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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1035/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo, ex art. 50 del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, iscritto al n. 1035 del Ruolo Generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Labonia per procura allegata al reclamo;
- reclamante -
E
nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2 contumace;
- reclamata -
Oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 2.7.2025, che ha respinto la domanda di apertura della liquidazione controllata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il decreto in oggetto il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto la domanda di apertura della liquidazione controllata dei beni di presentata dai CP_1 creditori e avv. Labonia Simone, esponendo che: - ai sensi Parte_1 dell'art. 268 c.c.i.i., quando la domanda è presentata da un creditore “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”; - la domanda di apertura della procedura va rigettata perché il credito dei ricorrenti ammonta a complessivi € 30.610,78 e ad una diversa conclusione non conduce la
1 circostanza che gli enti istituzionali interpellati hanno dichiarato l'esistenza di debiti di importo superiore alla soglia di euro cinquantamila (€ 27.221,63 nei confronti CP_ dell' per contributi non versati ed € 36.744,56 affidati al concessionario per la riscossione;
€ 142.787,04 dichiarati dall' ); - la resistente è Controparte_3 rimasta contumace, con conseguente inapplicabilità del principio di non contestazione e ciò stante anche l'assenza di un ricorso congiunto presentato dagli enti istituzionali;
- dai ruoli acquisiti ufficiosamente si evince che la citata debitoria afferisce all'attività d'impresa individuale esercitata da e che tale CP_1 attività cessata nel lontano 1986, con conseguente impossibilità anche per tale ragione di considerare tale debitoria ai fini del superamento della soglia di euro cinquantamila 50.000,00 (cfr. art. 33 co. 1 e 1 bis c.c.i.i.). propone reclamo avverso il decreto in oggetto, con cui Parte_1 censura l'errore interpretativo in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che la soglia di euro cinquantamila fissata dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. si riferisca solo al credito del ricorrente e non invece, all'ammontare di tutti i crediti risultanti dagli atti dell'istruttoria. Aggiunge che la circostanza che gli enti istituzionali che vantano CP_ crediti superiori alla soglia ( e ) non abbiano proposto Controparte_3
“ricorso congiunto” è del tutto irrilevante;
che l'esistenza di debiti scaduti e non pagati, fiscali, contributivi e verso il reclamante, ampiamente superiori alla soglia di euro cinquantamila denotano un indubbio e grave stato di sovraindebitamento di
CP_1
Il reclamante censura anche l'altro motivo di rigetto della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, afferente alla cessazione dell'attività della sig.ra “nel lontano 1986”, trattandosi di un dato basato sulla CP_1 visura camerale errata. Specifica che dalla visura camerale corretta di
[...] si evince come la stessa abbia dato avvio alla propria attività CP_1 imprenditoriale nell'anno 1987, sicché si deduce che la visura camerale acquisita dalla cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore è erronea, in quanto riferita ad una precedente attività esercitata da e non già all'attività esercitata CP_1 attualmente e per la quale (attività) la stessa ( ha maturato CP_1
l'ingente esposizione debitoria, anche nei confronti del reclamante. A ciò si aggiunga che i debiti verso l'Agenzia delle entrate risalgono a molti anni dopo rispetto al 1986 (non prima dell'anno 2013 e fino al 2024), sicché non possono certo essere riconducibili ad un'attività imprenditoriale cessata “nel lontano 1986”.
2 non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con CP_1 ordinanza del 14.11.2025.
Si osserva, preliminarmente, che in virtù del rinvio contenuto negli artt. 65, comma 2, e 270, comma 5, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito “codice”) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario dettata dagli artt. 40 e ss., in essa compreso l'art. 50 che prevede il reclamo alla Corte di appello contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
La liquidazione controllata è una procedura liquidatoria minore rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale, ma strutturalmente e funzionalmente equivalente, essendo entrambe rivolte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento del ceto creditorio. Mentre la liquidazione giudiziale riguarda l'imprenditore commerciale medio-grande (quello che supera almeno una delle soglie di attivo patrimoniale, ricavi o ammontare di debiti previste dall'art. 2, comma 1, lettera d, del codice) che versa in stato d'insolvenza, la liquidazione controllata è riservata, invece, ad ogni altro debitore sovraindebitato (ossia, che versa in stato di crisi o di insolvenza) non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In particolare, è riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore
(quello che possiede congiuntamente i requisiti fissati dall'art. 2, comma 1, lettera d, del codice), all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative.
