale. In questa ipotesi, con un percorso logico che giunge alla petizione di principio, si darebbe rilievo alla mera protratta esistenza d'una controversia al fine di decidere la controversia stessa.
E pertanto, nel caso in esame, il limitato comportamento d'una parte contrattuale (la società), costituito dal coltivare la controversia pendente con l'altra parte contrattuale (anche dopo la transazione che vi avrebbe dovuto por fine), non è strumento interpretativo (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.) della transazione stessa.
3. Anche la terza censura è infondata. Il Tribunale conferisce all'atto la formale qualifica di conciliazione;
e questo atto poteva ben coinvolgere, ed in modo espresso, anche lo sviluppo della controversia in esame. E l'esistenza dell'espressa volontà delle parti (che rende irrilevante il riferimento della ricorrente all'acquiescenza tacita) è stata motivatamente accertata. Il ricorso deve esser respinto. E, per l'assenza d'ogni resistente processuale attività, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2001