Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta d'archiviazione. (Fattispecie relativa a procedimento iscritto, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1700
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 7044/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
12.12.2007 dall'avv. Francesco Costantino, difensore delle persone offese RM AN MA, AT FR, AR OS, LL ZI, OS PP, ER NA, NI MA RI, De FR MA ed il 2.11.2007 da CI MA ON e IO US;
avverso il decreto del GIP del Tribunale di Palermo del 19 settembre 2007;
nel procedimento a carico di:
LO RA VA, nata a [...] il [...], ER US, nato a [...] il [...], IN ER, nato a [...] il [...], LI RI, nata a [...] il [...], LA MA UI, nata a [...] il [...] e di LV VI, nato a [...] il [...], indagati per i reati di cui all'art. 81 cpv c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 476, 479 e 323 c.p.. Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Letta la memoria depositata dall'avv. Letteria Porfida, in favore della parte offesa.
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, disponendo i provvedimenti consequenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Palermo disponeva, su conforme richiesta del PM, l'archiviazione del procedimento penale n. 1132/07 a carico di Lo FR VA, ER US, ZI ER, IL RI, La NT UI e AL VI, indagati per i reati di cui all'art. 81 cpv c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 476, 479 e 323 c.p., quali componenti di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per i reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria.
Reputava il giudicante che nessun avviso della richiesta di archiviazione fosse dovuto ai denuncianti, asserite persone offese, vertendosi in tema di reati di falso, di natura monoffensiva, e che fossero pienamente condivisibili le argomentazioni addotte dal PM a sostegno della richiesta di archiviazione, considerato che dalle emergenze documentali ed istruttorie non erano emersi elementi sufficienti per poter inferire la sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto alle fattispecie delittuose ipotizzate. Avverso l'anzidetta pronuncia, RM AN MA, AT FR, AR OS, LL ZI, OS PP, ER NA, NI MA RI, De FR MA hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p. in relazione all'art.127 c.p.p., comma 5, sul rilievo che ad essi istanti non fosse stato notificata la richiesta di archiviazione, che peraltro riguardava esclusivamente il reato di falso e non anche l'abuso di ufficio e che, comunque, in relazione ad entrambi i reati avrebbe dovuto essere loro riconosciuta la qualità di persone offese, come tali abilitate alla notifica della richiesta di archiviazione, ai fini dell'esercizio del diritto di proporre opposizione. Anche CI MA ON e IO US, con distinto ricorso, hanno lamentato violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per mancato avviso della richiesta di archiviazione, nonostante espressa richiesta formulata nell'esposto a loro firma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Entrambi i ricorsi, che deducono identica questione di rito, sono fondati e meritano, pertanto, accoglimento.
Va, innanzitutto, rilevato che dall'esame degli atti, reso necessario dal tipo di censure dedotto, emerge che la richiesta di archiviazione del PM riguardava - o almeno così sembra, stante la scarsa chiarezza dello scritto - soltanto il reato di falso e non anche l'abuso di ufficio, mentre il decreto di archiviazione indica tra i reati per i quali si era proceduto anche il reato di cui all'art. 323 c.p., pur se la motivazione appare orientata solo in direzione della prima imputazione. È indubbio, in proposito, che il provvedimento del GIP non poteva riguardare anche l'imputazione cui non si riferiva espressamente la richiesta del PM, di talché resta impregiudicata la questione relativa all'abuso di ufficio, che esula, pertanto, dall'odierna cognizione di questa Corte regolatrice. Per quanto riguarda il falso, è erronea l'affermazione del GIP in merito alla natura monoffensiva dei reati di falso, che escludeva l'obbligo di notifica ai denuncianti, asserite persone offese. In proposito, reputa questa Corte di dover aderire all'insegnamento delle Sezioni Unite, che, nel risolvere il contrasto interpretativo sul punto, hanno statuito che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr. Cass. Sez. Un. 25.10.2007, n. 46982, rv. 237885). Alla luce di tale interpretazione, i denunzianti, che ne avevano fatto rituale richiesta, avevano diritto alla notifica della richiesta di archiviazione.
È ius receptum che la relativa mancanza comporta nullità del decreto di archiviazione, in via di interpretazione estensiva dell'art. 409 c.p.p., comma 6, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di intervento, nella procedura di archiviazione, della persona offesa che ne abbia fatto richiesta (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, 4.7.2003, n. 46274, Prochilo, rv. 226975).
2. - Per quanto precede, l'impugnato decreto deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009