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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2024, n. 26109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26109 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE CA LL nato a [...] il [...] ER QU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI: FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione DI LIGNOLA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIANCA DO che, nell'interesse degli imputati, ha presentato una memoria in cui ha richiamato i motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di essi e segnatamente del settimo motivo, e ha insistito per l'accoglimento delle impugnazioni;
nonché una memoria di replica con la quale ha contestato, in ordine a ciascun motivo di ricorso, la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha confermato le conclusioni già formulate;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26109 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 marzo 2023 la Corte di appello di Brescia, per quanto qui interessa, in parziale riforma della pronuncia in data 5 giugno 2020 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, ha assolto LO De LU e PA ER perché il fatto non sussiste dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione (limitatamente alla somma cii cui al capo 1.B della rubrica), ha concesso a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius il trattamento ::;anzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti cli bancarotta fraudolenta distrattiva (in relazione ai rimanenti beni indicati al capo 1) e documentale (capo 2). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando sette motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, assumendo che la Corte di merito avrebbe omesso ogni considerazione sulla coscienza e volontà dei ricorrenti di porre in essere una condotta in concreto pericolosa (e sulla stessa pericolosità dell'agire in contestazione), ritenendo la sussistenza del dolo nonostante gli elementi in atti (richiamati pure dalla sentenza mpugnata) denotino un intento tutt'altro che distrattivo (avendo gli imputati versato ingenti somme di denaro sul conto corrente della società e sottoscritto fideiussioni). 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione in relazione alla distrazione di euro 454.690, ritenuta senza tenere conto delle investigazioni difensive e dei versamenti e trasferimento (pari a euro 393.200) da parte degli imputati sul conto corrente della società (considerati solo per escludere i presupposti della bancarotta riparata), valorizzando l'azzeramento delle giacenze del conto corrente (senza considerare che sulle giacenze di esso era stato eseguito pignoramento), ragion per cui la distrazione potrebbe essere pari a euro 61.750. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distrazione dei beni strumentali della fallita. La Corte di merito avrebbe fondato il rigetto del gravame sull'inattendibilità delle denunce di furto degli imputati, senza compiere un attento scrutinio degli elementi di prova sottoposti alla sua attenzione, indicati nel ricorso (erroneamente affermando che i furti sarebbero stati due invece che tre, che sarebbe stato modesto il quantitativo dei beni sottratti il giorno 8 dicembre 2012, che non sarebbe credibile che siano stati subiti nel 2014 e ciò solo per la prossimità alla cessione della società - recte: delle relative partecipazioni sociali). Peraltro, in maniera non si comprenderebbe la ragione per cui il medesimo elemento (il contratto di noleggio di macchinari stipulata dalla fallita M.M. Impianti s.r.l. e dalla Icable s.r.I.) è stato posto a fondamento dell'assoluzione per il fatto di cui al capo 1.B ma non ha avuto rilievo per la contestata distrazione dei rimanenti macchinari. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver cagionato un danno di particolare gravità, essendo stato erroneamente determinato il pregiudizio cagionato per il fatto distrattivo (che invece sarebbe pari a euro 36.750), tenuto conto pure di quanto versato dagli imputati in via transattiva. 2.5. Con il quinto motivo sono stati assunto la violazione legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., erroneamente fondata sull'insufficienza dell'importo versato dagli imputati alla curatela, affermata sulla scorta di una mera deduzione e di un apprezzamento estraneo al giudizio penale (dovendosi invece ritenere che l'accettazione da parte del curatore - con il consenso del comitato dei creditori - della somma offerta, pari a euro 25.000, sarebbe dimostrativa del contrario). 2.6. Con il sesto motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità degli imputati per bancarotta fraudolenta documentale, resa in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza (secondo cui l'amministratore cessato non avrebbe alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili;
