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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 13815 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 13815/2024
TRA
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. DEL NOCE GAETANO Persona_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 i ricorrenti in epigrafe n.q. di eredi di , Persona_1
deceduto il 23.6.2021, adivano l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso il 16.12.2022 nel giudizio Rg 13083/2021 con cui era stato riconosciuto in capo al de cuius il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta, avevano inoltrato in data 16.4.2024 il
CP_ decreto nonché il modello AP70 e AP23 all' che erano trascorsi 120 giorni e che l' non CP_1 aveva provveduto né al pagamento dei ratei né a richiedere ulteriore documentazione. Chiedevano quindi la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. CP_2
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio dei ratei di cui è causa, avendo con provvedimento Modello
RMNLIQ1 – del 14.10.2025 ha previsto la liquidazione agli eredi della prestazione in oggetto, disponendo il pagamento della somma di euro 887,57 pro capite, secondo le modalità di pagamento indicate dagli istanti nella domanda di rate maturate e non riscosse del 17.04.2025.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto. Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti, e come risultante dai documenti allegati in atti.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va osservato che i ricorrenti hanno provato di aver notificato all' il decreto di omologa nonché i requisiti socio- CP_1
economici da cui emerge che il dante causa si trovava nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili, in data 16.4.2024 (v. allegati al ricorso). Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua Pt_4
CP_ L' al contrario, non ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione nel successivo termine di 120 giorni né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
Ed invero, quanto alla eccezione dell' circa il mancato invio telematico del modello CP_2
AP70 e AP23 da parte degli eredi odierni ricorrenti, osserva il Tribunale che l'art. 445 bis, comma 5, CP_ c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è CP_ preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall'
E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'Istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione,
l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali,
l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili, oltre alla autocertificazione in merito alla frequenza di corsi di istruzione/riabilitazione, ecc. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante accesso CP_1
diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle predette circostanze.
Occorre, altresì, rilevare che gli eredi, per conseguire il pagamento della prestazione spettante
CP_ al proprio dante causa, sono tenuti a comunicare all' il cd. modello AP23, modulo contenente tutte le informazioni necessarie per il conseguimento della prestazione.
CP_ Ciò posto, nel caso in esame deve rilevarsi come gli eredi abbiano trasmesso all' unitamente al decreto di omologa, sia il modello AP23 sia il modello AP70, nonché certificato integrale di stato di famiglia, certificato di morte, indicazione dell'iban degli eredi, atto notorio, e così via, soddisfacendo così la condizione di erogabilità del beneficio, e dimostrando di non essersi sottratta al predetto onere di collaborazione sulla stessa gravante.
CP_ Pertanto, considerato che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' in data CP_ 16.4.2024, che i ricorrenti hanno documentato di aver inviato all' sebbene non in via telematica, il modello AP70 e AP23, e che il pagamento dei ratei di cui è causa è avvenuto oltre il termine di 120 giorni successivi alla notifica del decreto di omologa, le spese di lite sono poste a carico dell' , CP_2
e liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 13815/2024
TRA
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. DEL NOCE GAETANO Persona_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 i ricorrenti in epigrafe n.q. di eredi di , Persona_1
deceduto il 23.6.2021, adivano l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso il 16.12.2022 nel giudizio Rg 13083/2021 con cui era stato riconosciuto in capo al de cuius il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta, avevano inoltrato in data 16.4.2024 il
CP_ decreto nonché il modello AP70 e AP23 all' che erano trascorsi 120 giorni e che l' non CP_1 aveva provveduto né al pagamento dei ratei né a richiedere ulteriore documentazione. Chiedevano quindi la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. CP_2
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio dei ratei di cui è causa, avendo con provvedimento Modello
RMNLIQ1 – del 14.10.2025 ha previsto la liquidazione agli eredi della prestazione in oggetto, disponendo il pagamento della somma di euro 887,57 pro capite, secondo le modalità di pagamento indicate dagli istanti nella domanda di rate maturate e non riscosse del 17.04.2025.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto. Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti, e come risultante dai documenti allegati in atti.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va osservato che i ricorrenti hanno provato di aver notificato all' il decreto di omologa nonché i requisiti socio- CP_1
economici da cui emerge che il dante causa si trovava nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili, in data 16.4.2024 (v. allegati al ricorso). Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua Pt_4
CP_ L' al contrario, non ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione nel successivo termine di 120 giorni né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
Ed invero, quanto alla eccezione dell' circa il mancato invio telematico del modello CP_2
AP70 e AP23 da parte degli eredi odierni ricorrenti, osserva il Tribunale che l'art. 445 bis, comma 5, CP_ c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è CP_ preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall'
E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'Istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione,
l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali,
l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili, oltre alla autocertificazione in merito alla frequenza di corsi di istruzione/riabilitazione, ecc. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante accesso CP_1
diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle predette circostanze.
Occorre, altresì, rilevare che gli eredi, per conseguire il pagamento della prestazione spettante
CP_ al proprio dante causa, sono tenuti a comunicare all' il cd. modello AP23, modulo contenente tutte le informazioni necessarie per il conseguimento della prestazione.
CP_ Ciò posto, nel caso in esame deve rilevarsi come gli eredi abbiano trasmesso all' unitamente al decreto di omologa, sia il modello AP23 sia il modello AP70, nonché certificato integrale di stato di famiglia, certificato di morte, indicazione dell'iban degli eredi, atto notorio, e così via, soddisfacendo così la condizione di erogabilità del beneficio, e dimostrando di non essersi sottratta al predetto onere di collaborazione sulla stessa gravante.
CP_ Pertanto, considerato che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' in data CP_ 16.4.2024, che i ricorrenti hanno documentato di aver inviato all' sebbene non in via telematica, il modello AP70 e AP23, e che il pagamento dei ratei di cui è causa è avvenuto oltre il termine di 120 giorni successivi alla notifica del decreto di omologa, le spese di lite sono poste a carico dell' , CP_2
e liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo