Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 8872
CASS
Sentenza 5 dicembre 2006

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In tema di notificazioni, la disposizione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 2, comma primo, del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche dalla l. 22 aprile 2005 n. 60) che prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, si riferisce ad ognuna delle ipotesi contemplate nei precedenti commi della disposizione in esame. Ne consegue che il difensore, cui deve essere effettuata la consegna degli atti (successivi al primo) da notificare all'imputato, non assume la veste di domiciliatario, né deve ricevere ulteriori avvertimenti circa il motivo della consegna e la facoltà di rifiuto, di cui si presume informato in virtù della sua veste professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 8872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8872
    Data del deposito : 5 dicembre 2006

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