del delitto potrebbe rispondere solo l'amministratore formale al momento del fallimento, potendo il precedente rispondere solo qualora si provi che egli è amministratore di fatto ovvero extraneus concorrente dell'amministratore di diritto). La Corte di merito avrebbe valorizzato circostanze inidonee a provare il concorso con l'amministratore di diritto (tenuto conto, in particolare, di quanto rassegnato dallo stesso amministratore di diritto Salvatore RA, del fatto che i ricorrenti hanno sempre delegato a professionisti esterni la tenuta della contabilità ed agito nella convinzione che le scritture fosse state redatte regolarmente). 2.7. Con il settimo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare per non averlo adeguato alla luce dell'assoluzione degli imputati dalla distrazione descritta al capo 1.B., avendo soltanto ridotto la pena in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ND NO ha chiesto il rigetto dei ricorsi (cfr. requisitoria scritta). L'avvocato Gianluca Madonna, nell'interesse degli imputati, ha presentato: - una memoria in cui ha richiamato i motivi di impugnazione, ribadendone la fondatezza, segnatamente argomentando a sostegno del settimo motivo;
- una memoria di replica con cui ha contestato, in ordine a ciascun motivo di ricorso, la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale (compiegando pure gli atti del procedimento richiamati). CONSIDERATO IN DIRITTO Il settimo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti;
nel resto le impugnazioni sono inammissibili. 3 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto: contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza del dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando l'ammontare e la collocazione nel tempo dei prelevamenti, da parte degli imputati e serza alcuna giustificazione contabile, dell'ingente somma di euro 454.000 dal conto corrente della società, rimasto privo di giacenze, la distrazione pure di tutti i beni strumentali (ad eccezione Ci cespiti di valore nullo), e il conseguente stato di decozione allorché ne sono state cedute le partecipazioni (dando conto pure che il curatore aveva indicato la causa del dissesto proprio nella sottrazione della liquidità della società). Si tratta di una motivazione congrua, logica e conforme al diritto, traendosi dall'iter appena compendiato che la Corte di merito ha ravvisato una «irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); e con essa il ricorso non si confronta (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non potendo giovare in questa sede di legittimità neppure l'alternativo apprezzamento di merito che il ricorso pure ha perorato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto per un ordine di ragioni analogo a quello appena esposto a proposito del primo motivo. Si è già osservato in che termini la Corte di appello abbia ritenuto sussistente la contestata distrazione delle giacenze bancarie della società fallita. Ed anche il secondo motivo non si confronta effettivamente con tale piano argomentativo, che ha evidenziato come le erogazioni degli imputati in favore della società siano anteriori (e, peraltro, di importo inferiore) ai prelevamenti che hanno condotto al totale azzeramento del saldo del conto corrente dell'ente in mancanza di evidenza contabile a sostegno;
in tal modo, il Giudice di secondo grado non solo ha escluso i presupposti della bancarotta riparata ma ha anche attribuito natura distrattiva alle operazioni a valere sul detto conto corrente;
e la difesa si è limitata a far riferimento alla somma algebrica del complesso delle operazioni in discorso, senza indicare a che titolo gli imputati abbiano trasferito denaro alla fallita (profilo centrale per qualificare tali erogazioni sub specie iuris) e senza neppure censurare il difetto di giustificazione dei prelevamenti;
il che esime dal dilungarsi per rilevare che il ricorso ha pure dedotto un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente, nella parte in cui ha fatto riferimento all'esecuzione di un pignoramento sul conto corrente in discorso), peraltro per il tramite di un'esposizione del tutto assertiva su qui non occorre immorare. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, difetta di specificità ed è versato in fatto. 4 Anzitutto, la difesa non ha considerato che la sussistenza di rapporti contrattuali tra la società fallita e la Icable s.r.l. è stata posta a fondamento dell'esclusione della distrazione della somma di circa euro 29.000 (che la seconda era obbligata a corrispondere alla prima), che era stata contestata in ragione del mancato esercizio di azioni a tutela di detto credito: con evidenza, si tratta di un aspetto distinto dal mancato rinvenimento dei beni strumentali, il che esclude la contraddittorietà della motivazione. In secondo luogo, gli imputati sono stati ritenuti responsabili della distrazione di tutti beni strumentali, come anticipato non rinvenuti: - quanto alla denuncia di furto risalente al 2012, poiché si è osservato che essa avesse ad oggetto solo pochi attrezzi sottratti da un furgone della società; - e nel resto poiché non si è ritenuta veridica la querela dell'ottobre 2014 che ha fatto riferimento generico a due furti senza indicare i beni sottrattk ed è stata sporta appena tre mesi prima del fallimento;
