Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di notificazioni, la disposizione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 2, comma primo, del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche dalla l. 22 aprile 2005 n. 60) che prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, si riferisce ad ognuna delle ipotesi contemplate nei precedenti commi della disposizione in esame. Ne consegue che il difensore, cui deve essere effettuata la consegna degli atti (successivi al primo) da notificare all'imputato, non assume la veste di domiciliatario, né deve ricevere ulteriori avvertimenti circa il motivo della consegna e la facoltà di rifiuto, di cui si presume informato in virtù della sua veste professionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 8872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8872 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1409
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 016610/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON RO N. IL 07/08/1957;
avverso SENTENZA del 06/12/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA. la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G.;
sentito il difensore, avv. COPPOLA Pasquale.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18.7.1997 ON UR, legale rappresentante della s.p.a. "Donzelli Group", faceva macellare presso l'impianto della s.r.l. "Marche Carni" 25 bovini adulti importati dalla Francia. All'operazione aveva assistito il veterinario TI NI della U.S.L. di Fermo che, riscontrata la sussistenza dei requisiti sanitari, aveva autorizzato l'immissione delle carcasse al consumo. Il 19.7.1997 lo stesso veterinario, tornato al mattatoio, rilevava la mancanza nelle celle frigorifere dei quarti pertinenti a 12 dei bovini macellati il giorno prima;
i presenti non gliene avevano saputo indicare la destinazione. L'TI, che svolgeva anche mansioni di veterinario presso la ditta "Dionisi Carni", in frequenti rapporti commerciali con il ON, contattava telefonicamente Piero EN, socio e responsabile dello scarico presso la IS, apprendendo che le carni erano state colà spedite ma non ancora scaricate. Il veterinario raggiungeva quindi il luogo di destinazione e, fatto aprire l'automezzo in attesa (condotto da tal RA BI, incaricato da MO AL, titolare del mattatoio) scopriva che sulle carni era stato apposto un falso timbro "C.I.", attestante la provenienza italiana degli animali (circostanza rilevante perché, a seguito della diffusione in Europa del ed, "morbo della mucca pazza" - BSE - e della vantata immunità degli allevamenti italiani, il mercato di carne estera era crollato). A seguito di tali fatti il ON veniva giudicato dal Tribunale di Fermo e ritenuto responsabile di frode in commercio (art. 515 c.p.), contraffazione ed uso di strumento destinato a pubblica certificazione (art. 468 c.p., comma 2) con sentenza del 13.5.1999, confermata in appello dalla Corte territoriale di Ancona il 28.4.2004.
Su ricorso dell'imputato questa Corte, ritenuto correttamente qualificato come strumento di pubblica certificazione il timbro di provenienza nazionale della carne bovina - da apporsi in mattatoio sotto la vigilanza del veterinario - e respinto il relativo motivo di gravame, rilevava invece la fondatezza della censura di carenza di motivazione in punto di responsabilità, assorbente di ogni altra doglianza. In sostanza, non risultando la consegna al destinatario da parte del ON, non era escluso che la disponibilità della carne fosse passata al macellatore, ne' si era tenuto conto di specifiche allegazioni circa un possibile interesse di quest'ultimo a commerciarla direttamente come nazionale. Con sentenza del 18.1.2005 la decisione impugnata veniva perciò annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio "che non esclude eventuali verifiche ai sensi dell'art. 603 c.p.p.". Con la sentenza in epigrafe il giudice di rinvio, rilevata la prescrizione del reato di frode in commercio, ha nel resto respinto l'appello, rideterminando la pena in un anno e sei mesi di reclusione e 256,00 Euro di multa e precisando che, fra le alternative ipotesi previste dall'art. 468 c.p., comma 2 (contraffazione ovvero uso da parte di soggetto non concorrente nella stessa) la condotta andava qualificata come uso dello strumento certificativo contraffatto. La Corte territoriale ha esaminato le deduzioni dell'appellante, escludendo in particolare l'ipotesi di una frode organizzata dalla stessa ditta destinataria, che ben avrebbe potuto realizzarla direttamente e senza rischi all'interno dell'azienda anziché commissionare la timbratura abusiva a terzi soggetti a controllo. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che nel macello fosse stata accertata la presenza di timbri falsi (per tale fatto il titolare AL aveva patteggiato la pena); infatti, il AL non aveva un proprio diretto interesse alla falsificazione, essendo compensato in ragione del numero, e non della provenienza, dei capi macellati, onde la contraffazione poteva essere rivolta soltanto a favorire i clienti del mattatoio e - nella fattispecie - il ON, che si trovava in possesso di carne estera altrimenti incommerciabile, sicché questi, se l'apposizione del timbro risale al AL, dovrebbe sempre risponderne come concorrente.
