Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10031 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A 0 1 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Z NĘ LA CO T A I CAS AZ NE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.17940/00 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario DELL'ANNO Consigliere Dott. Paolino .22635 Cron. Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Ud. 26/04/01 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OM NT IN, elettivamente domiciliato in HDR_N_C_Capoli presso le Cancellerie delle carte di cessacione e via Toledo n. 256, presso l'avv. Guido Parlato, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
- Azienda Risorse Idriche di LI (già A.R.I.N. A.M.A.N. Azienda Municipalizzata Acquedotto di LI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 671 n. te presso l'avv. Giorgio Grisolia%;B Cche___ rappresenta e dell'em. Giuseppe Tisci difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
7007 1 avverso la sentenza n. 3112 del Tribunale di LI depositata il 16 settembre 1999 (R.G. n. 42665/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Guido Parlato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 marzo 1994 il Pretore di LI rigettava la domanda proposta da IN PI nei confronti dell'A.M.A.N., alle dipendenze della quale aveva lavorato dal 24 novembre 1942 al 3 dicembre 1983, per ottenere che ai fini del trattamento pensionistico aziendale di cui fruiva fossero conteggiati anche l'indennità di incentivazione, introdotta con accordo sindacale aziendale del 27 novembre 1971, ed il buono pasto, attribuito a seguito dell'accordo sindacale del 29 novembre 1989. L'appello proposto dal PI avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con sentenza del 9 giugno/16 settembre 2 1999. Il giudice del gravame ha innanzitutto ritenuto l'inammissibilità della doglianza relativa all'omessa applicazione della delibera dell'azienda n. 404 del 1987, in quanto sia il ricorso introduttivo del giudizio proposto dal PI sia la pronuncia del Pretore si basavano soltanto sul regolamento organico dell'A.M.A.N. del 1945 e sulla delibera n. 17 del 1953, per cui il richiamo all'altra successiva delibera costituisce una modifica non consentita della causa petendi. Il Tribunale ha quindi affermato che il regolamento organico per il computo del trattamento di pensione fa riferimento alla voce stipendio, espressamente differenziata dalla retribuzione considerata dal successivo art. 67 determinazione per la dell'indennità una tantum da versare ai dipendenti che cessino dal servizio prima di aver raggiunto l'anzianità lavorativa di sedici anni. Siffatta interpretazione, ha aggiunto il giudice del gravame, non è smentita dalla delibera n. 17 del 1957, la quale lungi dal disporre la introduzione nel trattamento pensionistico aziendale di tutti gli elementi retributivi, si limita a stabilire che permanga nel tempo il rapporto tra pensione 3 corrisposta e minimo tabellare degli stipendi e paghe delle corrispondenti categorie. Avverso la pronuncia del Tribunale il soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria. L'A.M.A.N., ora A.R.I.N., ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 12 legge 11 aprile 1955 n. 379, 30 decreto-legge 28 dicembre 1983 n. 55, delle previsioni del regolamento organico aziendale e della delibera n. 17 del 27 marzo 1953, nonché vizio di motivazione. Deduce che l'interpretazione fornita dal giudice del merito della delibera indicata, e secondo cui il richiamo al minimo tabellare retributivo ai fini della persistenza del rapporto fra pensione corrisposta e stipendio escluderebbe il computo nel trattamento di pensione delle indennità seppure continuative e a carattere permanente, quale appunto quella di incentivazione, si pone in violazione del dato letterale, che invece rinvia in modo espresso alle retribuzioni del personale in servizio. Inoltre, sottolinea il ricorrente, la normativa di riferimento della pensione a carico della CPDEL e in particolare l'art. 12 della legge 11 aprile 1955 n. 379 stabilisce che nella retribuzione contributiva, e quindi pensionabile, deve essere compresa, tra gli altri elementi fissi e continuativi, anche l'indennità di presenza computata per 280 giornate l'anno: per cui anche l'indennità di incentivazione introdotta con l'accordo sindacale de 2 settembre 1971 e poi resa definitiva con delibera del consiglio di amministrazione n. 185 del 29 aprile nella misura dello 0,80% dello stipendio1975 - dilordo di fatto percepito, per ogni giorno effettiva presenza e fino ad un massimo di ventidue giorni al mese, nonché per i periodi di ferie normali, festività infrasettimanali riconosciute ed assenze dovute ad infortuni, è parte integrante della paga base ovvero dello stipendio minimo tabellare. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. In analoghe controversie in cui era parte la stessa azienda, qui resistente, e che avevano ad oggetto l'inclusione dell'indennità di 5 incentivazione introdotta con l'accordo sindacale aziendale del 27 novembre 1971, nella base di calcolo della pensione aziendale corrisposta ai dipendenti assunti in servizio prima che la datrice di lavoro si trasformasse in azienda municipalizzata (cioè prima del 30 gennaio 1963) ed i quali avevano risolto il rapporto di lavoro dopo aver raggiunto un'anzianità di servizio superiore a sedici anni, questa Corte (v. sentenze 19 dicembre 1998 n. 12730, 17 febbraio 1999 n. 1336, 4 dicembre 2000 n. 15418, 15 dicembre 2000 n. 15829) ha affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 30 legge 26 aprile 1983 n. 131, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali (al quale, nella specie, faceva riferimento la disciplina del trattamento pensionistico aziendale previsto per i dipendenti dell'ex Azienda Municipalizzata Acquedotto LI A.M.A.N.) tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa;
pertanto, è computabile in detto trattamento l'indennità di presenza (o di incentivazione) computata per 280 giornate l'anno in ragione dell'espressa previsione contenuta nell'art. 12 della legge 11 aprile 1955 n. 79." Tale principio deve essere qui ribadito, considerate le argomentazioni che lo sorreggono ed il tenore letterale della norma, ancorché questa faccia riferimento, come è esplicitamente indicato della legge, alla retribuzionenel titolo contributiva e determinazione della pensione teorica per gli iscritti alle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali oltre che agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. Nella citata sentenza di questa Corte si è infatti richiamata la peculiare ricostruzione del sistema pensionistico applicabile ai dipendenti dell'A.M.A.N., ora A.R.I.N., assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963 come appunto - l'odierno ricorrente -, i quali hanno conservato il diritto a percepire la pensione aziendale, prevista dal regolamento organico del 22 settembre 1945, sostitutiva della pensione erogata dalla Cassa Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.). Per evitare che detti dipendenti godano di un doppio trattamento di pensione, sottolinea la predetta pronuncia, è effettuato un conguaglio fra le due pensioni, previsto le seguenti dall'accordo 15 gennaio 1968, con modalità: la pensione erogata dalla C.P.D.E.L. 7 viene trattenuta dall'Azienda, anche se una parte di questa (pensione), proporzionata ai contributi versati dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, è versata al dipendente in aggiunta al trattamento aziendale (cfr. motivazione della già citata Cass. 12730/98). Di qui la necessità pure avvertita dall'azienda resistente di adeguare le basi retributive utili dei due trattamenti pensionistici, in modo da garantire la omogeneità dei valori di riferimento, poi esplicitata nella delibera aziendale 29 settembre 1987 n. 404, in cui si chiariva che con decorrenza 1° gennaio 1987 la base imponibile delle pensioni aziendali previste dal regolamento organico del 1945, anch'esso innanzi citato, in stretta analogia con gli elementi retributivi sui quali era calcolata la pensione C.P.D.E.L., doveva comprendere tutti gli elementi retributivi aventi carattere di fissità, continuità e irrevocabilità, limitatamente al personale in servizio assunto prima del 30 gennaio 1963 e regolato agli effetti pensionistici dalle norme del regolamento organico 22 settembre 1945. èIl menzionato principio di diritto determinante anche nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale di LI ha disatteso le 8 richieste del PI in base alla rilevata differenziazione delle basi di calcolo del trattamento pensionistico aziendale e della indennità una tantum da attribuire ai dipendenti che risolvano il rapporto di lavoro prima di raggiungere i sedici anni di anzianità di servizio, evidenziando che la nozione di stipendio, voce da computare ai fini del trattamento di pensione, è più ristretta rispetto a quella data dal regolamento organico alla retribuzione, su cui calcolare l'indennità una tantum, comprensiva invece dello stipendio o salario e delle indennità a carattere permanente e continuativo, non escluse agli effetti del rapporto di lavoro, dalle leggi e dagli accordi sindacali. Il Tribunale ha ritenuto che tale interpretazione delle clausole del regolamento organico debba essere mantenuta anche alla luce delibera municipale n. 17 del 1953, in cui si afferma la permanenza nel tempo del rapporto fra pensione aziendale e minimo degli stipendi e delle paghe delle corrispondenti categorie. Ma così argomentando il giudice del merito non ha tenuto conto della prima parte della medesima delibera, che nel testo integralmente riportato dal ricorrente, stabilisce che "alle pensioni dirette e 9 reversibili devono apportarsi le variazioni in proporzione a quelle applicate alle retribuzioni del personale in servizio onde permanga nel tempo il rapporto tra pensione corrisposta e minimo di tabella degli stipendi e delle paghe delle corrispondenti categorie e classi del personale in servizio". E tralasciando detta parte della delibera, il Tribunale non ha spiegato perché, pur essendo il sistema pensionistico dei dipendenti dell'azienda resistente, globalmente considerato (cioè pensione aziendale e la parte della pensione C.P.D.E.L. residuata dopo il conguaglio con l'altro trattamento), improntato all'adeguamento delle pensioni aziendali alle retribuzioni del personale in servizio, e pur dovendosi detrarre dal calcolato trattamento aziendale quello C.P.D.E.L., a norma delle disposizioni innanzi richiamate su tutti gli emolumenti fissi e continuativi, il rapporto tra pensioni e retribuzioni dei dipendenti in servizio vada mantenuto soltanto con riferimento alla voce stipendio degli emolumenti corrisposti a questi ultimi. Inammissibile è la doglianza per la parte concernente la omessa inclusione del buono pasto nella base di calcolo della pensione aziendale, in 10 quanto il ricorrente nel motivo proposto e nelle deduzioni svolte non ha fatto alcun riferimento a tale voce e non ha indicato alcuna ragione in base alla quale la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata sul punto. Annullata la pronuncia del Tribunale soltanto in relazione alla statuizione riguardante la indennità di incentivazione, la causa va rimessa per il riesame ad altro giudice, designato come in dispositivo, il quale dovrà accertare, dando congrua motivazione, se detta indennità deve essere compresa nella base di calcolo della pensione aziendale corrisposta al PI. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di LI. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001. Il Consigliere est.SutousoТомогри Il Presidente Rapunio beПерито Muz 11 / IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogai, 24 LUG, 2001 E R P U IL CANCELLIERE I D , A S O S L L A T O , R 0 0 A I 1 3 S D . 5 I T . A V R T I N A S ' N L O G P L O E IM D A I D A S E D N , E E O E S T G I N A E G 8 S O E 1 T L L D