o»gf.cfkitmkteri~ - Rispetto a tale iter, che contempla tre furti (e non due, come asserito dal ricorso, che neppure in parte qua si confronta con la decisione), è stato prospettato un alternativo apprezzamento di ulteriori elementi di fatto che, tuttavia, la stessa difesa ha rappresentato di aver addotto al Pubblico ministero con la memoria ex art. 415-bis cod. pen. e non anche alla Corte di merito, il che esclude che possa dirsi ritualmente denunciato il travisamento della prova al riguardo anche senza rimarcare che essi non potrebbero ritenersi decisivi rispetto al piano argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) poiché rispettivamente relativi: al mancato acquisto di ulteriori beni strumentali dal 2014, e non anche alla destinazione di quelli nella disponibilità dell'ente; alla restituzione di beni presi in leasing nel 2016 e alla concessione a noleggio di altri alla Icable dal 2009, ossia a beni che non è dato comprendere in che termini potrebbero identificarsi con quelli oggetto dei furti che, secondo la difesa, sarebbero avvenuti nel 2014. 4. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati, generici e versati in fatto. La Corte di merito ha incentrato la decisione al riguardo sull'ammontare delle somme distratte (come esposto superiore a euro 450.000) e all'ingente danno cagionato in tal modo alla massa dei creditori, così argomentando in maniera conforme al diritto (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio Rv. 271274 - 01: «la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave»). E la prospettazione difensiva ha indicato irritualmente in via assertiva una minore quantificazione del danno (in poco più di euro 36.000), richiamando pure del tutto erroneamente l'accordo transattivo tra i ricorrenti e la curatela, che non può venire in rilievo - né ai fini dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, cit., né a sostegno della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. - dato che: la ritenuta gravità del danno cagionato dall'agire criminoso va valutata all'atto della dichiarazione di 5 fallimento, che rappresenta il momento consumativo del reato (cfr. Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496 - 01; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/201.2, Robbiano, Rv. 253778 - 01; Sez. 5, n. 2111 del 29/11/1974 - dep. 1975, Rv. 129345 - 01); e l'attenuante del risarcimento del danno postula «che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione qua ante» (cfr. Sez. 5, n. 8445 del 04/02/2020, Abate, Rv. 278684 - 01; Sez. 5, n. 46866 del 29/11/2005, Bazzoli, Rv. 233048), non valendo in senso contrario una transazione, cui la Corte di merito ha negato in maniera logica un contenuto pienamente satisfattivo per i creditori concorsuali, essendo stato qui perorato irritualmente - peraltro, con enunciati apodittici - un diverso apprezzamento di merito sul punto. 5. Il sesto motivo non si confronta con la motivazione. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità degli imputati evidenziando non solo che la ER sia stata amministratore di diritto della società fino a pochi mesi prima del fallimento e il De LU amministratore di fatto, ma anche che la dismissione della carica sociale e la cessione delle quote a RA siano state volte solo a sottrarsi a responsabilità, evidenziando (per il tramite del puntuale richiamo degli elementi di prova valorizzati) non solo che il RA non ha mai assunto alcun ruolo concreto nella fallita e non ha compiuto alcun atto gestorio, ma anche la copia di elementi di prova dimostrativi della riconsegna al De LU delle scritture e alla disponibilità di esse in capo agli imputati, che ne hanno messo a disposizione della curatela solo i talune, occultando le altre al fine di recare pregiudizio ai creditori (va orizzando, in particolare la strumentalità del loro agire alla dissimulazione dell'agire distrattivo e alla ricostruzione dell'effettiva consistenza della società). Tale iter, come esposto, non è stato oggetto di puntuale censura, avendo la difesa reiterato censure disattese dalla Corte distrettuale. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che è del tutto privo di rilevanza il prospettato affidamento a professionisti della tenuta della contabilità (non occorrendo rimarcarne la manifesta infondatezza, dato che, per costante giurisprudenza, l'amministratore di una società «non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite» dal titolare dell'impresa o da chi ne ha la gestione: Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947 - 01; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707 - 01). 6. Il settimo motivo di ricorso è fondato, nei limiti qui chiariti. Il Tribunale aveva determinato la pena detentiva per gli imputati in quattro anni e sei mesi di reclusione «considerate le aggravanti», ossia quelle di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. - che consente un aumento fino alla metà - e comma 2, n. 1, legge fall. - che consente l'aumento fino a un terzo, senza chiarire in che termini aveva computato i detti aumenti;
e aveva irrogato, in ragione della riduzione per il rito abbreviato, la pena di tre anni di reclusione. 6 La Corte di appello ha assolto gli imputati per una condotta distrattiva;
ed ha concesso loro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti;
ha determinato la pena base in tre anni e nove mesi di reclusione, indicando gli elementi contemplati nell'art. 133 cod. pen. che ha inteso valorizzare;
ha ridotto la pena per il rito a due anni e sei mesi, determinando nella medesima misura pure la durata delle pene accessorie fallimentari. Quindi, al di là del bilanciamento tra le circostanze, che dunque ha determinato l'applicazione dello spazio edittale previsto dall'art. 216, comma 1, legge fall., dalla sentenza impugnata - che non menziona quoad poenam l'assoluzione - non risulta che la Corte di merito si sia uniformata al principio secondo cui, «in tema di divieto di reformatio in peius, qualora l'imputato, cui sia contestato un unico reato di bancarotta per distrazione composto da una pluralità di fatti, venga assolto in sede di appello dall'imputazione di una delle condotte distrattive di cui sia stato ritenuto responsabile in primo grado, si impone, ex art. 597, comma quarto, cocl. proc. pen., la riduzione in misura corrispondente della pena complessivamente irrogata» (Sez. 5, n. 2915 del 10/12/2013 - dep. 2014, Quarta, Rv. 257966 - 01). Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. P.Q.1I11. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 05/03/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI: FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione DI LIGNOLA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIANCA DO che, nell'interesse degli imputati, ha presentato una memoria in cui ha richiamato i motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza di essi e segnatamente del settimo motivo, e ha insistito per l'accoglimento delle impugnazioni;
nonché una memoria di replica con la quale ha contestato, in ordine a ciascun motivo di ricorso, la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha confermato le conclusioni già formulate;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26109 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 marzo 2023 la Corte di appello di Brescia, per quanto qui interessa, in parziale riforma della pronuncia in data 5 giugno 2020 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, ha assolto LO De LU e PA ER perché il fatto non sussiste dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione (limitatamente alla somma cii cui al capo 1.B della rubrica), ha concesso a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius il trattamento ::;anzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti cli bancarotta fraudolenta distrattiva (in relazione ai rimanenti beni indicati al capo 1) e documentale (capo 2). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando sette motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, assumendo che la Corte di merito avrebbe omesso ogni considerazione sulla coscienza e volontà dei ricorrenti di porre in essere una condotta in concreto pericolosa (e sulla stessa pericolosità dell'agire in contestazione), ritenendo la sussistenza del dolo nonostante gli elementi in atti (richiamati pure dalla sentenza mpugnata) denotino un intento tutt'altro che distrattivo (avendo gli imputati versato ingenti somme di denaro sul conto corrente della società e sottoscritto fideiussioni). 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione in relazione alla distrazione di euro 454.690, ritenuta senza tenere conto delle investigazioni difensive e dei versamenti e trasferimento (pari a euro 393.200) da parte degli imputati sul conto corrente della società (considerati solo per escludere i presupposti della bancarotta riparata), valorizzando l'azzeramento delle giacenze del conto corrente (senza considerare che sulle giacenze di esso era stato eseguito pignoramento), ragion per cui la distrazione potrebbe essere pari a euro 61.750. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distrazione dei beni strumentali della fallita. La Corte di merito avrebbe fondato il rigetto del gravame sull'inattendibilità delle denunce di furto degli imputati, senza compiere un attento scrutinio degli elementi di prova sottoposti alla sua attenzione, indicati nel ricorso (erroneamente affermando che i furti sarebbero stati due invece che tre, che sarebbe stato modesto il quantitativo dei beni sottratti il giorno 8 dicembre 2012, che non sarebbe credibile che siano stati subiti nel 2014 e ciò solo per la prossimità alla cessione della società - recte: delle relative partecipazioni sociali). Peraltro, in maniera non si comprenderebbe la ragione per cui il medesimo elemento (il contratto di noleggio di macchinari stipulata dalla fallita M.M. Impianti s.r.l. e dalla Icable s.r.I.) è stato posto a fondamento dell'assoluzione per il fatto di cui al capo 1.B ma non ha avuto rilievo per la contestata distrazione dei rimanenti macchinari. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver cagionato un danno di particolare gravità, essendo stato erroneamente determinato il pregiudizio cagionato per il fatto distrattivo (che invece sarebbe pari a euro 36.750), tenuto conto pure di quanto versato dagli imputati in via transattiva. 2.5. Con il quinto motivo sono stati assunto la violazione legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., erroneamente fondata sull'insufficienza dell'importo versato dagli imputati alla curatela, affermata sulla scorta di una mera deduzione e di un apprezzamento estraneo al giudizio penale (dovendosi invece ritenere che l'accettazione da parte del curatore - con il consenso del comitato dei creditori - della somma offerta, pari a euro 25.000, sarebbe dimostrativa del contrario). 2.6. Con il sesto motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità degli imputati per bancarotta fraudolenta documentale, resa in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza (secondo cui l'amministratore cessato non avrebbe alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili;
del delitto potrebbe rispondere solo l'amministratore formale al momento del fallimento, potendo il precedente rispondere solo qualora si provi che egli è amministratore di fatto ovvero extraneus concorrente dell'amministratore di diritto). La Corte di merito avrebbe valorizzato circostanze inidonee a provare il concorso con l'amministratore di diritto (tenuto conto, in particolare, di quanto rassegnato dallo stesso amministratore di diritto Salvatore RA, del fatto che i ricorrenti hanno sempre delegato a professionisti esterni la tenuta della contabilità ed agito nella convinzione che le scritture fosse state redatte regolarmente). 2.7. Con il settimo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare per non averlo adeguato alla luce dell'assoluzione degli imputati dalla distrazione descritta al capo 1.B., avendo soltanto ridotto la pena in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ND NO ha chiesto il rigetto dei ricorsi (cfr. requisitoria scritta). L'avvocato Gianluca Madonna, nell'interesse degli imputati, ha presentato: - una memoria in cui ha richiamato i motivi di impugnazione, ribadendone la fondatezza, segnatamente argomentando a sostegno del settimo motivo;
- una memoria di replica con cui ha contestato, in ordine a ciascun motivo di ricorso, la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale (compiegando pure gli atti del procedimento richiamati). CONSIDERATO IN DIRITTO Il settimo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti;
nel resto le impugnazioni sono inammissibili. 3 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto: contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza del dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando l'ammontare e la collocazione nel tempo dei prelevamenti, da parte degli imputati e serza alcuna giustificazione contabile, dell'ingente somma di euro 454.000 dal conto corrente della società, rimasto privo di giacenze, la distrazione pure di tutti i beni strumentali (ad eccezione Ci cespiti di valore nullo), e il conseguente stato di decozione allorché ne sono state cedute le partecipazioni (dando conto pure che il curatore aveva indicato la causa del dissesto proprio nella sottrazione della liquidità della società). Si tratta di una motivazione congrua, logica e conforme al diritto, traendosi dall'iter appena compendiato che la Corte di merito ha ravvisato una «irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); e con essa il ricorso non si confronta (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non potendo giovare in questa sede di legittimità neppure l'alternativo apprezzamento di merito che il ricorso pure ha perorato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e versato in fatto per un ordine di ragioni analogo a quello appena esposto a proposito del primo motivo. Si è già osservato in che termini la Corte di appello abbia ritenuto sussistente la contestata distrazione delle giacenze bancarie della società fallita. Ed anche il secondo motivo non si confronta effettivamente con tale piano argomentativo, che ha evidenziato come le erogazioni degli imputati in favore della società siano anteriori (e, peraltro, di importo inferiore) ai prelevamenti che hanno condotto al totale azzeramento del saldo del conto corrente dell'ente in mancanza di evidenza contabile a sostegno;
in tal modo, il Giudice di secondo grado non solo ha escluso i presupposti della bancarotta riparata ma ha anche attribuito natura distrattiva alle operazioni a valere sul detto conto corrente;
e la difesa si è limitata a far riferimento alla somma algebrica del complesso delle operazioni in discorso, senza indicare a che titolo gli imputati abbiano trasferito denaro alla fallita (profilo centrale per qualificare tali erogazioni sub specie iuris) e senza neppure censurare il difetto di giustificazione dei prelevamenti;
il che esime dal dilungarsi per rilevare che il ricorso ha pure dedotto un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente, nella parte in cui ha fatto riferimento all'esecuzione di un pignoramento sul conto corrente in discorso), peraltro per il tramite di un'esposizione del tutto assertiva su qui non occorre immorare. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, difetta di specificità ed è versato in fatto. 4 Anzitutto, la difesa non ha considerato che la sussistenza di rapporti contrattuali tra la società fallita e la Icable s.r.l. è stata posta a fondamento dell'esclusione della distrazione della somma di circa euro 29.000 (che la seconda era obbligata a corrispondere alla prima), che era stata contestata in ragione del mancato esercizio di azioni a tutela di detto credito: con evidenza, si tratta di un aspetto distinto dal mancato rinvenimento dei beni strumentali, il che esclude la contraddittorietà della motivazione. In secondo luogo, gli imputati sono stati ritenuti responsabili della distrazione di tutti beni strumentali, come anticipato non rinvenuti: - quanto alla denuncia di furto risalente al 2012, poiché si è osservato che essa avesse ad oggetto solo pochi attrezzi sottratti da un furgone della società; - e nel resto poiché non si è ritenuta veridica la querela dell'ottobre 2014 che ha fatto riferimento generico a due furti senza indicare i beni sottrattk ed è stata sporta appena tre mesi prima del fallimento;
o»gf.cfkitmkteri~ - Rispetto a tale iter, che contempla tre furti (e non due, come asserito dal ricorso, che neppure in parte qua si confronta con la decisione), è stato prospettato un alternativo apprezzamento di ulteriori elementi di fatto che, tuttavia, la stessa difesa ha rappresentato di aver addotto al Pubblico ministero con la memoria ex art. 415-bis cod. pen. e non anche alla Corte di merito, il che esclude che possa dirsi ritualmente denunciato il travisamento della prova al riguardo anche senza rimarcare che essi non potrebbero ritenersi decisivi rispetto al piano argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) poiché rispettivamente relativi: al mancato acquisto di ulteriori beni strumentali dal 2014, e non anche alla destinazione di quelli nella disponibilità dell'ente; alla restituzione di beni presi in leasing nel 2016 e alla concessione a noleggio di altri alla Icable dal 2009, ossia a beni che non è dato comprendere in che termini potrebbero identificarsi con quelli oggetto dei furti che, secondo la difesa, sarebbero avvenuti nel 2014. 4. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati, generici e versati in fatto. La Corte di merito ha incentrato la decisione al riguardo sull'ammontare delle somme distratte (come esposto superiore a euro 450.000) e all'ingente danno cagionato in tal modo alla massa dei creditori, così argomentando in maniera conforme al diritto (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio Rv. 271274 - 01: «la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave»). E la prospettazione difensiva ha indicato irritualmente in via assertiva una minore quantificazione del danno (in poco più di euro 36.000), richiamando pure del tutto erroneamente l'accordo transattivo tra i ricorrenti e la curatela, che non può venire in rilievo - né ai fini dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, cit., né a sostegno della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. - dato che: la ritenuta gravità del danno cagionato dall'agire criminoso va valutata all'atto della dichiarazione di 5 fallimento, che rappresenta il momento consumativo del reato (cfr. Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496 - 01; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/201.2, Robbiano, Rv. 253778 - 01; Sez. 5, n. 2111 del 29/11/1974 - dep. 1975, Rv. 129345 - 01); e l'attenuante del risarcimento del danno postula «che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione qua ante» (cfr. Sez. 5, n. 8445 del 04/02/2020, Abate, Rv. 278684 - 01; Sez. 5, n. 46866 del 29/11/2005, Bazzoli, Rv. 233048), non valendo in senso contrario una transazione, cui la Corte di merito ha negato in maniera logica un contenuto pienamente satisfattivo per i creditori concorsuali, essendo stato qui perorato irritualmente - peraltro, con enunciati apodittici - un diverso apprezzamento di merito sul punto. 5. Il sesto motivo non si confronta con la motivazione. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità degli imputati evidenziando non solo che la ER sia stata amministratore di diritto della società fino a pochi mesi prima del fallimento e il De LU amministratore di fatto, ma anche che la dismissione della carica sociale e la cessione delle quote a RA siano state volte solo a sottrarsi a responsabilità, evidenziando (per il tramite del puntuale richiamo degli elementi di prova valorizzati) non solo che il RA non ha mai assunto alcun ruolo concreto nella fallita e non ha compiuto alcun atto gestorio, ma anche la copia di elementi di prova dimostrativi della riconsegna al De LU delle scritture e alla disponibilità di esse in capo agli imputati, che ne hanno messo a disposizione della curatela solo i talune, occultando le altre al fine di recare pregiudizio ai creditori (va orizzando, in particolare la strumentalità del loro agire alla dissimulazione dell'agire distrattivo e alla ricostruzione dell'effettiva consistenza della società). Tale iter, come esposto, non è stato oggetto di puntuale censura, avendo la difesa reiterato censure disattese dalla Corte distrettuale. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che è del tutto privo di rilevanza il prospettato affidamento a professionisti della tenuta della contabilità (non occorrendo rimarcarne la manifesta infondatezza, dato che, per costante giurisprudenza, l'amministratore di una società «non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite» dal titolare dell'impresa o da chi ne ha la gestione: Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947 - 01; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707 - 01). 6. Il settimo motivo di ricorso è fondato, nei limiti qui chiariti. Il Tribunale aveva determinato la pena detentiva per gli imputati in quattro anni e sei mesi di reclusione «considerate le aggravanti», ossia quelle di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. - che consente un aumento fino alla metà - e comma 2, n. 1, legge fall. - che consente l'aumento fino a un terzo, senza chiarire in che termini aveva computato i detti aumenti;
e aveva irrogato, in ragione della riduzione per il rito abbreviato, la pena di tre anni di reclusione. 6 La Corte di appello ha assolto gli imputati per una condotta distrattiva;
ed ha concesso loro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti;
ha determinato la pena base in tre anni e nove mesi di reclusione, indicando gli elementi contemplati nell'art. 133 cod. pen. che ha inteso valorizzare;
ha ridotto la pena per il rito a due anni e sei mesi, determinando nella medesima misura pure la durata delle pene accessorie fallimentari. Quindi, al di là del bilanciamento tra le circostanze, che dunque ha determinato l'applicazione dello spazio edittale previsto dall'art. 216, comma 1, legge fall., dalla sentenza impugnata - che non menziona quoad poenam l'assoluzione - non risulta che la Corte di merito si sia uniformata al principio secondo cui, «in tema di divieto di reformatio in peius, qualora l'imputato, cui sia contestato un unico reato di bancarotta per distrazione composto da una pluralità di fatti, venga assolto in sede di appello dall'imputazione di una delle condotte distrattive di cui sia stato ritenuto responsabile in primo grado, si impone, ex art. 597, comma quarto, cocl. proc. pen., la riduzione in misura corrispondente della pena complessivamente irrogata» (Sez. 5, n. 2915 del 10/12/2013 - dep. 2014, Quarta, Rv. 257966 - 01). Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. P.Q.1I11. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 05/03/2024.