Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Il direttore dell'ufficio postale riveste la qualità di pubblico ufficiale, in considerazione sia dei suoi poteri certificativi che della natura pubblicistica dei servizi postali, anche dopo la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e della successiva adozione della forma della società per azioni. (Fattispecie in tema di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1595
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 007583/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IO, N. IL 07/08/1947;
avverso SENTENZA del 01/12/2005 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G., Dr. Martusciello Vittorio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29-9-2004 il Tribunale di Melfi ha dichiarato EL NN colpevole del delitto di cui all'art. 314 c.p., comma 1 (perché, avendo nella sua qualità di Direttore
dell'Ufficio Postale di Rapone la disponibilità, per ragioni di ufficio, del denaro costituente la cassa del detto Ufficio, si appropriava della somma di L.
1.000.000 per il soddisfacimento di finalità privatistiche;
in Rapone il 11-9-2000) e, concesse le attenuanti generiche e quelle di cui all'art. 62 c.p., n. 6, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. A seguito di gravame dell'imputato, con sentenza in data 1-12-2005 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della predetta sentenza, riconosciuta all'imputato anche l'attenuante speciale di cui all'art.323 bis c.p., ha ridotto la pena a mesi undici di reclusione,
confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre personalmente il EL, lamentando con un unico motivo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Deduce, in particolare, che, a seguito della trasformazione in Poste Italiane s.p.a., le Poste non hanno più la qualità di ente pubblico, ma sono equiparate ad un qualsiasi soggetto privato, tanto da svolgere, attualmente, accanto al servizio postale, di natura pubblicistica, anche attività bancaria. L'attuale assetto delle Poste, pertanto, non consente di diversificare la condotta del Direttore dell'Ufficio Postale, allorquando attinge alla cassa, da quella del Direttore di una filiale di Banca, essendo entrambi i momenti incidenti su un patrimonio privato e non afferenti la funzione pubblica svolta nell'espletamento del "servizio postale". Nel caso di specie, di conseguenza, non è configurabile il delitto di peculato, essendosi eventualmente al cospetto di una semplice appropriazione indebita, peraltro improcedibile per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È pacifico, in punto di fatto, che il EL, nella sua qualità di direttore dell'Ufficio Postale di Rapone, si è appropriato della somma di Euro 1.000,00, prelevata dalla cassa di detto ufficio.
Alla stregua di tale ricostruzione fattuale della vicenda, risulta corretta la qualificazione in termini di peculato della condotta dell'imputato, non essendo condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo cui il medesimo non avrebbe operato nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche, ma nell'espletamento di una attività privatistica, quale deve considerarsi quella della raccolta del risparmio, e si sarebbe quindi reso responsabile del meno grave reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., non punibile per mancanza di querela.
Come è stato reiteratamente affermato da questa Corte, infatti, la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, attuata con il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. n. 261 del 1999, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi, ora disciplinata dal D.Lgs. n. 284 del 1999 (Cass. Sez. 6, 8-3-2001 n. 20118; Cass. Sez. 6 15-6-2004 n. 36007; Cass. Sez. 6, 7-3-2007 n. 34884).
Sulla base di tali rilievi, in particolare, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, in relazione all'attività svolta nel settore del risparmio, in capo al direttore di un ufficio postale che si era appropriato di somme di denaro prelevate direttamente dalla cassa dell'ufficio, è stata riconosciuta - agli effetti del contestato reato di peculato - la qualità di pubblico ufficiale, avuto riguardo ai poteri di certificazione esercitati per i versamenti di denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazione dei relativi e diversificati passaggi di tale denaro (Cass. Sez. 6, 7-3-2007 n. 34884). In questa sede, non può che ribadirsi tale orientamento, in considerazione della normativa pubblicistica che disciplina l'attività delle Poste, sia pure con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni, e dei poteri certificativi affidati ai direttori degli uffici postali. Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., infatti, è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal predetto art. 357 c.p., comma 2 (Cass. Sez. un. 13-7-1998 n. 10086).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009