Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2002, n. 8985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8985 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
C.C. 67000 E N 8 8 O 9 I C.C. 67001 1 Z / 5 A 4 . / R 6 N T 2 - SPUBBLICA ITALIANA S . I T R B . G U 089 85/02 P . E . L B R OGGETTO D NOME DEL POL, TALI L A L A A Imposta di registro;
E M D accertamento T A E S T di maggior valore T N A 1 E I N S 3 E R 1 I S SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA E A . E T N A composta dai Magistrati: M R.G. N. 20161/99Dott. Pasquale REALE Presidente 22074/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore 22785/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Cron. 24492 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 16.1.2002 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20161 R.G. 1999, proposto da CO IN, CO LA, CO PI OL, CO RA, CO AR LA, gli ultimi tre quali eredi di NO GI, rappresentati e difesi, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Benedetto CASTELLANO, col quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Ludovisi 35, presso l'avv. Massimo Lauro;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 1
- controricorrente -
nonché sul ricorso iscritto al n. 22074 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato 'ope legis'; ricorrente incidentale -
contro
CO IN, CO LA, CO PI OL, CO RA, CO AR LA;
- intimati -
e sul ricorso iscritto al n. 22785 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato 'ope legis'; - ricorrente incidentale -
contro
CO IN, CO LA, CO PI OL, CO RA, CO AR LA;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania del 25 settembre 1998, depositata col n. 169 in pari data. Uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2002; - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo 2 Destro, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Svolgimento del processo -I contribuenti GI e RA NO e quali eredi di GI NO - ET AO, AE e IA RA NO, con atto notificato il 23 ottobre 1999, ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, sulle seguenti premesse di fatto. "Con atto Notar Tafuri del 23 luglio 1984, registrato il 13 agosto successivo al n. 14810/A, i germani NO alienavano alla s.r.l. Le Zagare appezzamenti di terreno di are 37,31 e di are 66,7 con fabbricato in parte rurale ed in parte urbano, il tutto nel Comune di Serrara Fontana. Il valore finale ed iniziale dei cespiti alienati venivano rispettivamente aumentati e diminuiti dall'Ufficio del Registro - Atti Pubblici di Napoli, con avviso di accertamento scad. 1/144276/14276bis. Detto avviso venne impugnato con autonomi ricorsi sia dall'acquirente sia dai venditori. I ricorsi vennero accolti con sentenza n. 640/15/94 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che dichiarava l'applicazione del criterio automatico della valutazione dei beni. La decisione veniva appellata dall'Ufficio, depositata memoria dagli alienanti, la causa veniva decisa. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sezione 17 con decisione oggetto del presente gravame, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio, ha ridotto i valori finali del 40%, fermi quelli iniziali". Su tali premesse formulano tre motivi di censura (proc. n. 3 20161 R.G. 1999), seguiti da memoria. L'Amministrazione finanziaria, nel resistere con controricorso, articola a sua volta un mezzo di ricorso incidentale, con atti notificati nel domicilio eletto, una prima volta, il 20 novembre 1999 (proc. n. 22074 R.G. 1999), ed, una seconda, il 28 successivo (proc. n. 22785 R.G. 1999). Motivi della decisione Denunziano i contribuenti, in ordine successivo, i vizi seguenti della sentenza impugnata: 1) "violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3, 4 e 5 in riferimento agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. relativamente all'eccezione di estinzione del giudizio di appello", rilevando che il superamento di essa, da parte del giudice 'a quo', è avvenuto in maniera apodittica, attraverso il richiamo ad un indirizzo giurisprudenziale inconferente, e senza verificare “se il gravame fu depositato anche in copia per gli appellanti, né furono, in caso affermativo, consegnate o spedite dette copie entro l'anno agli stessi"; 2) "violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 in riferimento agli artt. 112 e 116 c.p.c. nonché all'art. 52 d.P.R. 131/1986", poiché l'esclusione del criterio automatico di valutazione non ha tenuto conto della richiesta espressamente formulata dai contribuenti e della documentazione offerta con riguardo ad essa;
3) "violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 in riferimento all'art. 116 e 134, 4° comma, c.p.c.", lamentando il vizio di motivazione, consistente nell'avere lo stesso giudice giustificato in maniera 4 ancora apodittica ed attraverso frasi di stile la conclusione, sfavorevole ai ricorrenti, ignorandone le doglianze espresse in una memoria difensiva. L'Amministrazione finanziaria oppone, in due atti - di identico contenuto -, l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, perché priva del requisito di autosufficienza, ed, in via incidentale, ricorre per la cassazione della stessa sentenza, denunziandone il vizio di motivazione, là dove ha ridotto del 40% il valore accertato, alla stregua di valutazioni astratte e non supportate da alcuna indagine tecnica. Nella memoria, i contribuenti dichiarano di rinunziare al loro ricorso, rilevando l'improponibilità di quello avversario. I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 546/1992. 1) Il primo ricorso incidentale dell'Amministrazione finanziaria (n. 22074 R.G. 1999) è inammissibile perché, spedito per la notifica il 20 novembre 1999, non risulta aver mai raggiunto alcuno dei destinatari, in mancanza di qualsiasi avviso di ricevimento. 2) Il ricorso principale (n. 20161 R.G. 1999) è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza. L'esposizione dei fatti di causa-trascritta nella parte espositiva risulta limitata agli esiti dell'impugnativa dei contribuenti e dell'appello dell'Ufficio, così da non consentire: a) in ordine al primo motivo, di apprezzare il contenuto dell'eccezione di ordine processuale, che, nell'articolazione 5 della censura, appare essa stessa già presupposta;
b) in relazione al secondo, di valutare l'effettiva incidenza degli atti richiamati (istanza di valutazione cd. automatica, documentazione prodotta dai contribuenti) sulla diversa conclusione cui è pervenuto il giudice 'a quo'; c) con riguardo al terzo, di individuare il vizio di motivazione, poiché l'incongruità dei valori accertati nella sentenza risulterebbe da una memoria difensiva, della quale si indicano le sole date di redazione e deposito, senza alcun accenno al contenuto. 3) Il secondo ricorso incidentale dell'Amministrazione (notificato il 28 novembre 1999, e, quindi, idoneo ad assumere la qualifica di principale, dopo il rilievo d'inammissibilità dei precedenti: proc. n. 22785 R.G. 1999) è, infine, inammissibile, per totale mancanza della esposizione dei fatti di causa, accompagnata dalla deduzione di un motivo di censura, a sua volta limitato alla mera assertiva del denunziato vizio di motivazione. Alla declaratoria di complessiva inammissibilità delle impugnazioni contrapposte consegue la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002. SSAZIONE Il Cons. estensore Il Presidente Pasquale Reale - Кирмpar E I Enrico R O tricohafa IL CANCELLIERE C1 RIA 20 GIU 2002 Amaldo Casanc n ot ex