Diversamente dall'ipotesi in cui sia lo stesso debitore a chiedere la liquidazione controllata dei suoi beni (art. 268, comma 1, del codice), l'apertura della liquidazione controllata dei beni su istanza di un creditore, come nel caso di specie,
è consentita solo quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 268, comma 2, del codice (“quando il debitore è in stato di insolvenza”, non essendo sufficiente lo stato di “crisi”, e “l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”) e purché il debitore persona fisica non dimostri, ai sensi dell'art. 268, comma 3, del codice, la mancanza di attivo
(“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
il debitore eccepisce
3 l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione
i documenti di cui all'art. 283, comma 3, ….”.
L'art. 33 del codice, come modificato dal D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136, prevede ulteriormente che: - la liquidazione controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (comma 1); - il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1
(comma 1-bis); per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa (comma 2); - in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1 (comma 3).
Da questo panorama normativo si traggono le coordinate del riesame in sede di reclamo della domanda proposta da il quale richiede Parte_1
l'accertamento, in primo luogo, del presupposto soggettivo occorrente per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Nel ricorso proposto al Tribunale di Nocera Inferiore, ha Parte_1 dedotto un credito accertato con sentenza n. 4461/2024 del Tribunale di Salerno, dichiarando che “l'omesso pagamento delle somme dovute a titolo di canoni di locazione …. implichi, in modo chiaro ed univoco, la qualifica soggettiva di consumatore della sig.ra , ai fini dell'apertura della procedura di CP_1 liquidazione controllata”. Dalla sentenza n. 4461/2024 prodotta risulta, però, che si tratta del mancato pagamento di canoni relativi ad una locazione ad uso commerciale di un terreno sito in Salerno alla via Wenner n.
4. Il credito che legittima la proposizione della domanda è, perciò, riferibile ad una persona fisica (la conduttrice che aveva assunto l'obbligazione per scopi CP_1 riguardanti la sua attività. Ne consegue che il presupposto soggettivo non è quello della qualità di consumatore, ma quello della qualità di imprenditore individuale minore.
In tal senso, la procedura di liquidazione controllata non può essere aperta, ad istanza del creditore, ai sensi dell'art. 33 del codice, se è decorso un anno dalla cancellazione dell'imprenditrice individuale dal registro delle CP_1 imprese o dal momento successivo di cessazione effettiva dell'attività.
4 Dalle visure prodotte risulta che è stata iscritta nel registro CP_1 delle imprese con inizio dell'attività in data 14.1.1980 ed è stata cancellata per cessazione dell'attività in data 25.2.1986. In seguito, è stata reiscritta nel registro delle imprese come piccolo imprenditore per inizio di una nuova attività in data
23.1.1987, che risulta ancora attiva. Di qui l'insussistenza della causa ostativa ex art. 33 del codice, erroneamente rilevata dal Tribunale nocerino in base alla prima visura, dato che la debitrice è un'imprenditrice individuale minore non cancellata dal registro delle imprese.
Il reclamo è, altresì, fondato nella parte in cui censura la valutazione del primo giudice di non superamento della soglia di debiti di euro cinquantamila. Come si evince dal tenore letterale della norma, la soglia non è riferita solo al debito nei confronti del creditore ricorrente ma deve comprendere “l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria”. Come evidenziato dallo stesso giudice di prime cure, i debiti verso gli enti istituzionali interpellati sono senz'altro superiori al totale di euro cinquantamila.
Infine, dal perdurante inadempimento di debiti consistenti e risalenti nel tempo CP_ verso l' (€ 27.221,63 per contributi non versati ed € 36.744,56 affidati al concessionario per la riscossione), l' (€ 142.787,04) e il Controparte_3 creditore ricorrente (€ 30.610,78) si desume anche la sussistenza del presupposto oggettivo richiesto per l'apertura della liquidazione controllata ad istanza del creditore, ossia lo stato di insolvenza, definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Di qui l'accoglimento del reclamo e, a norma del quinto comma dell'art. 50 cit., la rimessione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, comma 2, del codice.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte reclamata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte reclamante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
PQM
5 La Corte di Appello di Salerno, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 1035/2025, così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di come sopra generalizzata;
CP_1
2. rimette gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
3. condanna al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 174,00 per spese vive ed € 3.800,00 per Parte_1 onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Manda alla cancelleria per l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del codice. tribunale.