Ciò premesso, confermata la pena irrogata per il reato di cui all'art. 468 c.p., viene esclusa la concessione delle attenuanti generiche, attesi i plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi favorevolmente valutabili.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione denunciando con due motivi, logicamente preliminari, la nullità del giudizio di rinvio per omessa citazione dell'imputato. La citazione a giudizio era stata notificata ai difensori di fiducia senza specificazione della qualifica di domiciliatari, elettivi o ex lege in forza dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis;
erano pertanto incerti sia il destinatario dell'atto, sia la sua veste, ne' i difensori erano stati messi in grado di esercitare la facoltà di rifiuto prevista dal citato comma 8 bis. Questo d'altra parte, ad avviso della difesa, non opererebbe se non nel caso in cui la prima notificazione sia stata eseguita mediante deposito nella casa comunale ai sensi del precedente comma 8.
Con altro motivo vengono denunciati vizi della motivazione sotto il profilo della omessa valutazione di un elemento decisivo, della manifesta illogicità e dell'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.. La Corte territoriale aveva escluso che il reato potesse essere stato commesso per iniziativa isolata del EN o del AL, concludendo perciò che responsabile ne doveva essere il ON, sia che avesse agito da solo, sia nel caso in cui si fosse avvalso della cooperazione del AL. Non aveva invece considerato la prospettata eventualità di un concorso nell'illecito del AL e del EN, pur rientrante nel tema specifico di esame demandato dalla sentenza di annullamento. Viene al proposito evidenziato che la carne venduta era stata trasportata con un mezzo del AL da autista da questi incaricato;
che, come emerso dalla deposizione del veterinario TI, era stata da lui autorizzata la immissione al consumo, ma il "certificato sanitario" non era al seguito del trasportatore ("evidentemente" perché "rimasto in possesso del ON"). Se ne dovrebbe desumere che il destinatario EN era disponibile ad accettare la carne non munita di certificazione sanitaria, rischiando la elevata sanzione amministrativa (da L. 5 a 30 milioni) di cui al D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, art. 20. Tale condotta elusiva doveva considerarsi sintomatica di un accordo fra macellatore e destinatario, il quale avrebbe lucrato rivendendo per carne nazionale quella estera di assai minor pregio secondo gli orientamenti del mercato. È d'altra parte assodato che il AL disponeva dei mezzi occorrenti per la falsificazione del timbro di provenienza. In siffatto contesto non vi è invece motivo di dubitare della buona fede del fornitore ON il quale, contrariamente a quanto affermato con la sentenza impugnata, poteva disporre non solo di carne estera, ma anche di carne italiana che, se richiesto, avrebbe potuto fornire al EN, come da documentazione prodotta in primo grado. Un ulteriore motivo di doglianza riguarda la qualificazione del fatto come uso di strumento certificativo contraffatto (art. 468 c.p.), anziché come mera - e meno grave - ipotesi di uso di cosa recante un'impronta contraffatta (art. 469 c.p.), realizzata con mezzi diversi dalla falsificazione del timbro originale;
ipotesi avvalorata dalla macroscopica differenza di dimensioni rispetto all'originale riferita dall'TI; sulla questione, già prospettata con il precedente ricorso per cassazione e ritenuta assorbita dalla Corte Suprema, non vi era motivazione.
Infine, viene denunciata l'erronea disapplicazione dell'art. 62 bis c.p.; i precedenti dell'imputato non potevano ritenersi significativi, trattandosi di fatti di lieve entità sanzionati con pene pecuniarie;
ne' poteva parlarsi di inesistenza di elementi a favore, poiché la carne venduta era sanitariamente regolare. Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) - come sostituita dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 - vengono indicati gli atti del processo sui quali sono fondate le censure di illogica motivazione (certificato penale, passi delle deposizioni TI e BI, documentazione circa la disponibilità di carne italiana prodotta dalla difesa in primo grado).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni del ricorrente circa validità della notifica della citazione per il giudizio di rinvio, avvenuta a mani dei difensori di fiducia, sono infondate. Il collegio condivide infatti il principio, già affermato da Cass., Sez. 1^, 11.10/21.11.2005, Sandrini, per cui la disposizione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, (introdotta dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, convertito con modifiche dalla L. 22 aprile 2005, n. 60), secondo la quale le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, se nominato, si applica a tutti i casi di notificazione disciplinati dall'art. 157 c.p. e, pertanto, anche se la prima notifica sia stata regolarmente eseguita nell'abitazione dell'imputato o in altra qualsiasi delle forme previste nei commi precedenti. Infatti, la disciplina della prima notifica all'imputato non detenuto contenuta nell'art. 157 c.p.p. da sempre è stata ritenuta dal giudice di legittimità come un percorso unitario, cumulativo e a formazione progressiva, con la conseguenza che la procedura si interrompe non appena una sua fase è giunta a buon fine, ma l'omissione di un solo passaggio tra quelli previsti dal commi da 1 a 8 determina una nullità assoluta della notifica (Sez. 6^ 28.1/1.3.2004, Cazzetta). Da tale principio consegue che l'introduzione del comma 8 bis - il quale prevede che ogni notifica successiva alla prima, se l'imputato ha deciso di nominare un difensore di fiducia, deve essere fatta al difensore - non può che riferirsi ad ognuna delle ipotesi contemplate dai commi da 1 a 8 dello stesso articolo, sia perché la prima notifica può essere effettuata in uno dei modi contemplati nei commi predetti, interrompendosi la procedura appena una delle fattispecie si è conclusa con la notifica dell'atto, sia perché il tenore letterale della norma non consente di limitare la sua efficacia ad uno o all'altro dei momenti in cui si è articolata la procedura. La "ratio" della disposizione è infatti quella di semplificare gli adempimenti inerenti alle notificazioni nei confronti dell'imputato "informato" che abbia provveduto alla difesa fiduciaria, in ottemperanza al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost.. Tanto premesso, va dunque escluso che il difensore cui deve essere effettuata, ai sensi del comma 8 bis, la consegna degli atti (successivi al primo) da notificare all'imputato assuma la veste di domiciliatario o debba ricevere un qualche ulteriore avvertimento circa il motivo della consegna e la facoltà di rifiuto, di cui si presume informato per la sua veste professionale.
Manifestamente infondate e rivolte a prospettare un'alternativa ipotesi senza supporto probatorio sono le doglianze relative alla valutazione delle risultanze processuali ed alla congruità della motivazione. La sentenza impugnata ha infatti logicamente escluso una responsabilità della ditta destinataria IS (e per essa del EN) perché, se coinvolta nella falsificazione, vi avrebbe provveduto all'interno dei propri stabilimenti, evitando il rischio di far viaggiare la merce in condizioni di rilevabile illegalità. Tale argomento vale evidentemente anche ad escludere l'ipotesi, prospettata dalla difesa, di accordo con il macellatore, ed è anzi proprio la "mancanza di certificazione sanitaria" durante il trasporto dal mattatoio alla destinazione finale, unitamente alla anticipata apposizione dei falsi timbri, che depone per l'assenza di una partecipazione del destinatario all'attività criminosa. Inoltre, poiché la carne venne bloccata e controllata, con i documenti accompagnatori, dal veterinario prima che venisse scaricata, non trova conferma nelle risultanze processuali l'assunto che il EN fosse consenziente a riceverla senza la prescritta documentazione. Questa d'altra parte - alla stregua della deposizione del Dott. TI all'udienza del 13.5.1999, specificamente indicata dal ricorrente ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - era non già mancante, ma irregolare. Va ricordato al proposito che le carni macellate devono "essere accompagnate durante il trasporto da un documento ... commerciale vistato dal veterinario ufficiale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno" (D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, art. 5, comma 8). Ora, nel caso di specie, secondo il veterinario, "il documento commerciale ... non era conforme ... per la mancata apposizione dei bolli sanitari", circostanza imputabile al mittente e non al destinatario. Se ne desume che la falsità venne posta in essere dopo la macellazione - avvenuta in presenza del veterinario - e prima della spedizione e che ad essa il EN risulta estraneo, sicché l'impianto motivazionale della sentenza impugnata non merita censura;
ne' il fatto che il ON disponesse "anche" di carne italiana commerciabile esclude il suo interesse a immettere in commercio, con un espediente idoneo a renderla accettabile alla clientela, la carne estera posseduta.
Quanto all'ulteriore questione della configurabilità della falsificazione realizzata con mezzi diversi dalla contraffazione del timbro, riconducibile quindi all'ipotesi di cui all'art. 469 c.p., e non all'art. 468 c.p., essa si risolve in censura in punto di fatto non deducibile nel giudizio di legittimità; i giudici di merito hanno infatti utilizzato le risultanze probatorie, che descrivono i segni apposti sulle carni come "bolli", seppure di "dimensioni differenti" da quelli ufficiali (v. in particolare la deposizione dell'TI); quindi, non semplici riproduzioni, ma impronte di un timbro o sigillo, seppure non perfettamente contraffatto. Analoghe considerazioni valgono quanto al diniego delle attenuanti generiche;
al proposito la sentenza impugnata ha indicato l'elemento ritenuto decisivo (plurimi precedenti) e il ricorrente si limita a sminuirne il significato ed a prospettare, come dato favorevole non considerato, il fatto di non avere realizzato condotte di maggior gravità, certamente estraneo alla valutazione relativa al reato contestato. Va infine rilevato che, trattandosi di normativa sopravvenuta durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza in grado di appello (su rinvio), non si applicano le più favorevoli disposizioni in tema di prescrizione dettate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (pubblicata il 7.12) in forza del suo art. 10,
comma 3, ma quelle dettate dal testo originario dell'art. 157 c.p. sicché, trattandosi di delitto punito nel massimo con la reclusione non inferiore (ma pari) a cinque anni, il termine decennale ivi stabilito non è ancora decorso.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007