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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3415/2024 R.G. vertente
fra
, rappresentata e difesa dall'avv Naso Domenico;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente, in servizio presso il convenuto deduceva di essere stata docente a tempo determinato e, in particolare CP_2
in riferimento agli anni scolastici: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023;
Adiva il giudice del lavoro esponendo di essere stata illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015; che,
l'aggiornamento professionale è previsto dall'art. 282 d.lgs n. 2971994 e dall'art. 28 CCNL
1 Comparto scuola del 4.8.1995, e che l'art. 63 del CCNL 27.11.2007 onera l'Amministrazione
a fornire strumenti e risorse per la formazione del personale senza alcuna distinzione di ruolo o non di ruolo;
che l'art. 1 legge del 13 luglio 2015 n. 107 ha istituito la Carta Docenti e che con DPCM n. 32313 del 23.9.2015 art. 2 è stato previsto per i docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta , precisando al punto 4 che spetta solo al personale docente a tempo indeterminato e che, da ultimo, è intervenuto l'art. 2 del DL 22 aprile 2020 (emergenza COVID formazione scolastica a distanza), e che tutte queste disposizioni escludendo di fatto i docenti non di ruolo dai beneficiari della Carta, risultano in contrasto con il diritto comunitario, parità di trattamento, integrando una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro CR 1999/70 oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel frattempo venutasi a formare con orientamento recepito dal Consiglio di Stato e poi da giudici dei Tribunali Ordinari;
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in riferimento agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, e per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con CP_2
assegnazione della Carta Elettronica docente in riferimento alle predette annualità. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva IL in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
La domanda va dichiarata improcedibile, in quanto parte ricorrente non ha fornito prova dell'intervenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, entro il termine
2 perentorio, fissato da questo Giudice (2 luglio 2025), persistendo la mancata costituzione di parte resistente.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della natura in rito della pronuncia
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il giorno 25.11.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso, per improcedibilità;
2. compensa le spese di lite
Potenza, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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