Salerno lì 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo, ex art. 50 del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, iscritto al n. 1035 del Ruolo Generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Labonia per procura allegata al reclamo;
- reclamante -
E
nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2 contumace;
- reclamata -
Oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 2.7.2025, che ha respinto la domanda di apertura della liquidazione controllata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il decreto in oggetto il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto la domanda di apertura della liquidazione controllata dei beni di presentata dai CP_1 creditori e avv. Labonia Simone, esponendo che: - ai sensi Parte_1 dell'art. 268 c.c.i.i., quando la domanda è presentata da un creditore “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”; - la domanda di apertura della procedura va rigettata perché il credito dei ricorrenti ammonta a complessivi € 30.610,78 e ad una diversa conclusione non conduce la
1 circostanza che gli enti istituzionali interpellati hanno dichiarato l'esistenza di debiti di importo superiore alla soglia di euro cinquantamila (€ 27.221,63 nei confronti CP_ dell' per contributi non versati ed € 36.744,56 affidati al concessionario per la riscossione;
€ 142.787,04 dichiarati dall' ); - la resistente è Controparte_3 rimasta contumace, con conseguente inapplicabilità del principio di non contestazione e ciò stante anche l'assenza di un ricorso congiunto presentato dagli enti istituzionali;
- dai ruoli acquisiti ufficiosamente si evince che la citata debitoria afferisce all'attività d'impresa individuale esercitata da e che tale CP_1 attività cessata nel lontano 1986, con conseguente impossibilità anche per tale ragione di considerare tale debitoria ai fini del superamento della soglia di euro cinquantamila 50.000,00 (cfr. art. 33 co. 1 e 1 bis c.c.i.i.). propone reclamo avverso il decreto in oggetto, con cui Parte_1 censura l'errore interpretativo in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che la soglia di euro cinquantamila fissata dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. si riferisca solo al credito del ricorrente e non invece, all'ammontare di tutti i crediti risultanti dagli atti dell'istruttoria. Aggiunge che la circostanza che gli enti istituzionali che vantano CP_ crediti superiori alla soglia ( e ) non abbiano proposto Controparte_3
“ricorso congiunto” è del tutto irrilevante;
che l'esistenza di debiti scaduti e non pagati, fiscali, contributivi e verso il reclamante, ampiamente superiori alla soglia di euro cinquantamila denotano un indubbio e grave stato di sovraindebitamento di
CP_1
Il reclamante censura anche l'altro motivo di rigetto della domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, afferente alla cessazione dell'attività della sig.ra “nel lontano 1986”, trattandosi di un dato basato sulla CP_1 visura camerale errata. Specifica che dalla visura camerale corretta di
[...] si evince come la stessa abbia dato avvio alla propria attività CP_1 imprenditoriale nell'anno 1987, sicché si deduce che la visura camerale acquisita dalla cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore è erronea, in quanto riferita ad una precedente attività esercitata da e non già all'attività esercitata CP_1 attualmente e per la quale (attività) la stessa ( ha maturato CP_1
l'ingente esposizione debitoria, anche nei confronti del reclamante. A ciò si aggiunga che i debiti verso l'Agenzia delle entrate risalgono a molti anni dopo rispetto al 1986 (non prima dell'anno 2013 e fino al 2024), sicché non possono certo essere riconducibili ad un'attività imprenditoriale cessata “nel lontano 1986”.
2 non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con CP_1 ordinanza del 14.11.2025.
Si osserva, preliminarmente, che in virtù del rinvio contenuto negli artt. 65, comma 2, e 270, comma 5, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito “codice”) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario dettata dagli artt. 40 e ss., in essa compreso l'art. 50 che prevede il reclamo alla Corte di appello contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
La liquidazione controllata è una procedura liquidatoria minore rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale, ma strutturalmente e funzionalmente equivalente, essendo entrambe rivolte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento del ceto creditorio. Mentre la liquidazione giudiziale riguarda l'imprenditore commerciale medio-grande (quello che supera almeno una delle soglie di attivo patrimoniale, ricavi o ammontare di debiti previste dall'art. 2, comma 1, lettera d, del codice) che versa in stato d'insolvenza, la liquidazione controllata è riservata, invece, ad ogni altro debitore sovraindebitato (ossia, che versa in stato di crisi o di insolvenza) non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In particolare, è riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore
(quello che possiede congiuntamente i requisiti fissati dall'art. 2, comma 1, lettera d, del codice), all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative.
Diversamente dall'ipotesi in cui sia lo stesso debitore a chiedere la liquidazione controllata dei suoi beni (art. 268, comma 1, del codice), l'apertura della liquidazione controllata dei beni su istanza di un creditore, come nel caso di specie,
è consentita solo quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 268, comma 2, del codice (“quando il debitore è in stato di insolvenza”, non essendo sufficiente lo stato di “crisi”, e “l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”) e purché il debitore persona fisica non dimostri, ai sensi dell'art. 268, comma 3, del codice, la mancanza di attivo
(“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
il debitore eccepisce
3 l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione
i documenti di cui all'art. 283, comma 3, ….”.
L'art. 33 del codice, come modificato dal D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136, prevede ulteriormente che: - la liquidazione controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (comma 1); - il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1
(comma 1-bis); per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa (comma 2); - in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1 (comma 3).
Da questo panorama normativo si traggono le coordinate del riesame in sede di reclamo della domanda proposta da il quale richiede Parte_1
l'accertamento, in primo luogo, del presupposto soggettivo occorrente per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Nel ricorso proposto al Tribunale di Nocera Inferiore, ha Parte_1 dedotto un credito accertato con sentenza n. 4461/2024 del Tribunale di Salerno, dichiarando che “l'omesso pagamento delle somme dovute a titolo di canoni di locazione …. implichi, in modo chiaro ed univoco, la qualifica soggettiva di consumatore della sig.ra , ai fini dell'apertura della procedura di CP_1 liquidazione controllata”. Dalla sentenza n. 4461/2024 prodotta risulta, però, che si tratta del mancato pagamento di canoni relativi ad una locazione ad uso commerciale di un terreno sito in Salerno alla via Wenner n.
4. Il credito che legittima la proposizione della domanda è, perciò, riferibile ad una persona fisica (la conduttrice che aveva assunto l'obbligazione per scopi CP_1 riguardanti la sua attività. Ne consegue che il presupposto soggettivo non è quello della qualità di consumatore, ma quello della qualità di imprenditore individuale minore.
In tal senso, la procedura di liquidazione controllata non può essere aperta, ad istanza del creditore, ai sensi dell'art. 33 del codice, se è decorso un anno dalla cancellazione dell'imprenditrice individuale dal registro delle CP_1 imprese o dal momento successivo di cessazione effettiva dell'attività.
4 Dalle visure prodotte risulta che è stata iscritta nel registro CP_1 delle imprese con inizio dell'attività in data 14.1.1980 ed è stata cancellata per cessazione dell'attività in data 25.2.1986. In seguito, è stata reiscritta nel registro delle imprese come piccolo imprenditore per inizio di una nuova attività in data
23.1.1987, che risulta ancora attiva. Di qui l'insussistenza della causa ostativa ex art. 33 del codice, erroneamente rilevata dal Tribunale nocerino in base alla prima visura, dato che la debitrice è un'imprenditrice individuale minore non cancellata dal registro delle imprese.
Il reclamo è, altresì, fondato nella parte in cui censura la valutazione del primo giudice di non superamento della soglia di debiti di euro cinquantamila. Come si evince dal tenore letterale della norma, la soglia non è riferita solo al debito nei confronti del creditore ricorrente ma deve comprendere “l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria”. Come evidenziato dallo stesso giudice di prime cure, i debiti verso gli enti istituzionali interpellati sono senz'altro superiori al totale di euro cinquantamila.
Infine, dal perdurante inadempimento di debiti consistenti e risalenti nel tempo CP_ verso l' (€ 27.221,63 per contributi non versati ed € 36.744,56 affidati al concessionario per la riscossione), l' (€ 142.787,04) e il Controparte_3 creditore ricorrente (€ 30.610,78) si desume anche la sussistenza del presupposto oggettivo richiesto per l'apertura della liquidazione controllata ad istanza del creditore, ossia lo stato di insolvenza, definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Di qui l'accoglimento del reclamo e, a norma del quinto comma dell'art. 50 cit., la rimessione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, comma 2, del codice.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte reclamata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte reclamante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
PQM
5 La Corte di Appello di Salerno, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 1035/2025, così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di come sopra generalizzata;
CP_1
2. rimette gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
3. condanna al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 174,00 per spese vive ed € 3.800,00 per Parte_1 onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Manda alla cancelleria per l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del codice. tribunale.
Salerno lì 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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